Sentenza 14 gennaio 2002
Massime • 1
L'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, non esprime un potere di disapplicazione dell'atto amministrativo ordinato a tutela di esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo della tutela del diritto soggettivo che si trovi ad essere inciso negativamente dall'attività provvedimentale della p.a.; ne consegue che, nel giudizio per risarcimento danni intrapreso dal privato nei confronti di un comune per il ritardo nella restituzione di merce dissequestrata, non può compiersi, su richiesta dell'amministrazione che vi ha dato causa, la disapplicazione del provvedimento amministrativo di dissequestro, in ipotesi illegittimo sotto il profilo della competenza (in quanto emesso dal sindaco anziché dal prefetto), giacché tale disapplicazione avverrebbe in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri e di togliere al privato, soddisfatto del provvedimento emesso, il mezzo per reagire contro un formale provvedimento contrario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
7 1 0 0348/02 M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilit SEZIONE TERZA CIVILE civite Pubbli Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20925/98Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Cron. 644 Rep. l i Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 26/10/01 Dott. Alberto TALEVI · Consigliere CORTE SUPPERA DI C ATIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO CONE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 O dal Sig 310 sul ricorso proposto da: per or GEN: 2002 dritt LA NA quale erede di ZI UL, IL CANCELLIERS CORTE SUPREMA DI C IONE elettivamente domiciliata in ROMA VIA S AGATONE PAPA UFFICIO COria 50, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MARCON, che Richiesta copia studio 71 dal Sig 3.10 la difende anche disgiuntamente all'avvocato ORESTE per divitii | 14 GEN. 2002 CASADIO, giusta delega in atti;
IL CANCELICNE
- ricorrente -
> CORTE SUPREMA DI CAMIONE
contro
UFFICIO CONS COMUNE DI CERVIA, in persona del Sindaco pro tempore, Richiesto copia studio dal Sig. го per diritul 3.10 elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL 4/B, presso lo studio dell'Avvocato GIAN MARCO 42 GEN 2002 2001 GREZ,→ difeso dall'avvocato GIANCARLO SAVOIA, giusta 1838 delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - controricorrente UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 998/97 della Corte d'Appello di Richiesta copia studio dal Sig. R.d.c BOLOGNA, Sezione 2 Civile, emessa il 27/06/97 e per diritti 3.10 il 14.01.05 depositata il 17/09/97 (R.G. 1258/95); IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del 1° motivo, l'accoglimento del 2°, l'inammissibilità o comunque il rigetto degli altri. -2- Svolgimento del processo AN ER conveniva in giudizio il Comune di Cervia e 1. .con la citazione а comparire davanti al tribunale di Ravenna, notificata 26.2.1988,il proponeva una domanda di condanna al risarcimento del danno. L'attore esponeva questi fatti. I vigili urbani del comune ildi Cervia, 12.8.1987, avevano proceduto in suo confronto al sequestro cautelare delle sua attività di venditore attrezzature di cui si serviva per la ambulante;
insieme gli erano stati sequestrati i capi di vestiario che teneva in vendita: il tutto in applicazione dell'art. 13, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 869. Il 18.8.1987 aveva presentato opposizione in base all'art. 18 della legge ed il sindaco del Comune di Cervia, cui l'aveva aveva disposto la indirizzata, con provvedimento del 21.8.1987, restituzione delle cose sequestrate. Ne era tuttavia potuto rientrare in possesso solo il 15.9.1987. Da questi comportamenti gli era derivato un duplice danno: i capi di vestiario erano stati restituiti in pessimo stato di e quando la stagione propizia per venderli era conservazione oramai finita. 2. - Il Comune di Cervia si costituiva in giudizio e chiedeva che la domanda fosse rigettata.
