Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2026, n. 18653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18653 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
18653-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
ALDO ACETO EMANUELA GAI
-Presidente-
LO AN CA
- Relatore -
Sent. n. sez. UP - 17/04/2026 R.G.N. 35796/2025
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DA I'
PIA VERDEROSA
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: MA FA nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LO AN CA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA LUISA MIRANDA che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/06/2025, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa in data 22/05/2024 dal Tribunale di Roma, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato MA RI alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. L'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, aggravato dalla recidiva specifica e reiterata, per la detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish, mentre era stato assolto dall'imputazione relativa alla detenzione di cocaina. La vicenda processuale trae origine dall'arresto di MA in data 26 gennaio 2024, a seguito di una perquisizione domiciliare durante la quale venivano
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rinvenuti gr. 88,67 lordi di sostanza stupefacente, suddivisi in cocaina e hashish. In particolare, le analisi tecniche accertavano la presenza nella cocaina di un quantitativo di principio attivo corrispondente a 65 dosi medie singole e, nell'hashish, pari a 16,558 grammi di THC, corrispondenti a 662 dosi medie singole. Il Tribunale di primo grado, sulla base della documentazione prodotta, attestante lo stato di tossicodipendenza dell'imputato con specifico riferimento alla cocaina, lo assolveva per la detenzione di tale sostanza, ritenendola destinata all'uso personale. Riteneva, invece, provata la destinazione alla cessione a terzi dell'hashish, in considerazione del consistente quantitativo, delle modalità di conservazione e dell'assenza di prove di un uso personale abituale di tale sostanza. La Corte di appello di Roma, nel confermare la sentenza di primo grado, ha rigettato i motivi di gravame, osservando come la disponibilità di un quantitativo così ingente di hashish (oltre 600 dosi), a fronte di un'ammissione di uso solo "saltuario" da parte dell'imputato, unitamente alla deperibilità della sostanza e alle condizioni economiche del prevenuto, conducesse logicamente a ritenere la destinazione allo spaccio, anche per finanziare l'acquisto della cocaina di cui era consumatore abituale. La Corte territoriale escludeva altresì la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., negava l'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. e riteneva correttamente applicata la recidiva.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125, 533, 546 c.p.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della colpevolezza per la detenzione di hashish. La difesa lamenta che la condanna si fondi esclusivamente sul dato ponderale, in assenza di altri elementi sintomatici dello spaccio (bilancini, materiale per il confezionamento, ecc.). Si sostiene che tale approccio trasformi il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 in un "reato di mero sospetto", invertendo illegittimamente l'onere della prova, che dovrebbe gravare sull'accusa per dimostrare la destinazione alla cessione a terzi. La motivazione della Corte d'appello, secondo cui "parte" della sostanza era destinata allo spaccio, viene definita una mera congettura.
2.2. Con il secondo motivo, si censura la manifesta illogicità della motivazione con cui è stata negata l'esclusione degli effetti della recidiva contestata. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale si sia limitata a valorizzare due precedenti specifici, seppur risalenti, senza compiere quella valutazione concreta, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, sulla maggiore capacità a delinquere
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del reo e sul rapporto tra il fatto attuale e le condanne pregresse. Si lamenta, inoltre, l'omessa valutazione dello "stato di politossicodipendenza" dell'imputato.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione relativa alla denegata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La difesa ritiene che l'argomentazione della Corte d'appello, secondo cui il lucro perseguito non sarebbe di speciale tenuità in considerazione del dato ponderale e del numero di dosi ricavabili, costituisca una "mera formula di stile". Tale affermazione sarebbe, inoltre, contraddittoria rispetto all'ammissione che "una parte della sostanza potesse servire allo stesso MA" e non terrebbe conto dell'irrisorio prezzo di mercato della droga leggera.
3. Con provvedimento in data 27/2/2026, la Settima Sezione della Corte, cui il processo era stato originariamente assegnato, ha disposto la trasmissione degli atti alla Terza Sezione ritenendo non manifestamente inammissibile il ricorso in punto di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile risultando articolato in motivi generici o non consentiti in sede di legittimità, risolvendosi le censure difensive, quando non aspecifiche, in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e apprezzamento dei fatti, volta a ottenere una rivalutazione di elementi già adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato.
