Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 55
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica della cartella presupposta

    Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis del Codice del Processo Tributario, poiché il ricorso non è stato notificato anche all'ente impositore (Agenzia delle Entrate).

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    Il motivo è infondato. Sebbene siano decorsi sei anni dalla notifica della cartella, il termine di prescrizione è stato interrotto e sospeso dalla normativa emergenziale Covid-19 per 542 giorni.

  • Inammissibile
    Omessa notifica della cartella presupposta

    Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis del Codice del Processo Tributario, poiché il ricorso non è stato notificato anche all'ente impositore (Agenzia delle Entrate).

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    Il motivo è infondato. Sebbene siano decorsi sei anni dalla notifica della cartella, il termine di prescrizione è stato interrotto e sospeso dalla normativa emergenziale Covid-19 per 542 giorni.

  • Accolto
    Omessa notifica della cartella presupposta

    L'eccezione ha pregio. L'ADER non ha provato la notifica della cartella. Inoltre, la notifica dell'avviso di accertamento presupposto da parte del Comune di Solofra è invalida poiché non sono stati seguiti gli adempimenti previsti dagli artt. 140 e 145 c.p.c. per la notifica a mezzo posta, in particolare non vi è prova dell'invio della raccomandata informativa e dell'affissione dell'avviso presso la sede della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 55
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 55
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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