Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2026, n. 18653
CASS
Sentenza 25 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza del fatto o illogicità della motivazione

    La Corte di appello ha fornito una motivazione logica e coerente basata su una pluralità di elementi indiziari convergenti: consistente quantitativo di hashish, ammissione di uso solo saltuario di hashish a fronte di uso abituale di cocaina, deperibilità della sostanza e condizioni economiche dell'imputato che rendevano plausibile lo spaccio per finanziare l'acquisto di cocaina.

  • Rigettato
    Mancanza di valutazione concreta sulla recidiva

    La motivazione è in linea con i principi di cui a Sez. U, n. 35738/2010, che impongono una verifica concreta della recidiva. Il richiamo a precedenti specifici, anche se risalenti, trova relazione con gli argomenti che sorreggono il giudizio di colpevolezza, collegando le precedenti condanne per spaccio alla condotta attuale tramite l'esigenza di procurarsi risorse economiche a causa della tossicodipendenza, configurando così un'inclinazione alla ricaduta.

  • Rigettato
    Errata valutazione del lucro di speciale tenuità

    Il diniego è ancorato a un preciso dato fattuale: il lucro perseguito non è di speciale tenuità considerando il dato ponderale e il numero di dosi ricavabili di hashish, che hanno un discreto valore commerciale. La circostanza che parte della sostanza potesse essere destinata all'uso personale non consente di ritenere di speciale tenuità il lucro ricavabile dalla parte rimanente, comunque cospicua e destinata alla vendita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2026, n. 18653
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18653
    Data del deposito : 25 maggio 2026

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