2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico. La Corte di appello ha fornito una motivazione logica, coerente e priva di vizi manifesti per giustificare la destinazione allo spaccio dell'hashish. Il giudice di merito non si è basato, come sostenuto dal ricorrente, sul solo dato ponderale, ma ha sviluppato un ragionamento indiziario fondato su una pluralità di elementi convergenti. In particolare, la sentenza impugnata ha valorizzato: a) il quantitativo "consistente" di hashish, pari a oltre 600 dosi singole;
b) la circostanza, ammessa dallo stesso imputato e corroborata dagli esami tossicologici, che egli fosse un consumatore abituale di cocaina ma solo "saltuario" di hashish, rendendo inverosimile una scorta così ingente per uso personale;
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c) la "nota deperibilità dell'hashish", incidendo negativamente il decorso del tempo sull'efficacia del principio attivo, che contrasta con una conservazione prolungata per un consumo sporadico;
d) le condizioni economiche dell'imputato, che aveva prospettato di lavorare "saltuariamente come trasportatore e di guadagnare circa € 1400,00 al mese", che, rendevano logicamente plausibile l'ipotesi dello spaccio dell'hashish "per consentire di implementare le proprie entrate economiche allo scopo di procurarsi la cocaina di cui l'imputato ha dichiarato di avere bisogno". A fronte di tale apparato argomentativo, che non presenta manifeste illogicità, le doglianze del ricorrente si limitano a contrapporre una lettura alternativa di alcuni elementi (come la mancata scoperta di bilancini o materiale per il confezionamento), al fine di ottenere una nuova valutazione dell'intero compendio probatorio, precluda in questa sede, senza però un effettivo confronto con l'argomentazione complessiva che sorregge la condanna. Va, quindi, rammentato che, in tema d'inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati ma altresì quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, [...], Rv. 255568; SEZ. 1, n. 45331 del 17/2/2023, [...]).
3. Il terzo motivo, concernente il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., è parimenti inammissibile, risultando volto a una rivalutazione nel merito degli elementi probatorio preclusa alla Corte di legittimità. La motivazione della Corte d'appello non è affatto una "formula di stile", come si legge nel ricorso. Il diniego è stato ancorato a un preciso dato fattuale: "...nel caso di specie il lucro perseguito non è qualificabile di speciale tenuità ove si consideri il dato ponderale e il numero di dosi ricavabili di hashish (aventi un discreto valore commerciale), il che esclude la sussistenza di un danno patrimoniale di speciale tenuità." Si tratta di una valutazione di merito, logica e coerente, che si sottrae a censure di legittimità. La circostanza che una parte della sostanza, da ritenersi contenuta, stante "assunzione occasionale di hashish", potesse essere destinata all'uso personale non consente di ritenere di speciale tenuità il lucro ricavabile dalla parte rimanente, comunque cospicua, destinata alla vendita. Anche in questo caso il ricorrente oppone alla valutazione della Corte territoriale la propria, fondata su dati generici, quali il valore commerciale della sostanza, senza individuare vizi logici manifesti o salti argomentativi nella motivazione contestata.
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3. Generico è il secondo motivo, relativo alla recidiva, offrendo la motivazione in linea con i principi enunciati da Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01 che fa obbligo al giudice di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Nella specie, il richiamo all'esistenza di due precedenti penali specifici, anche se risalenti, trova, nella motivazione, diretta relazione con gli argomenti che sorreggono il giudizio di colpevolezza, risultando lo stato di tossicodipendenza, e la discendente esigenza di procurarsi le risorse necessarie, l'elemento che collega le precedenti condanne per spaccio alla condotta in valutazione, così da far assurgere quest'ultima a "indice di un'allarmante ed attuale inclinazione alla ricaduta nel delitto". Tale argomentazione è dal ricorso ignorata esaurendosi il motivo nel richiamare la sentenza n. 251/2012 della Corte costituzionale e le sentenze Sez. 4, n. 21927/2024 e Sez. U, 35738/2010, per, subito dopo, concludere sostenendo che la valenza degli indicati parametri oggettivi e soggettivi della fattispecie concreta (gravità del fatto e reale personalità dell'imputato) avrebbe, dunque, dovuto determinare l'esclusione della contestata recidiva".
4. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/4/2026
Il Consigliere estensore Lorenzo Antonio Bucca
Il Presidente Aldo Aceto
Ageto
Deposita in Cancelleria
Oggi 25 MAG. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabeta Arrabito