Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLATALI LA CORTE SU EN A LCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 9346/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.3083 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA 1 sul ricorso proposto da: FFSS S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RE ARNALDO, elettivamente domiciliato in ROMA 1 VIA DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, 2001 ANGELOZZI giusta delega in atti;
4351 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 9076/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/05/98 R.G.N. 56148/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato GARLATTI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- ☐ R.G. 9346/99 Svolgimento del processo 18... шадрес. 1998,1998, il Tribunale di Con sentenza del Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. avverso la sentenza del Pretore recte, 1994?) 25 ottobre 1995 / che aveva accolto Jeey della stessa città in data la domanda di OR AL, già dipendente delle Ferrovie posto in quiescenza in epoca successiva al 1° luglio 1990, vòlta ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo dei miglioramenti economici previsti dal c.c.n.l. 1990/1992. Riteneva, infatti, condividendo i rilievi svolti dalla pronuncia di questa Corte n.3463 del 22 aprile 1997, che il mandato ad litem per la proposizione del gravame fosse stato conferito da soggetto (dr. Raffaele Ruggiero Rubino) privo del potere di rappresentanza della Società. Avverso la decisione del Tribunale la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi e seguito da memoria, nella quale si premette che la suindicata società, a seguito di atto di scissione del 21 giugno 2001, ha assunto la denominazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. L'intimato non si è costituito con controricorto. рич Motivi della decisione 3 Le censure proposte dalla società ricorrente possono riassumersi come segue: I) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 77 cod. proc. civ., nonché dell'art. 420 cod. proc. civ., per aver il Tribunale erroneamente escluso la validità della procura al dr. Rubino, per contro attributiva -come poi riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.4666 dell'8 maggio 1998- di poteri sia processuali che sostanziali;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 cod. civ. in relazione all'art. 38 del c.c.n.l. del 18 luglio 1990 e vizio di motivazione, per aver il Tribunale omesso di controversia, concernente laesaminare il merito della computabilità o no, ai fini dell'indennità di buonuscita, di tutti gli aumenti retributivi previsti nel periodo di vigenza del contratto collettivo. Il primo motivo del ricorso dev'essere accolto. Le Sezioni unite della Suprema Corte, con sentenza n.4666 del 8 maggio 1998, hanno ritenuto, alla stregua di un diretto esame dell'atto attributivo del potere rappresentativo al dr. Rubino, che con esso (in data 26 maggio 1993) sia stato conferito il potere di rappresentare in giudizio le Ferrovie dello Stato, con l'attribuzione di tutti i necessari poteri di rappresentanza processuale e sostanziale. geen Non potendo non prestarsi ossequio a tale pronuncia, deve quindi considerarsi erronea la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello della Società. Il secondo motivo di ricorso, invece che assorbito, va dichiarato inammissible, in quanto la questione di merito da esso proposta non fu affatto esaminata dal Tribunale (coerentemente limitatosi alla pronuncia d'inammissibilità del gravame). In conclusione, accogliendo il primo motivo di ricorso e inammissibile il secondo, il Collegio -che, in dichiarando considerazione del contrasto gi trisprudenziale sulla questione della validità della procura, ritiene di compensare le spese del giudizio di cassazione- deve cassare l'impugnata sentenza e rinviare la causa alla Corte d'appello di Roma.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara inammissibile il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 12 novembre 2001 Il Presidente Il Cons.-est. Flowerds elfreicherelle hundurin Ravagnani Pill IL CANCELLIERS ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Depositato in Cancelleria REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA 3.0 GEN. 2002 ◆ DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 5 oggi, མ 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE