Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7821
CASS
Sentenza 8 giugno 2001

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L'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, ma il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello. (Principio espresso in fattispecie di adibizione del lavoratore, addetto alla gestione dei crediti della società Telecom, anche - a turno - a compiti di informazione all'utenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7821
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7821
    Data del deposito : 8 giugno 2001

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