Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 1
L'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, ma il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello. (Principio espresso in fattispecie di adibizione del lavoratore, addetto alla gestione dei crediti della società Telecom, anche - a turno - a compiti di informazione all'utenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7821 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
4. Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
5. Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società per azioni Telecom Italia, in persona del suo legale rappresentante elettivamente domiciliata in Roma in via delle Tre Madonne 8 presso lo studio dell'avvocato Maurizio Marazza, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
SO EN, RO CA, IA OV, LI DO e ZI IA, elettivamente domiciliate in Roma in viale delle Milizie 9 presso lo studio dell'avvocato Enrico Luberto, che le rappresenta e difende giusta deleghe in atti;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 8 aprile 1998, depositata il 18 dicembre 1998, numero 22184, r.g. 19076/93;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 26 aprile 2001 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Marazza e Luberto;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello avverso la pronuncia di primo grado proposto da SO EN, RO CA, IA OV, LI DO e ZI IA, ha condannato la società Telecom Italia a risarcire alle stesse i danni subiti per i periodi durante i quali le prime, dipendenti della seconda, erano state addette anche prima del 22 maggio 1989 (quando in tale senso era invece intervenuta una specifica previsione della contrattazione collettiva), secondo un turno di uno o due giorni per settimana al centralino del "188", al servizio di informazioni ai clienti della società telefonica, e ciò in quanto si è riconosciuto che le relative mansioni fossero deteriori rispetto a quelle precedentemente assegnate alle lavoratrici di gestione dei crediti, che lo svolgimento di tali mansioni aveva impegnato le lavoratrici per tutto l'orario lavorativo giornaliero e che doveva escludersi che il servizio stesso fosse complementare e accessorio rispetto a quello di gestione dei crediti cui le stesse erano invece addette.
Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società con ricorso sostenuto da tre motivi. Le intimate resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione:
Con il primo motivo - denunciando violazione dell'articolo 2103 del codice civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - la società ricorrente espone che il tribunale ha ritenuto provata la sussistenza nella specie dei presupposti del demansionamento (assenza della complementarità e accessorietà del servizio di informazioni ai clienti rispetto a quello di gestione dei crediti, estraneità, prevalenza e non marginalità delle attività relative al primo) sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni assunti nel secondo grado del giudizio, totalmente omettendo di valutarne, da un lato, la attendibilità nonostante che essa società avesse posto in evidenza che essi fossero sospetti di falsità, in quanto interessati a un esito favorevole della causa essendo parti in altre aventi analogo oggetto, e, dall'altro, quanto proveniente dalle stesse lavoratrici in sede di libero interrogatorio. La società ricorrente aggiunge che, essendosi, in ogni caso, accertato in punto di fatto che le lavoratrici avevano continuato a svolgere, con la sola eccezione dei ridotti periodi di tempo in cui, a turno, erano state comandate al 188, le mansioni proprie della gestione del credito, si sarebbe dovuto procedere a un raffronto in concreto tra le une e le altre nel loro complesso al fine di determinare quali delle due fosse stata quella prevalente e caratterizzante la posizione di lavoro. La censura è fondata. Occorre infatti rilevare che, per quanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice del merito ha fondato il suo convincimento in ordine alle circostanze dedotte dalle resistenti (non adibizione, prima della riorganizzazione aziendale, al servizio di informazioni alla utenza (188) degli addetti alla gestione dei crediti, impegno continuativo giornaliero delle lavoratrici nel turno di comando allo svolgimento del servizio di informazioni con impossibilità pratica di attendere alle mansioni loro proprie, assoluta diversità tra i due servizi con conseguente assenza dei requisiti della complementarità e accessorietà dell'uno rispetto all'altro) esclusivamente dalle risultanze della prova per testi disposta nel giudizio di appello, omettendo totalmente di valutare la attendibilità di coloro che su tali circostanze erano stati chiamati a deporre, e cio nonostante che la società ricorrente avesse denunciato analiticamente, e per ciascuno di questi, le ragioni che dovevano indurre a dubitare della genuinità delle dichiarazioni per essere i testimoni evidentemente interessati all'accoglimento delle domande, potendo una decisione in tale senso influire favorevolmente nelle altre cause, di analogo oggetto, che le vedevano come parti