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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EL TO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 896/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Solofra
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006599565000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006599565000 IRAP 2014
- sul ricorso n. 898/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Solofra - Piazza Municipio 83029 Solofra AV
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90065995 65 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due autonomi ricorsi ritualmente notificati all'AdER ed al Comune di, la società ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata a mezzo pec il 6.5.25, contenente invito al pagamento dell'importo di numerose cartelle esattoriali. La ricorrente, impugnava le seguenti du e cartelle: 1) cartella emessa dall'AdE DP di Napoli I relativa a tributi erariali, sanzioni ed accessori di legge;
-2) cartella relativa a credito del Comune di Solofra per omesso pagamento Imu per l'annualità 2013, sanzioni ed accessori di legge.
La ricorrente rilevava l'illegittimità delle cartelle e, conseguentemente, dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) omessa notifica delle cartelle esattoriali;
-2) estinzione dei crediti iscritti al ruolo per decorso dei termini di prescrizione, attesa l'applicabilità del termine breve di cui all'art. 2948 n. 4 ai tributi locali ed alle sanzioni ed agli interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio, pur avendo ricevuto la notifica pec del ricorso in data 4.7.25.
Si costituiva in giudizio il Comune di Solofra, rilevando l'infondatezza del ricorso e depositando documentazione comprovante la notifica di sua competenza, effettuata in data 25.10.18.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, con cui evidenziava l'invalidità della notifica effettuata dal
Comune di Solofra dell'atto presupposto, atteso che non v'era prova dei vari adempimenti necessari al completamento della procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. c.d. per irreperibilità relativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti meritano parziale accoglimento, per i motivi che si passano ad illustrare.
1) Ricorso introduttivo del giudizio r.g. 896/25.
1-a) Eccezione di omessa notifica della cartella n. 10020190013459546000 emessa dall'AdE DP di Napoli
I.
La doglianza relativa all'omessa notifica di tale cartella è inammissibile ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis del
Codice del Processo Tributario.
Invero, la ricorrente, pur avendo formulato uno specifico motivo di impugnazione attinente alla mancata notifica dell'atto di competenza dell'A.F., non ha notificato il ricorso alla predetta AdE DP di Napoli I.
Orbene, l'art. 14 co. 6 bis citato dispone testualmente che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Tale norma è stata introdotta dal D.lgs. n. 220 del 2023 ed è applicabile al presente giudizio alla luce della data di notifica del ricorso.
La norma suindicata ha determinato il superamento dell'orientamento secondo cui la notifica del ricorso all'Agente della riscossione piuttosto che all'ente impositore non causa nessuna inammissibilità, né determina l'insorgere di un litisconsorzio necessario sul lato passivo tra i due soggetti (Cass. Sezioni Unite 25 luglio
2007 n. 16412, Cass. 11 marzo 2020 n. 6860 e 21 giugno 2019 n. 16685).
Se il ricorso concerne, anche o solo, “vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato” esso dovrà essere notificato nei confronti di entrambi i soggetti.
Viene introdotto un particolare caso di litisconsorzio necessario passivo ed eliminata la facoltà per il contribuente di impugnare la cartella esattoriale nei soli confronti dell'agente della riscossione (che, a sua volta, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidato avrebbe dovuto chiamate in causa l'ente impositore).
Invece, alla luce della modifica legislativa in esame, il motivo di ricorso va considerato inammissibile ove non notificato all'ente impositore, avendo il legislatore previsto che sia quest'ultimo titolare della legittimazione passiva rispetto all'eccezione di omessa notifica dell'atto fiscale presupposto rispetto alla cartella esattoriale.
Non pare possibile, visto il chiaro disposto della norma, nonché tenuto conto dei i criteri di celerità del processo tributario, della decadenza maturata a seguito di omessa impugnazione nel termine di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992, procedere all'integrazione ad emettere un successivo ordine di integrazione del contraddittorio.
