Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2002, n. 7500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7500 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
C.C. 62763 PUBBLICA ITALIANA T0 7500/02 I R 6 5 E 8 . A N 9 1 N T O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO / I - 4 U Z / B B 6 A I 2 . R L . R T L Oggetto R S Inpep-ilor E . A I C P . G D D E Vizi di vectiva EZ ONE TRIBUTARIA A A L R I T E D R 1 A I 9 E D Ziche S 1 Com esta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T N . E E A S T N I N Presidente R.G.N. 4518/99 A E -Dott. Bruno SACCUCCI S E Dott. Giovanni PAOLINI · Consigliere Cron. 20856 - Consigliere Dott. Massimo ODDO Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA · Consigliere - Ud. 28/01/02 Rel. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 62763 del Ministro pro MINISTERO DELLE FINANZE, in persona tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
COLORIFICIO GIAMPAOLO SRL, in persona del socio accomandatariaccomandatario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI c/o PALMIERO C, che lo difende,DE NOTARIIS 2002 giusta mandato a margine;
333 controricorrente avverso la sentenza n. 351/97 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 12/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI CARLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con avviso di accertamento n.48 del 6 dicembre 1988, notificato alla Colorificio Giampaolo S.r.l. esercente l'attività di produzione e vendita di colori - in data 12 dicembre 1988, l'Ufficio distrettuale del- le imposte dirette di Campobasso rettificò la dichiara- zione dei redditi della Società, relativa ad i.r.pe.g. ed i.lo.r. del 1982, accertando un maggior reddito d'impresa ai fini dell'applicazione delle predette im- poste, determinando la maggiore misura di queste ultime ed irrogando le conseguenti sanzioni pecuniarie. L'avviso - conseguente a processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Campobasso del 7 marzo 1983 ed a risposta della Società al que- 2 stionario inviatole - si fondava sui seguenti rilievi: a) - omessa dichiarazione, perché presentata con un ri- tardo superiore al mese;
b) - omessa allegazione alla dichiarazione della situazione patrimoniale;
c) - omessa esibizione del prospetto delle rimanenze iniziali e fi- nali;
d) - omessa indicazione dei costi delle materie prime ed imballo (fatture d'acquisto); e)- omessa esi- bizione della documentazione relativa alle spese ed al dettaglio delle vendite;
f) - omessa indicazione, nel mod.770, dei compensi corrisposti a terzi;
g) - tardiva vidimazione del registro degli inventari;
h) - mancato aggiornamento delle scritture contabili;
i) - omessa contabilizzazione di ricavi per £.122.942.000. Sulla base di tali rilievi, l'Ufficio proce- deva alla rettifica della dichiarazione ai sensi dell'art.39 comma 1 del d. P. R. n. 600 del 1973, recupe- rando a tassazione alcuni costi ritenuti non deducibili ed accertando induttivamente i maggiori ricavi in forza della tardiva presentazione della dichiarazione stessa e della ritenuta inattendibilità complessiva delle scritture contabili esaminate. Con ricorso del 9 febbraio 1988 alla Commis- sione tributaria di 1° grado di Campobasso, la Società impugnò il predetto avviso, chiedendone l'annullamento, contestando analiticamente tutti i rilievi dell'Ufficio 3 e deducendo, in particolare, che non sussistevano i presupposti per l'accertamento induttivo dei ricavi;
che la dichiarazione dei redditi era stata presentata tempestivamente;
che le irregolarità delle scritture contabili rilevate dovevano considerarsi di natura me- ramente formale e che i costi dedotti erano stati le- gittimamente effettuati. In contraddittorio con l'Ufficio che instò per la reiezione del ricorso - la Commissione adita, con decisione n.334/90 del 26 aprile 1990, accolse il ricorso.