3. Il tribunale di Ravenna l'accoglieva con sentenza del 11.1.1995. 3 La decisione veniva però riformata dalla corte d'appello di Bologna con sentenza del 17.9.1997. 4. - La corte d'appello ha svolto le seguenti considerazioni. Il sequestro era stato legittimo: il tribunale lo aveva accertato e sul punto s'era formato il giudicato. Il modo seguito dai vigili urbani per conservare i capi di inchiuderli una serie di riporli consistito nel e vestiario, nel porlo in atto neppure scatoloni, non era in sé inadeguato e era stato tenuto un comportamento poco diligente: i vestiti non avevano subito danno diverso dal dover essere di nuovo stirati. Quanto al danno per la ritardata riconsegna, doveva escludersi che potesse configurarsi una responsabilità del Comune. Nel caso di esercizio abusivo di mestiere girovago questo il comportamento per cui l'attore era stato multato spetta al prefetto e non sindacoal provvedere sulla opposizione al sequestro. La parte, che s'era invece rivolta al sindaco, non poteva lamentarsi che le cose sequestrate gli fossero state restituite in ritardo, ilperché provvedimento del sindaco, illegittimo per incompetenza, neppure avrebbe potuto essere eseguito. Ed a tale illegittimo provvedimento, del resto, era stato lui a dare causa, rivolgendosi al sindaco.
5. AN AS, erede di AN ER, ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 2.11.1998. Il Comune di Cervia ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione 1. - Il ricorso contiene quattro motivi. 2. - Il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto, di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e 696 cod. proc. civ.). Il motivo non è fondato. La corte d'appello ha escluso che i capi di vestiario abbiano il modo impiegato nel conservarli, subito un deterioramento per non ha escluso che il tempo impiegato nel restituirli possa avere arrecato alla parte un pregiudizio: questo secondo punto non stato escluso lo stesso diritto alla stato esaminato, perché è esecuzione del provvedimento di dissequestro. Quanto al giudizio che sul danno la corte ha effettivamente compiuto deve dirsi che esso non presenta i vizi denunciati. I risultati dell'accertamento preventivo sono stati tenuti in valutati nel senso che i capi di considerazione, ma stati sono vestiario erano rimasti non già deteriorati, ma solo spiegazzati, considerato un danno evento, questo, che non esserepoteva ingiusto, perché, data la natura delle cose su cui era caduto ed aveva dovuto essere eseguito, costituiva il necessario portato di un sequestro legittimamente disposto. 5 3. - eIl secondo terzo motivo denunziano vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 19 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e 1337 cod. civ.). Riguardano il punto della responsabilità per il ritardo nella restituzione. Sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
3.1. La corte d'appello ha detto che la parte non aveva diritto all'esecuzione di un provvedimento che il sindaco neppure avrebbe potuto emettere, perché era incompetente a farlo. Così giudicando, la corte ha disapplicato il provvedimento di a negare che la parte a dissequestro ed in tal modo è pervenuta stato emesso avesse acquistato un diritto favore della quale era alla restituzione. Ma la corte ha anche aggiunto che la parte doveva imputare a sé d'avere chiesto il dissequestro al sindaco. Ed in tal modo sembra avere voluto dire che nessuna addebito rivolto al comune nella complessiva di colpa poteva essere valutazione del comportamento tenuto. 