attrici nei confronti dello stesso datore di lavoro (si veda a tale proposito il documento, intestato "note autorizzate", depositato antecedentemente all'udienza di discussione della causa), che avrebbero dovuto impedire la acritica accettazione della rispondenza al vero dei riferimenti da loro provenienti, imponendosi invece una rigorosa indagine che valesse a fugare i sospetti di falsità. Anche il secondo profilo del motivo di impugnazione deve essere accolto. E invero, il tribunale dopo avere concluso nel senso della adibizione delle lavoratrici a mansioni inferiori nell'occasione dell'espletamento dei turni al servizio di informazioni agli utenti, ha affermato che il fatto, di per sè, in quanto non saltuario e protrattosi per periodi di tempo significativi, aveva inciso in maniera irreversibile sul diritto del lavoratore al rispetto del proprio corredo professionale. Orbene, così facendo, il giudice di merito non ha tenuto conto alcuno dei principi affermati nella materia da questa Corte, in forza dei quali è l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore che deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, conseguendone che tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste allo stesso, incidentalmente e marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori, che il lavoratore è tenuto a espletare, potendo configurarsi il rifiuto come comportamento suscettibile di valutazione in sede disciplinare (Cass., 25 febbraio 1998, n. 2045). Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che, con violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti del codice civile e con motivazione contraddittoria, il tribunale, ha ritenuto che la adibizione delle lavoratrici al servizio espletato dal "188" fosse stato frutto di unilaterale volontà della datrice di lavoro, omettendo invece di tenere conto che il tutto avvenne previo accordo con le organizzazioni sindacali, che concordarono sulla equivalenza delle mansioni come documentalmente comprovato dalle informazioni rese dall'Intersind circa il contenuto delle "lettere aggiuntive" (facenti parte integrante del contratto collettivo di lavoro) sin del 1^ aprile 1985, in esse espressamente prevedendosi la "ricomposizione del lavoro per gruppo e la rotazione del personale su tutte le attività relative", e specificamente, per quanto si riferiva alla gestione crediti, la concentrazione di "tutte le attività inerenti alla gestione e contabilizzazione dei crediti verso abbonati e verso terzi, nonché gli interventi volti a porre in atto azioni di sollecito per la tempestiva realizzazione dei crediti", da intendersi, come chiarito da relatori intervenuti in incontri con il personale, nel senso di una "personalizzazione delle azioni rivolte al recupero dei crediti con l'eliminazione di disguidi operativi". Sempre con lo stesso motivo, la società ricorrente aggiunge che, anche qualora il tribunale avesse correttamente interpretato la normativa contrattuale, la decisione sarebbe pur sempre viziata per contraddittorietà, e ciò in quanto - pur essendosi affermato con la stessa che la adibizione al servizio del "188" dei lavoratori addetti alla gestione crediti doveva considerarsi legittimamente operata solo a partire dal 10 gennaio 1989 per effetto delle lettere aggiuntive al contratto collettivo del 1988 - si è ritenuto far rientrare nella dequalificazione i periodi successivi a questa data con conseguente condanna al risarcimento dei danni anche in relazione a questi. Entrambe le critiche sono fondate. Quanto alla prima, il Collegio - non appartenendo alla Corte di legittimità il potere di direttamente interpretare la normativa contrattuale di diritto comune, spettando esso esclusivamente al giudice di merito - deve limitarsi a osservare che una tale doverosa indagine è stata totalmente pretermessa dal tribunale, non risultando dalla motivazione della sentenza impugnata che siano stati presi in esame e valutati i documenti indicati dal ricorrente la cui decisività sarebbe incontestabile qualora a essi fosse dato il significato loro attribuito dalla ricorrente. Relativamente poi al secondo rilievo, non può non convenirsi sulla denunciata contraddittorietà, riferendosi la gran parte dei periodi di ritenuta dequalificazione elencati nel dispositivo a momenti temporali successivi alla data del 1^ gennaio 1989.
Il terzo motivo di ricorso, riferentesi alla asserita carenza di prove in ordine a un danno subito da risarcirsi, deve evidentemente dichiararsi assorbito nell'accoglimento delle prime due ragioni di censura, che impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice, che dovrà decidere la causa dopo avere colmato i vizi motivazionali sopra rilevati, applicando, in ogni caso, il principio di diritto sopra enunciato con riferimento alla non configurabilità di un demansionamento nella ipotesi di adibizione del lavoratore, per motivate esigenze aziendali, a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello. Allo stesso giudice - che si designa nella Corte d'appello di Roma, si demanda di provvedere, all'esito, anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001