1.2 A seguito di appello dell'Ufficio, cui resi- stette la Società, la Commissione tributaria regionale di Campobasso, con sentenza n.351/2/97 del 12 gennaio 1998, respinse il gravame. In particolare, la Commissione ha così, te- * Le deduzioni tutte formulate stualmente, motivato: " dall'appellante nell'impugnativa de qua sono prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque vanno di- sattese. Nel caso di specie questa Commissione ritiene illegittimo l'operato dell'Ufficio in quanto non sussi- stono i presupposti di legge giustificativi dell'operato stesso. Infatti, l'appellante procedeva ad un accertamento induttivo non sorretto da elementi, fatti e circostanze certe e quindi in assenza delle 4 condizioni previste dall'art.39 del D.P.R. 600/73. In effetti il contribuente regolarmente provvedeva ad esi- bire le scritture contabili ai fini dell'accertamento e del controllo da parte della Guardia di Finanza senza sottrazione alcuna alle dovute ispezioni di rito. Al- tresì, dalle analisi delle stesse scritture contabili nel caso di specie non si ravvisano discordanze o irre- golarità di sorta rispetto a quanto indicato nella di- chiarazione dei redditi Mod. 760. In merito alla omessa allegazione alla dichiarazione dei redditi dello stato patrimoniale della Società in oggetto, questa Commis- sione rileva che essa costituisce solo una irregolarità formale potendosi desumere lo stato patrimoniale stesso dalla lettura delle altre scritture redatte dalla So- cietà. Pertanto tutte le scritture contabili della So- cietà... possono considerarsi attendibili non avendo le stesse scritture oggettivamente evidenziato gravi omis- sioni o irregolarità contabili. Altresì, relativamente alla omessa indicazione dei costi di esercizio consta- tata dall'appellante, risulta pacifico che detti costi sono tutti deducibili ai fini fiscali, in quanto sor- retti da elementi certi inerenti all'esercizio dell'impresa, considerato il loro ammontare congruo e proporzionato ai ricavi indicati....".
1.3 Avverso tale sentenza il Ministro delle Finan- 5 ze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura. Resiste, con controricorso, la Colorificio Giampao- lo S.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Preliminarmente, la Società controricorrente eccepisce l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso, in quanto questo le sarebbe stato notificato in originale e, quindi, l'originale del ricorso stesso non sarebbe stato depositato ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 cod. proc. civ. L'eccezione è priva di fondamento. Infatti, dall'esame diretto degli atti ri- sulta che copia del ricorso per cassazione è stato ri- tualmente e tempestivamente notificato al difensore do- miciliatario della Società, dr. Simone Feig in data 22 febbraio 1999, nonché ritualmente e tempestivamente de- positato in originale, ai sensi dell'art.369 cod. proc. civ., in data 11 marzo 1999; sicché, la suc- cessiva notificazione del medesimo ricorso, eseguita presso la sede legale della Società in data 23 febbraio 1999, parimenti depositato in data 11 marzo 1999, ri- sulta del tutto irrilevante rispetto alla rituale in- staurazione del presente giudizio di legittimità.
2.2 Con il primo motivo (con cui deduce: 6 "Violazione e falsa interpretazione dell'art.39, co.1 e 2 D. P.R. 600/73″), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che - sebbene le infrazioni con- tabili contestate alla Società fossero così gravi da legittimare l'accertamento induttivo ai sensi dell'art.39 comma 2 del d. P. R. n. 600 del 1973, il quale prevede espressamente che l'omessa allegazione alla dichiarazione del bilancio, come avvenuto nel caso di specie, legittima il ricorso a siffatto accertamento - l'Ufficio avrebbe, in realtà, proceduto ad accertamento analitico, ad eccezione della ricostruzione induttiva dei ricavi, proprio sulla base della predetta comples- siva inattendibilità delle scritture contabili. Con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa interpretazione dell'art. 9, 2° com- ma, -D.P.R. n. 600/73"), il ricorrente dopo aver riba- dito la inattendibilità delle scritture contabili nel loro complesso, che legittimava l'Ufficio sottolinea che i Giudiciall'accertamento induttivo d'appello avrebbero completamente omesso di considerare la circostanza, dedotta dall'ufficio, secondo cui anche la presentazione della dichiarazione con un ritardo su- periore al mese, come avvenuto nella specie, legittima- va l'Ufficio all'accertamento induttivo. Con il terzo motivo (con cui deduce: 7 "Erronea о falsa applicazione di norme e principi di diritto. Artt. 115 e 116 c.p.c.; art.2697 c.c.; art.132 n.4 c.p.c.; art. 7 del d.lgs. 31.12.1992 n.546. Art. 360 n. 5 c.p.c.: insufficiente motivazione della decisio- ne"), il ricorrente lamenta che i Giudici d'appello avrebbero insufficientemente motivato la propria deci- sione, in quanto avrebbero omesso di considerare speci- ficamente tutti gli elementi probatori dedotti dall'Ufficio e di svolgere gli indispensabili accerta- menti istruttori sulla pretesa tributaria fatta valere e sulle deduzioni difensive dedotte dalla Società con- tribuente.