3.1.1. - La ricorrente tralascia di considerare il punto se il sindaco fosse ○ no competente a provvedere sulla opposizione al sequestro. Svolge le sue due critiche su un diverso piano. La prima di queste critiche è che il Comune non aveva della legittimità del provvedimento di sollevato la questione dissequestro. La seconda che la corte d'appello ha trascurato di considerare il fatto, che nel verbale d'accertamento l'autorità era stata indicata appunto nel cui rivolgere l'opposizione gli l'opposizione, non aveva che il sindaco, ricevuta sindaco e risposto d'essere incompetente a provvedere, ma aveva esaminato e accolto nel merito l'opposizione. Conviene soffermarsi sulle disposizioni che, nella L. 24 3.2. novembre 1981, n. 689, disciplinano il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa ed i rimedi dati alla parte che lo subisce. Gli interessati possono proporre opposizione al 3.2.1. sequestro, rivolgendola all'autorità cui deve essere presentato il rapporto (artt. 17, 18 primo comma, 19 primo comma). Tra le autorità competenti, pur se per la violazione di determinate norme, è anche il sindaco (art. 17, comma quarto). L'opposizione si intende accolta, se non è rigettata con ordinanza emessa nei dieci giorni successivi (art. 19, primo comma). Se l'opposizione è rigettata, il sequestro cessa d'avere non emette ordinanza efficacia, quando l'autorità competente ingiunzione nei due mesi successivi al giorno in cui ha ricevuto 7 il rapporto o nello stesso termine non dispone la confisca (art. 19, terzo comma). Anche in mancanza di opposizione, però, l'autorità competente può disporre la restituzione delle cose sequestrate (art. 19, secondo comma). 3.2.2. - L'opposizione al sequestro ha dunque una duplice funzione. Tende a provocare da parte dell'autorità competente l'esame della legittimità ed opportunità del sequestro, nella prospettiva in pendenza del di ottenere la restituzione delle anche cose, procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Determina nell'autorità l'onere di adottare sulla opposizione un provvedimento espresso di conferma del sequestro e rigetto della opposizione, in mancanza del quale e trascorso il breve termine di dieci giorni la misura cautelare perde efficacia. Dal primo punto di vista, l'opposizione al sequestro assolve alla stessa funzione degli scritti difensivi che gli interessati possono rivolgere all'autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione e provvedere alla confisca, giacché tende a provocare un accertamento negativo lae chiusura del procedimento con ordinanza di archiviazione, anziché con ordinanza ingiunzione (art. 18, primo e secondo comma).
3.2.3. Disposta la restituzione, per iniziativa dell'autorità competente, a seguito di opposizione al sequestro ovvero con di atti terzo(art. 18, comma); ordinanza archiviazione degli 8 divenuto in ipotesi inefficace il sequestro (art. 19, primo comma); l'interessato ha ricevuto soddisfazione sul piano della dichiarazione dei suoi diritti e solo si tratta, per l'ufficio presso cui sono depositate le cose sequestrate, di operarne materialmente la restituzione (artt. 13 e 14 del D. P.R. 29 luglio 1982, n. 571). Non configurarsi può quindi un dellainteresse parte a sperimentare rimedi giurisdizionali di annullamento, se non quando, nonostante la disposta siarestituzione, poi emessa ordinanza ingiunzione di pagamento accompagnata da confisca. Può invece configurarsi un interesse a sperimentare un'azione quando intenda sostenere che per risarcitoria, l'interessato effetto della stessa esecuzione del sequestro о delle modalità seguite nella materiale restituzione delle cose sia stato tenuto un comportamento lesivo dei suoi diritti.
