Sentenza 28 febbraio 2008
Massime • 1
Anche a seguito della depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del valore del tasso alcolemico (art. 186, comma settimo, C.d.S., come mod. dall'art. 5 del D.L. n. 117 del 2007, conv. in L. n. 160 del 2007), lo stato d'ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso le apparecchiature previste.
Commentario • 1
- 1. Ebbrezza .. senza etilometro? (Cass. 24698/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2008, n. 22274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22274 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 28/02/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 492
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 035585/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BERGAMO;
nei confronti di:
1) ME UI, N. IL 17/06/1969;
avverso SENTENZA del 24/08/2007 GIP TRIBUNALE di BERGAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. BUA F. che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.
Udito il difensore Avv. DI LOMBARDO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24/8/2007 emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. a seguito di richiesta del PM di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo dichiarava non doversi procedere nei confronti di GE UI in ordine al reato sub a) di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, commi 2 e 6 (guida di autovettura in stato di ebbrezza) perché il fatto non sussiste ed in ordine alla contravvenzione sub b) prevista dal comma 7 del cit. articolo (rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la rilevazione delle condizioni psicofisiche) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Il giudicante disponeva che copia degli atti fosse trasmessa al Prefetto di Bergamo per la irrogazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art.186, comma 7 nella sua attuale formulazione.
Riteneva il GIP che, essendo il reato sub b) ormai divenuto un illecito amministrativo per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. c, applicabile nella specie in quanto norma più favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.p., comma 2, non era più possibile desumere lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza. A causa del rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico, infatti, non era stato possibile determinare il tasso alcolemico dell'imputato al momento del fatto. Tale verifica era indispensabile alla luce della nuova formulazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2 quale risultante dalle modifiche apportate dal menzionato D.L. art. 5 in forza delle quali sono previste pene e sanzioni amministrative progressivamente in aumento a seconda che sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0.8 grammi per litro ovvero superiore a 0,8 e non superiore a 1.5 grammi per litro ovvero ancora superiore a 1,5 grammi per litro.
Proponevano ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Bergamo e l'Avvocato Generale presso la Corte di appello di Brescia, dolendosi della declaratoria di improcedibilità perché il fatto non sussiste con riferimento al reato sub a).
Sul punto entrambi i ricorrenti deducevano erronea applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, commi 2 e 6. Secondo il PM, il riscontro dell'esatto tasso di alcool e la sua riconduzione ad una o all'altra delle tre ipotesi del nuovo art. 186, comma 2 non sono necessari per stabilire se vi sia corrispondenza tra la fattispecie concreta e quella astratta, rilevando solo ai fini della pena. Ciò però non significa che, in mancanza di un accertamento strumentale, il giudice non possa stabilire quale sia la pena da irrogare, non potendosi escludere la possibilità che, sulla base degli effetti riscontrati, si riesca ad individuare il valore del tasso alcolemico del conducente e, quindi, i limiti edittali di riferimento. Qualora, mancando un preciso accertamento strumentale, non sia possibile l'esatta riconduzione del caso concreto ad una delle diverse ipotesi contemplate nell'art. 186, comma 2, lett. a), b) e c) e, tuttavia, i dati a disposizione consentano con sicurezza di ritenere lo stato di ebbrezza, si dovrebbe giungere ad un riconoscimento di responsabilità pur con condanna alla pena prevista per l'ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza. Anche l'Avvocato Generale osservava che l'assunto del GIP secondo cui non era più consentito di desumere lo stato di ebbrezza da elementi sintomatici esterni equivarrebbe alla sostanziale disapplicazione della legge che avrebbe solo graduato il trattamento sanzionatorio sulla base della maggiore o minore gravità del fatto. Di fronte all'oggettiva impossibilità di determinare la percentuale di alcool presente nel sangue, una volta accertato comunque lo stato di ebbrezza, andrebbe applicata, in ossequio al principio del favore rei, la pena stabilita per la violazione meno grave.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I gravami sono fondati e vanno accolti.
Nel caso di specie, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 e dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5
convertito con modificazioni con L. 2 ottobre 2007, n. 160, il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del valore del tasso alcolemico da parte del GE è divenuto illecito amministrativo, essendo venuta meno la previsione di tale fatto come reato.
Il mancato accertamento del menzionato valore non impediva però al GIP, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del PM di emettere nei confronti del GE decreto di condanna, di verificare se sussistevano in atti elementi a carico del prevenuto in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2 specificato al capo a). Ed invero, conserva sempre piena validità il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità con la sentenza 1299 del 27 settembre 1995 - 5/2/1996, Cirigliano, secondo cui lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente ne' unicamente attraverso le apparecchiature previste. Per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, tra cui l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso. Il GIP, quindi, era tenuto a controllare se dal verbale redatto dagli operanti potevano desumersi tali elementi sintomatici di uno stato di alterazione psicofisica del GE dovuta all'assunzione di alcool che gli consentivano di accogliere la richiesta del PM di emissione del decreto penale di condanna. In presenza di detti dati sintomatici, l'oggettiva impossibilità di determinare il valore del tasso alcolemico andava comunque tenuta presente in quanto, per il principio del favor rei, influiva sulla individuazione della pena da irrogare. Poiché la guida in stato di ebbrezza è ora punita con pene diversificate in base al valore del tasso alcolemico accertato, si deve fare riferimento, nelle fattispecie in cui la verifica dello stato medesimo è fondata su dati sintomatici, all'ipotesi meno grave prevista dall'art. 186, comma 2, lett. a), fissata, a seguito della modifica apportata sul punto dalla legge di conversione, nell'ammenda da Euro 500,00 a Euro 2000,00, e ciò anche se gli elementi sintomatici siano compatibili con un superamento del valore del tasso alcolemico indicato nella stessa lettera a). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata limitatamente al reato di cui al capo a) con rinvio sul punto al Tribunale di Bergamo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) e rinvia sul punto al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008