Sentenza 20 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di tutela del demanio, integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. (occupazione abusiva di bene demaniale), la conservazione di beni, anche se acquistati da terzi, realizzati in difetto della prescritta autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2005, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/12/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRLLO Carlo M. - Consigliere - N. 2392
Dott. LOMBARDI Alfredo IA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Antonio - Consigliere - N. 45902/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SI AR, N. IL 19/08/1943;
2) IA MA, N. IL 02/03/1952;
avverso SENTENZA del 10/04/2003 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso:
rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 aprile 2003, il Tribunale di Lamezia Terme ha condannato IA SI e MM IA alla pena di Euro 300,00 di ammenda ciascuno, riconoscendoli colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 110 c.p. e art. 1161 cod. nav. per avere, la prima come committente e il secondo quale esecutore dei lavori, effettuato innovazioni non autorizzate, consistenti nella posa di massi di pietra naturale sulla parete antistante il giardino di proprietà della SI e quest'ultima anche per avere occupato arbitrariamente il terreno demaniale marittimo per un'estensione di mt. 17, con la realizzazione di un giardino, in agro del Comune di Falerna il 22/06/1998, con permanenza.
Con atto di appello, qualificabile, alla stregua di quanto stabilito all'art. 593 c.p.p., comma 3 e art. 568, comma 5, come ricorso per Cassazione e quindi pervenuto alla Corte ai sensi dell'ultima parte dell'articolo da ultimo citato, l'imputato IA censura la predetta sentenza, deducendo la violazione del principio di ne bis in idem sancito dall'art. 649 c.p.p., dato che per lo stesso fatto egli era stato già assolto con sentenza n. 553 del 2001, divenuta irrevocabile.
Nel merito delle accuse, l'imputato sostiene comunque di non aver compiuto innovazioni sul terreno demaniale, ma di essersi limitato a ripristinare lo stato dei luoghi dopo le numerose mareggiate verificatesi in loco e a togliere la sabbia che ricopriva la massicciata di protezione della villa della SI, senza operare alcun intervento modificativo o aggiuntivo dei massi affiorati con la rimozione della sabbia.
Anche la SI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza del Tribunale, deducendo anch'essa che la vicenda che la vede imputata è identica a quella per cui il IA era stato assolto nel 2001, che riguardava una casa adiacente alla sua, come questa protetta dal mare con un'unica massicciata. Il che renderebbe poi anche incerto se a commissionare i lavori sulla massicciata fosse stata l'imputata o la proprietaria dell'altra casa, assolta col IA nel processo del 2001.
La ricorrente deduce inoltre di avere acquistato da altri nel 1984 l'immobile in parola e che lo stesso si trova tuttora nello stato di fatto in cui lo aveva acquistato, coi massi già allora collocati davanti alla sua abitazione.
Con altro motivo, l'imputata censura l'immotivata erronea mancata applicazione dell'art. 54 c.p., deducendo che le opere sulla massicciata erano rese necessarie dal fatto che, per effetto dell'erosione della costa, il mare era arrivato a lambire la casa della imputata e che, nel corso delle mareggiate, le onde superavano la sua abitazione.
Infine la ricorrente deduce violazione dell'art. 157 c.p., in quanto la permanenza del reato dovrebbe essere cessata col completamento dell'opera nel 1998.
Con memoria qualificata come ex art. 569 c.p.p. (norma peraltro estranea alla fattispecie, di qualificazione dell'appello come ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3 e art. 568 c.p.p., comma 5), l'imputato IA ribadisce le censure già mosse con l'atto di appello, riconducendole a violazioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Devesi in primo luogo rilevare che nessuna censura muove la ricorrente SI relativamente all'accertamento relativo all'occupazione del demanio marittimo con un giardino di 17 metri quadri, per cui tale accertamento è divenuto definitivo. Le censure dei due imputati riguardano quindi unicamente la contestazione relativa alla posa di massi di pietra naturale sulla parete antistante il giardino di proprietà della SI. Il primo motivo comune ai due ricorsi riguarda la deduzione di violazione della regola di cui all'art. 649 c.p.p., dato che il fatto contestato ai due imputati sarebbe già stato giudicato insussistente da altro Giudice del medesimo Tribunale.
Al riguardo, il Giudice di merito ha già rilevato che l'altro giudizio riguardava la posa di massi da parte del medesimo imputato TR, quale titolare della omonima impresa, ma in favore di proprietaria di una diversa abitazione situata in zona prospiciente il demanio marittimo, sia pure in luogo contiguo a quello di cui al presente processo.