3.3. Si può ora tornare ad esaminare le critiche rivolte dalla ricorrente alla sentenza della corte d'appello. La prima, come si è detto, è consistita nel sostenere che il giudice, senza una eccezione del nonComune, avrebbe potuto esaminare la sequestione l'ordine di datorestituzione dal sindaco era ○ no legittimo. -3.3.1. Questa Corte, nella sentenza 14 maggio 1998 n. 4854, ha enunciato il seguente principio di diritto. L'art. 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, non esprime un potere di disapplicazione degli atti amministrativi ordinato a tutela di esigenze di diritto oggettivo e perciò da esercitarsi anche di ufficio;
al contrario, il controllo dal giudice sempre e sulla legittimità dell'atto amministrativo è limitato ai soli atti che incidono negativamente su diritti soggettivi. Del principio si deve fare applicazione nel caso in esame. Il Comune di Cervia ha disposto che cosele sequestrate fossero restituite all'interessato. Così facendo ha adottato un provvedimento legittimo nel contenuto, perché, come èsi visto, le cose assoggettate а sequestro possono essere restituite in pendenza del procedimento della sanzione, аsalvo poter di applicazione amministrativo essere poi egualmente assoggettate a confisca con il provvedimento perché il sequestro è una misura di applicazione della sanzione, cautelare. Il provvedimento, se pure in ipotesi illegittimo sotto il esisteva, aveva prodotto l'effetto profilo della competenza, cose al vincolo del sequestro giuridico di sottrazione delle e dunque andava materialmente eseguito. Il sindaco avrebbe potuto ritirare l'atto, ma sino a tanto che esso esisteva, era obbligo degli uffici comunali eseguirlo. non averlo fatto, l'amministrazione Dalla responsabilità di esonerata accertamento del in base ad un comunale non può essere giudice che l'atto era illegittimo. Se si consentisse a questo, si finirebbe col consentire alla pubblica amministrazione di disapplicare i suoi stessi atti, e di 10 farlo al di fuori delle forme previste per il suo agire, al tempo stesso togliendo alla parte, soddisfatta dal primo provvedimento, il mezzo per reagire contro un formale provvedimento contrario. In conclusione, la corte d'appello ha esercitato il potere di disapplicazione configurato dall'art. 5 della legge del 1865 oltre l'ambito previsto. Questo ambito, nei giudizi tra l'amministrazione pubblica ed riguarda atti, destinatario, il cui il privato che ène il sfavorevole al contenuto esprime una regolazione del rapporto secondo, ma alla quale va negata rilevanza. nell'amministrazione il E questo in assoluto, perché manca potere di ovvero,adottarli, nei giudizi di risarcimento del み danno, perché l'atto che l'amministrazione ha emesso è contrario a norme di legge, primaria o secondaria (Sez. Un. 22 luglio 1999 n. 500, punto 11).
3.3.2. La seconda critica è anch'essa fondata. ha tenuto in considerazione un fatto La corte d'appello non idoneo, da un punto di vista logico e giuridico, ad orientare in modo diverso il giudizio sulla colpa dell'amministrazione comunale e perciò un fatto decisivo. Come la ricorrente ha dedotto, nel verbale di sequestro era stato indicato alla parte che per ottenere il dissequestro poteva proporre opposizione al sindaco;
er come la ricorrente ha ancora ricevuta l'opposizione, non l'ha rigettata osservato, il comune, perché rivolta ad autorità competente, ma l'ha accolta. 11 diverso fosse il comportamento dei stato E' chiaro che, se verbale e quello del sindaco vigili urbani nella redazione del nell'esame dell'opposizione, la parte avrebbe potuto rivolgere la sua opposizione alla autorità competente, in ipotesi diversa. che lamenta la violazione di 4. Il quarto motivo, norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2043 cod. civ.), è assorbito. 5. - Il ricorso è accolto per le ragioni sin qui esposte e nei loro limiti. La sentenza è cassata. Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si designa in diversa sezione della corte d'appello di Bologna. Il giudice di rinvio rinnoverà l'esame dell'appello proposto questione disapplicazione della Comune Cervia: sulla dal di dell'ordine di restituzione, si uniformerà al principio di diritto enunciato nell'ultimo capoverso del punto 3.3.1; nella valutazione della colpa del Comune terrà conto delle circostanze indicate al punto 3.3.2. Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie per dichiara assorbito il quanto di ragione il secondo ed il terzo, cassa in relazione e rinvia anche le spese ad altra quarto, sezione della corte d'appello di Bologna. 12 Così deciso il giorno 26 ottobre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Лобош ИБ Il relatore ed estensore Il Presidente. pooco IL CANCELLIERECI Depositata in Cancelleria 141.02 Gina Gasoli jog IL CANCELLIERE C1 Gine Casoli 109T129,11 456T 41,32 TOT. 170,43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data30 MAG. 2002 Serie 4 Oversate €170,43 WEN CO SE TANIA 43 O Dirigente Area Servizi (Dotaz Maria Grazia DI FILIO Responsable Servizio Ati dizia F. (Dr. M. RACCICHI 13