Sentenza 10 ottobre 2002
Massime • 1
Deve considerarsi priva di motivazione la sentenza di merito che, limitandosi a riprodurre stralci di alcune deposizioni testimoniali, affermi che alla stregua delle medesime sussistono gli estremi oggettivi e soggettivi del reato, omettendo il vaglio critico delle risultanze e l'illustrazione della ritenuta riconducibilità del fatto così ricostruito alla fattispecie criminosa contestata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2002, n. 39569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39569 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 10/10/2002
1. Dott. CASO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere - N. 1176
3. Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 33776/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RB EL, n. 26.06.1931;
avverso la sentenza emessa il giorno 03.11.2000 dal Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Tione di Trento;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Il Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Tione di Trento, con sentenza in data 03.11.2000 emessa nel procedimento penale
contro
RB EL, imputato a) del delitto di cui all'art. 635 cp., per aver reso inservibile lo scavo esistente sull'immobile di proprietà di CI CO, sito in Condino, al confine, con la sua proprietà, ponendo sul predetto immobile dei pilastri in cemento armato e causando per ciò stesso la interruzione dei lavori di costruzione del muro perimetrale della erigenda casa di proprietà della parte offesa, e b) del delitto di cui all'art. 392 cp., perché, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice con azione di regolamento di confini, si faceva arbitrariamente ragione da se medesimo, con violenza sulla cosa, consistita nel porre dei pilastri di cemento armato nello scavo inerente all'immobile di proprietà del predetto, impedendo la prosecuzione dei lavori di costruzione iniziati sullo stesso fondo, assolveva l'imputato dal primo delitto perché il fatto non sussiste, ritenendo insussistente un apprezzabile deterioramento della cosa e lo dichiarava colpevole del reato di cui all'art. 392 cp. e, con le attenuanti generiche, lo condannava atta pena di L. 400.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni a favore della p.c. CI CO.
Propone ricorso l'imputato, deducendo, in primo luogo, la mancanza di motivazione, per essersi l'estensore limitato a riprodurre taluni stralci del verbale di dibattimento, senza minimamente spiegare le ragioni del giudizio di colpevolezza.
Col secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 392 cp., posto che, da un lato, avendo i giudice di merito escluso che la condotta descritta nel capo di imputazione avesse comportato modifica strutturate o funzionale della cosa, ovvero il deterioramento di una certa consistenza ed evidenza, non poteva non escludere anche la sussistenza del reato di ragion fattasi mediante violenza sulle cose, e, dall'altro, siccome la porzione di terreno su cui il CI aveva eseguito lo scavo era nel pacifico e legittimo possesso della CH (e per essa del RB) e da sempre utilizzata per il transito dei camion della ditta, la condotta del ricorrente doveva e deve qualificarsi quale lecita reintegra nel possesso in quasi flagranza del sofferto spoglio da parte del CI.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve, invero, considerarsi sostanzialmente priva di motivazione la sentenza di merito che, come quella impugnata, si limiti a riprodurre stralci di alcune deposizioni testimoniali e ad affermare che, alla stregua delle medesime, sussistono gli estremi oggettivo e soggettivo del reato ascritto (nella specie, quello di cui all'art. 392 cp.), omettendo il vaglio critico delle risultanze e l'illustrazione della ritenuta riconducibilità del fatto così ricostruito alla fattispecie criminosa contestata.
Tale omissione è nella specie particolarmente rilevante, in quanto nell'impugnata sentenza:
- per escludere, in relazione al medesimo episodio, il reato di danneggiamento, si assume la mancanza di modifica strutturale o funzionale della cosa o di deterioramento di una certa consistenza ed evidenza;
- non si identifica con chiarezza il preteso diritto in vista del cui esercizio si sarebbe commesso il reato;
non si valuta in alcun modo la circostanza che l'azione del RB sarebbe avvenuta nell'immediatezza di una presunta spoliazione da parte del CI.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio, tenendo conto dei suesposti rilievi.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2002