Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 348
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Sentenza 14 gennaio 2002

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L'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, non esprime un potere di disapplicazione dell'atto amministrativo ordinato a tutela di esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo della tutela del diritto soggettivo che si trovi ad essere inciso negativamente dall'attività provvedimentale della p.a.; ne consegue che, nel giudizio per risarcimento danni intrapreso dal privato nei confronti di un comune per il ritardo nella restituzione di merce dissequestrata, non può compiersi, su richiesta dell'amministrazione che vi ha dato causa, la disapplicazione del provvedimento amministrativo di dissequestro, in ipotesi illegittimo sotto il profilo della competenza (in quanto emesso dal sindaco anziché dal prefetto), giacché tale disapplicazione avverrebbe in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri e di togliere al privato, soddisfatto del provvedimento emesso, il mezzo per reagire contro un formale provvedimento contrario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 348
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 348
    Data del deposito : 14 gennaio 2002

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