Sentenza 12 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, il ritardo nella notifica del decreto di convalida, emesso in termine, non è causa di nullità ne' di inefficacia della misura adottata, atteso che la prima non è prevista dalla legge e la seconda discende solo dalla mancata verifica della legittimità del provvedimento da parte del pubblico ministero nel termine di cui all'art. 355 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2004, n. 23981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23981 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 12/02/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 209
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 42284/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN TO, n. a Vicenza il 28.11.1926;
avverso l'ordinanza 8.5.2003 del Tribunale per il riesame di Venezia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. CONSOLO S. che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'8.5.2003 il Tribunale di Venezia rigettava l'istanza di riesame proposta da DA RT avverso il decreto 7.4.2003 con cui il P.M. presso quello stesso Tribunale - in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22/1997 - aveva disposto il sequestro probatorio di un'area recintata, sita in via Fortini di Mestre, sulla quale erano stati stoccati, anche parzialmente coperti da vegetazione, ferraglia varia (una carcassa di automobile arrugginita, boilers, caldaie, tubazioni, lavastoviglie, grondaie), calcinacci e materiale di risulta, nonché tre box prefabbricati ed alcuni ponteggi e basi di ponteggi. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il DA, il quale ha eccepito la abnormità del decreto di sequestro.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. La vicenda è caratterizzata dalle seguenti principali scansioni:
- l'area in questione è stata originariamente sequestrata, in data 22.1.2003, dalla Polizia municipale di Venezia;
- in data 25.1.2003 è intervenuto provvedimento di convalida del P.M., che non risulta mai notificato agli interessati;
- in data 13.2.2003 il P.M. ha disposto il dissequestro e la restituzione dei ponteggi e loro accessori (idonei all'uso) di cui tale Dotto aveva rivendicato l'appartenenza (con istanza del 30.1.2003);
- in data 24.2.2003 lo stesso P.M. ha esteso il dissequestro a tutti i beni ma tale provvedimento non è stato eseguito, perché la P.G. ha chiesto se dovesse restituire anche i rifiuti ed a chi;
- ancora il P.M., con decreto del 7.4.2003, ha "revocato ogni precedente provvedimento" ed ha disposto la restituzione dei ponteggi e delle attrezzature di lavoro del Dotto nonché il mantenimento del sequestro dell'area e dei rifiuti.
2. Quanto al decreto di convalida, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui l'omesso e/o inesatto adempimento relativo alla notifica del decreto di convalida non incide sulla legittimità del provvedimento, mancando una previsione espressa di tale causa di invalidità e purché l'interessato sia stato posto in condizione di presentare la richiesta di riesame (Cass.: Sez. 3^, 1.7.1999, n. 1821, Petix;
Sez. 3^, 14.6.1994, n. 1340, Pecci;
Sez. 2^, 2.7.1992, n. 2850, Iunco ed altri). Questa Sezione, poi, in tema di ritardo nella notifica del decreto di convalida (emesso in termine), si è già espressa (Sez. 3^, 18.11.2002, n. 38662, Narcisi) nel senso che detto ritardo non è causa di nullità ne' di inefficacia della misura adottata, atteso che la prima non è prevista dalla legge e la seconda discende solo dalla mancata verifica della legittimità del provvedimento, da parte del P.M. nel termine di cui all'art. 355 c.p.p. (vedi pure, in tal senso, Cass., Sez. 1^, 27.4.1993, n. 1199, Torregrossa).
3. Il decreto del 7.4.2003 deve considerarsi autonomo provvedimento emesso ai sensi dell'art. 253 c.p.p. ed escludente i ponteggi del Dotto, ritualmente notificato ed impugnato nei termini. Tale decreto risulta adeguatamente esaminato dal Tribunale sotto i profili sia dell'esistenza del "fumus" del reato ipotizzato, sia della pertinenza al reato medesimo dei beni sequestrati, sia della funzionalità di essi all'accertamento dei fatti.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004