Ne consegue che la censura, qualificata come di violazione del principio del ne bis in idem, è come tale manifestamente infondata, essendo diverso il fatto oggetto di accertamento nell'uno e nell'altro giudizio.
Ma la censura, soprattutto nel motivo illustrato dalla imputata SI, sembra anche denunciare l'illogicità di soluzioni giudiziarie diverse date a vicende simili e in tale possibile significato appare infondata.
La possibilità di soluzioni giudiziarie diverse in ordine a fatti rappresentati come analoghi rientra infatti nella fisiologia del processo quando la diversità deriva dall'accertamento di tali fatti e non dalla loro valutazione giuridica, in quanto allora può dipendere sia da una diversità intrinseca dei fatti medesimi, pur rappresentati come simili o identici, sia dal diverso esito del relativo accertamento nella dinamica processuale. Nel caso di specie è appunto accaduto che mentre il Giudice del 2001 ha ricevuto dall'esame testimoniale indicazioni confuse e contraddittorie relativamente al fatto contestato, per cui ha maturato il convincimento che questo non fosse stato realizzato in concreto, il Giudice della sentenza qui impugnata ha dato atto di risultanze dell'istruttoria dibattimentale precise e univoche nel senso della effettiva verificazione dei fatti.
Passando all'esame delle censure dell'imputato IA concernenti direttamente la vicenda della posa o meno dei massi, esse appaiono generiche, in quanto si limitano a ribadire la linea difensiva già adottata nella fase di merito e in ordine alla quale il Tribunale ha dato adeguata risposta, col ritenerla non sostenibile alla luce di una motivata valutazione delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale.
Anche i rilievi della ricorrente SI in ordine all'unicità della massicciata interessante le abitazioni sua e della vicina di casa nonché in ordine al fatto che i massi erano già presenti al momento dell'acquisto da parte sua dell'abitazione nel 1984 sono smentiti dall'accertamento della sentenza impugnata, che, come prima rilevato, ha tenuto nettamente distinti i due fatti e che ha accertato la posa di nuovi massi a ridosso della parete antistante il giardino di proprietà dell'imputata.
Se poi il secondo rilevo della SI dovesse essere inteso (ma lo si è prima escluso in base al tenore del ricorso) come riferito al fatto che il giardino occupante il suolo demaniale era presente anche al momento dell'acquisto dello stesso da terzi, avvenuto nel lontano 1984, si tratterebbe comunque di circostanza non decisiva alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il reato contestato di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo è realizzabile anche solo attraverso l'acquisto e la conservazione del possesso di uno spazio demaniale (Cass. 25 maggio 1992 n. 6314; Cass. 27 luglio 1994 n. 8450). Con riguardo alla censura della SI, la quale afferma che la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine alla deduzione secondo cui l'opera sarebbe comunque stata dettata dallo stato di necessità indotto dal pericolo di mareggiate, il Collegio rileva che una tale deduzione non risulta specificatamene operata nel giudizio di merito e comunque appare infondata se non altro in considerazione del fatto che la situazione rappresentata a sostegno dell'assunto non è riconducibile a quella che a norma dell'art. 54 c.p. esclude la colpevolezza, anche solo per la mancata deduzione della attualità del danno temuto e dell'assenza di alternative possibili. Infine, l'imputata SI deduce l'intervenuta prescrizione del reato di innovazioni non autorizzate in terreno demaniale marittimo, già verificatasi al momento della sentenza di primo grado. Anche quest'ultima eccezione è infondata, aderendo questo Collegio all'orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. 10 aprile 2000 n. 4401), recentemente ribadito dalle sezioni unite (Cass. S.U. 8 maggio 2002 n. 17178), che ritiene che anche il reato di innovazioni non autorizzate abbia natura di reato permanente in ragione del fatto che la permanenza della innovazione continua a sottrarre l'area alla disponibilità e al godimento cui questa è istituzionalmente destinata.
Ne consegue che, la permanenza essendo cessata solo alla data della sentenza di merito del 10 aprile 2003, la prescrizione della contravvenzione contestata, punita anche con la pena dell'arresto, maturerà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 157 c.p., comma 1, punto 5) e art. 160 c.p., il prossimo 10 ottobre 2007.
Sulla base delle considerazioni svolte, i ricorsi vanno respinti, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al palmento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2006