Art. 3.
Il Comitato previsto dal precedente art. 2 sara' presieduto da un Sottosegretario di Stato da designarsi dal Consiglio dei Ministri e composto da due rappresentanti del Ministero delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, da due rappresentanti del Ministero per il commercio con l'estero, da un rappresentante del Ministero del tesoro, dal Segretario generale del C.I.R.
Il Comitato previsto dal precedente art. 2 sara' presieduto da un Sottosegretario di Stato da designarsi dal Consiglio dei Ministri e composto da due rappresentanti del Ministero delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, da due rappresentanti del Ministero per il commercio con l'estero, da un rappresentante del Ministero del tesoro, dal Segretario generale del C.I.R.