Tale possibilità non è contemplata dal co. 6 bis citato e la mancata previsione corrisponde ad una precisa volontà del legislatore, come reso evidente dalla diversa previsione contenuta nei commi precedenti dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 ove la previsione dell'ordine di integrazione del contraddittorio è contenuta.
Va, poi, escluso che il giudice possa procedere ad integrare la norma in esame con un'interpretazione estensiva, soprattutto ove la stessa sia in contrasto con i principi suindicati che regolano il processo tributario
(cfr. C.G.T. I Napoli 15 novembre 2024 n. 18629/5/24, C.G.T. I Lecce 30 dicembre 2024 n. 2365/1/24).
1-b) Eccezione di prescrizione.
Tale motivo di ricorso è infondato.
La cartella reca come data di notifica quella del 6.5.19 e, quindi, al momento della notifica dell'intimazione impugnata (6.5.25) paiono decorsi sei anni.
Tuttavia, il termine breve di cinque anni di cui all'art. 2948 c.c. n. 4, applicabile alle sanzioni ed agli interessi alla luce del più recente indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, è stato interrotto ed è rimasto sospeso dalla normativa emergenziale volta a fronteggiare l'epidemia da Covid-19 per n. 542 giorni (cfr. art. 67 D.L. n. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia e successive modifiche ed integrazioni).
Va rilevato, che le cause di interruzione e di sospensione della prescrizione connesse a provvedimenti legislativi legati a calamità naturali sono rilevabili d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. n. 960/2025).
2) Ricorso introduttivo del giudizio n. r.g. 896/25.
2-a) Eccezione di omessa notifica della cartella n. 10020200024691505000.
L'eccezione di omessa notifica della cartella ha pregio.
Secondo le indicazioni contenute nell'atto impugnato la cartella risulterebbe notificata in data notificata il
16/06/2022.
Tuttavia, l'ADER non si è costituita in giudizio e non ha dato prova della notifica della cartella.
Quanto, poi, all'atto fiscale presupposto, costituito dall'avviso di accertamento emesso dal Comune di Solofra
e notificato in data 25.10.18, va detto che dall'attento esame della copiosa depositata dal Comune di Solofra emerge che la procedura di notifica ex artt. 140 e 145 c.p.c. non è stata validamente seguita e completata.
Risulta mancanti gli adempimenti indispensabili previsti dalla normativa citata.
Infatti, è emerso che la società, in data 7.7.17 ha modificato denominazione sociale (da Marisol S.r.l. a quella attuale) ed ha trasferito la sede legale. Pertanto, la notifica effettuata presso la precedente sede legale, indirizzata alla Società_2 S.r.l. è invalida ex perché andava notificata presso il domicilio della società, che era in Salerno, ai sensi dell'art. 60 del dpr n.
600/1973, comma 1 lett. c).
In punto di diritto, va segnalato che il primo comma dell'articolo 145 prevede, al primo periodo, che la notifica ai soggetti diversi dalle persone fisiche “si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”, precisando nel successivo periodo che la notificazione “può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
Tuttavia, la procedura di notifica per c.d. irreperibilità relativa non è stata completata con indicazione del tentativo di notifica, con l'invio della raccomandata informativa (CAD) e con l'affissione del relativo avviso presso la sede della società e/o il domicilio del legale rappresentante.
Appare del tutto carente la relazione di notificazione (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte resistente).
3) Conclusione.
Orbene, per i motivi illustrati, l'atto impugnato è in parte illegittimo e, pertanto, ne va disposto l'annullamento limitatamente alla cartella cartella n. 10020200024691505000.
4) Le spese di lite.
Le spese processuali vengono compensate in considerazione dell'esito del giudizio e, quindi, della reciproca soccombenza tra le parti come disposto dall'art. 15 co. 2 del codice del processo tributario.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie parzialmente i ricorsi riuniti come in parte motiva.
Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EL TO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 896/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Solofra
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006599565000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006599565000 IRAP 2014
- sul ricorso n. 898/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Solofra - Piazza Municipio 83029 Solofra AV
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90065995 65 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due autonomi ricorsi ritualmente notificati all'AdER ed al Comune di, la società ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata a mezzo pec il 6.5.25, contenente invito al pagamento dell'importo di numerose cartelle esattoriali. La ricorrente, impugnava le seguenti du e cartelle: 1) cartella emessa dall'AdE DP di Napoli I relativa a tributi erariali, sanzioni ed accessori di legge;
-2) cartella relativa a credito del Comune di Solofra per omesso pagamento Imu per l'annualità 2013, sanzioni ed accessori di legge.
La ricorrente rilevava l'illegittimità delle cartelle e, conseguentemente, dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) omessa notifica delle cartelle esattoriali;
-2) estinzione dei crediti iscritti al ruolo per decorso dei termini di prescrizione, attesa l'applicabilità del termine breve di cui all'art. 2948 n. 4 ai tributi locali ed alle sanzioni ed agli interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio, pur avendo ricevuto la notifica pec del ricorso in data 4.7.25.
Si costituiva in giudizio il Comune di Solofra, rilevando l'infondatezza del ricorso e depositando documentazione comprovante la notifica di sua competenza, effettuata in data 25.10.18.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, con cui evidenziava l'invalidità della notifica effettuata dal
Comune di Solofra dell'atto presupposto, atteso che non v'era prova dei vari adempimenti necessari al completamento della procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. c.d. per irreperibilità relativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti meritano parziale accoglimento, per i motivi che si passano ad illustrare.
1) Ricorso introduttivo del giudizio r.g. 896/25.
1-a) Eccezione di omessa notifica della cartella n. 10020190013459546000 emessa dall'AdE DP di Napoli
I.
La doglianza relativa all'omessa notifica di tale cartella è inammissibile ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis del
Codice del Processo Tributario.
Invero, la ricorrente, pur avendo formulato uno specifico motivo di impugnazione attinente alla mancata notifica dell'atto di competenza dell'A.F., non ha notificato il ricorso alla predetta AdE DP di Napoli I.
Orbene, l'art. 14 co. 6 bis citato dispone testualmente che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Tale norma è stata introdotta dal D.lgs. n. 220 del 2023 ed è applicabile al presente giudizio alla luce della data di notifica del ricorso.
La norma suindicata ha determinato il superamento dell'orientamento secondo cui la notifica del ricorso all'Agente della riscossione piuttosto che all'ente impositore non causa nessuna inammissibilità, né determina l'insorgere di un litisconsorzio necessario sul lato passivo tra i due soggetti (Cass. Sezioni Unite 25 luglio
2007 n. 16412, Cass. 11 marzo 2020 n. 6860 e 21 giugno 2019 n. 16685).
Se il ricorso concerne, anche o solo, “vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato” esso dovrà essere notificato nei confronti di entrambi i soggetti.
Viene introdotto un particolare caso di litisconsorzio necessario passivo ed eliminata la facoltà per il contribuente di impugnare la cartella esattoriale nei soli confronti dell'agente della riscossione (che, a sua volta, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidato avrebbe dovuto chiamate in causa l'ente impositore).
Invece, alla luce della modifica legislativa in esame, il motivo di ricorso va considerato inammissibile ove non notificato all'ente impositore, avendo il legislatore previsto che sia quest'ultimo titolare della legittimazione passiva rispetto all'eccezione di omessa notifica dell'atto fiscale presupposto rispetto alla cartella esattoriale.
Non pare possibile, visto il chiaro disposto della norma, nonché tenuto conto dei i criteri di celerità del processo tributario, della decadenza maturata a seguito di omessa impugnazione nel termine di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992, procedere all'integrazione ad emettere un successivo ordine di integrazione del contraddittorio.
