Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2014, n. 9814
CASS
Sentenza 23 maggio 2014

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In tema di colpa medica, non è configurabile la responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria (cosiddetto medico di base) per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, svolgendo quest'ultimo, in assenza del medico titolare, l'attività professionale in nome e per conto proprio, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'individuazione del sostituto sia stato effettutata dal medico sostituito.

In tema di colpa medica, la A.S.L. risponde, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., quale responsabile civile dei danni conseguenza di reato causati da un medico del Servizio di Continuità Assistenziale, in ragione della spersonalizzazione della sua prestazione professionale, dovuta al suo inserimento in processi formali di organizzazione complessa, che determinano il trasferimento della responsabilità economica dal singolo alla struttura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2014, n. 9814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9814
    Data del deposito : 23 maggio 2014

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