2.3 Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione. Come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata - dianzi integralmente ripro- -dotta (cfr., supra, n.1.2) i Giudici a quibus hanno respinto l'appello dell'Ufficio sulla base di una serie di affermazioni, che, complessivamente considerate, ap- paiono tutte apodittiche, prive, come sono, di qualsia- si giustificazione specifica con riferimento sia alle articolate deduzioni dell'Ufficio, sia alle difese, al- trettanto puntuali, argomentate dalla parte privata. E . così, iin particolare, Giudici d'appello: a)- non O spiegano le ragioni per le quali qualificano, siccome 8 induttivo, l'intero accertamento operato dall'Ufficio, e non soltanto, come specificamente dedotto da quest'ultimo, quella parte di esso relativa alla deter- minazione dei maggiori ricavi pari a £.122.942.000; b)- comunque, non spiegano quali siano i "fatti" e le "circostanze certe", in assenza delle quali non sarebbe consentito un accertamento induttivo, tenuto conto che l'art.39 comma 2 del d. P.R. n. 600 del 1973, come noto, prefigura diverse fattispecie, in presenza delle quali l'ufficio può legittimamente procedere ad accertamento induttivo;
c) - non giustificano compiutamente, a fronte delle contestazioni specifiche formulate dall'Ufficio, la generica affermazione, secondo cui "dalle analisi delle stesse scritture contabili.... non si ravvisano di- scordanze o irregolarità di sorta rispetto a quanto in- dicato nella dichiarazione dei redditi...."; d) - non in- dicano da quali scritture contabili si desumerebbe lo stato patrimoniale della Società, la cui allegazione alla dichiarazione dei redditi stata pacificamente tenuto conto che un'omissione omessa da quest'ultima, siffatta giustificherebbe, di per se sola, il ricorso ad accertamento induttivo da parte dell'ufficio (cfr. art.39 comma 2 lett.b del d.P.R. n.600 del 1973); e)- trascurano del tutto di considerare la contestazione, mossa dall'Ufficio e relativa al pacifico ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della Società: circostanza, che, parimenti di per se sola, avrebbe giustificato, nell'ipotesi di cui all'art.9 comma 7 del d. P. R. n. 600 del 1973, un accer- tamento d'ufficio ai sensi dell'art. 41 comma 2 dello stesso decreto;
f) - tacciono del tutto sull'accertamento dei predetti, maggiori ricavi (cfr., supra, lett. a); g) - non indicano partitamente quali siano i costi, dedotti dalla Società nella dichiarazio- le ragioni, inne, e non giustificano specificamente base alle quali, a fronte delle contestazioni dell'Ufficio e delle difese della Società, i costi stessi siano stati considerati certi ed inerenti. Siffatti vizi di motivazione sono talmente radicali da inficiare in toto la sentenza impugnata e da determinare l'assorbimento di ogni altro profilo di censura dedotto nei tre motivi di ricorso. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise, la quale, previa eliminazione dei rilevati vizi di motiva- zione, provvederà a decidere il merito della controver- sia ed a regolare anche le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
10 Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad al- tra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 28 gennaio 2002 Il relatore ed estensore Il Presidente гиноfácrucz Salvatore Di alma Bruno Saccucci E U IQ Z A S IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.2 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 mal Casano A I R 5 6 E 8 . A 9 N N 1 T / O - I U 4 Z / B B 6 I A . 2 R L R . L T R T . S A I P . . G B D E A A L I R T E R D 1 A I 3 E S D 1 T N . E E A R S N T I N A E : S E 11