Tale possibilità non è contemplata dal co. 6 bis citato e la mancata previsione corrisponde ad una precisa volontà del legislatore, come reso evidente dalla diversa previsione contenuta nei commi precedenti dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 ove la previsione dell'ordine di integrazione del contraddittorio è contenuta.
Va, poi, escluso che il giudice possa procedere ad integrare la norma in esame con un'interpretazione estensiva, soprattutto ove la stessa sia in contrasto con i principi suindicati che regolano il processo tributario
(cfr. C.G.T. I Napoli 15 novembre 2024 n. 18629/5/24, C.G.T. I Lecce 30 dicembre 2024 n. 2365/1/24).
1-b) Eccezione di prescrizione.
Tale motivo di ricorso è infondato.
La cartella reca come data di notifica quella del 6.5.19 e, quindi, al momento della notifica dell'intimazione impugnata (6.5.25) paiono decorsi sei anni.
Tuttavia, il termine breve di cinque anni di cui all'art. 2948 c.c. n. 4, applicabile alle sanzioni ed agli interessi alla luce del più recente indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, è stato interrotto ed è rimasto sospeso dalla normativa emergenziale volta a fronteggiare l'epidemia da Covid-19 per n. 542 giorni (cfr. art. 67 D.L. n. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia e successive modifiche ed integrazioni).
Va rilevato, che le cause di interruzione e di sospensione della prescrizione connesse a provvedimenti legislativi legati a calamità naturali sono rilevabili d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. n. 960/2025).
2) Ricorso introduttivo del giudizio n. r.g. 896/25.
2-a) Eccezione di omessa notifica della cartella n. 10020200024691505000.
L'eccezione di omessa notifica della cartella ha pregio.
Secondo le indicazioni contenute nell'atto impugnato la cartella risulterebbe notificata in data notificata il
16/06/2022.
Tuttavia, l'ADER non si è costituita in giudizio e non ha dato prova della notifica della cartella.
Quanto, poi, all'atto fiscale presupposto, costituito dall'avviso di accertamento emesso dal Comune di Solofra
e notificato in data 25.10.18, va detto che dall'attento esame della copiosa depositata dal Comune di Solofra emerge che la procedura di notifica ex artt. 140 e 145 c.p.c. non è stata validamente seguita e completata.
Risulta mancanti gli adempimenti indispensabili previsti dalla normativa citata.
Infatti, è emerso che la società, in data 7.7.17 ha modificato denominazione sociale (da Marisol S.r.l. a quella attuale) ed ha trasferito la sede legale. Pertanto, la notifica effettuata presso la precedente sede legale, indirizzata alla Società_2 S.r.l. è invalida ex perché andava notificata presso il domicilio della società, che era in Salerno, ai sensi dell'art. 60 del dpr n.
600/1973, comma 1 lett. c).
In punto di diritto, va segnalato che il primo comma dell'articolo 145 prevede, al primo periodo, che la notifica ai soggetti diversi dalle persone fisiche “si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”, precisando nel successivo periodo che la notificazione “può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
Tuttavia, la procedura di notifica per c.d. irreperibilità relativa non è stata completata con indicazione del tentativo di notifica, con l'invio della raccomandata informativa (CAD) e con l'affissione del relativo avviso presso la sede della società e/o il domicilio del legale rappresentante.
Appare del tutto carente la relazione di notificazione (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte resistente).
3) Conclusione.
Orbene, per i motivi illustrati, l'atto impugnato è in parte illegittimo e, pertanto, ne va disposto l'annullamento limitatamente alla cartella cartella n. 10020200024691505000.
4) Le spese di lite.
Le spese processuali vengono compensate in considerazione dell'esito del giudizio e, quindi, della reciproca soccombenza tra le parti come disposto dall'art. 15 co. 2 del codice del processo tributario.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie parzialmente i ricorsi riuniti come in parte motiva.
Spese compensate.