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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 393/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 935/2022 depositato il 03/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1025 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 1025 del 3.11.2021, notificatole il 6.12.2021, con il quale le è stato richiesto il pagamento della IMU per l'anno d'imposta 2016.
Ha eccepito la carenza di potere del funzionario responsabile della IMU nominato con delibera di giunta comunale del 31.10.2014, osservando che l'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019 ha attribuito agli avvisi di accertamento dei tributi locali la forza di “accertamenti esecutivi”, la qual cosa comporta la necessità di aggiornamento della nomina del funzionario responsabile secondo le prescrizioni del comma 793 del medesimo articolo.
Ne discende che la delibera di giunta comunale di nomina del responsabile del tributo deve considerarsi decaduta a far data dall'entrata in vigore delle nuove funzioni attribuite dalla Legge n. 190/2019.
Ha sostenuto, inoltre, che la delibera di giunta comunale in discussione è decaduta ancor prima, per decorso del termine di rinnovo legato al cambio di amministrazione comunale, conseguente alla tornata elettorale del 2016 e a quella del 2019. A tal fine, ha richiamato il disposto dell'art. 50 del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL) il quale prescrive che “tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico”.
Ha eccepito, altresì, che nella lista immobili dell'atto impugnato appare, al n. 8, un fondo edificabile sito in C.da “Luogo_1”, lotti 32 e 33, per il quale si richiede l'imposta IMU. Orbene, detto terreno aveva natura edificabile fino alla data del 1°.4.2015, allorquando è stato accatastato il fabbricato insistente su quel lotto, indicato al n. 7 della lista immobili, distinto in catasto al foglio di Indirizzo_2.
Il Comune di San Giovanni Rotondo non si è costituito.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha ribadito quanto già argomentato nel ricorso introduttivo ed ha invocato il principio di non contestazione stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte, che l'esecutività degli avvisi di accertamento in tema di tributi locali, novità introdotta dall'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019, non comporta la caducazione della delibera di giunta con la quale è stato designato il funzionario responsabile del tributo né il venir meno, per ciò solo, della legittima investitura di detto funzionario.
Tale effetto non può desumersi neanche dalla previsione di cui al successivo comma 793, che prevede la necessità di selezionare personale qualificato cui assegnare le funzioni della riscossione. Invero, nel caso in esame l'atto impugnato non concerne la riscossione bensì il mero accertamento del tributo.
Parimenti, il potere in capo al funzionario firmatario dell'atto non viene meno per effetto del rinnovo dell'amministrazione comunale. La norma di cui all'art. 50, comma 9, del TUEL, richiamata dalla ricorrente, deve ricollegarsi al precedente comma 8 che fa obbligo al sindaco subentrante di provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Nel caso in esame il funzionario dell'ufficio tributi, firmatario dell'atto, è organo interno all'amministrazione comunale, non equiparabile a un rappresentante del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Inoltre, la sussistenza del potere in capo al funzionario accertatore non viene meno per l'asserita scadenza del termine quinquennale della validità degli incarichi ai funzionari.
Non essendo concepibile che il servizio di accertamento dei tributi locali rimanga privo di funzionario responsabile, i poteri del funzionario in scadenza restano intatti fino alla sua sostituzione. Peraltro, gli atti adottati mantengono validità ed efficacia, pure in presenza di irregolarità nell'investitura e d'inefficacia della nomina del sottoscrittore, stante la diretta riferibilità degli atti stessi all'ente pubblico da cui provengono.
Nel merito, rileva che non v'è prova che vi sia coincidenza tra il fabbricato di cui al n. 7 della lista e il fondo edificabile di cui al n. 8 della lista, così come dedotto dalla ricorrente, e che pertanto la coesistenza degli stessi comporti una duplicazione di imposta.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nulla sulle spese in assenza di costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 25 febbraio 2026
Il Presidente est.
LO AN
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 935/2022 depositato il 03/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1025 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 1025 del 3.11.2021, notificatole il 6.12.2021, con il quale le è stato richiesto il pagamento della IMU per l'anno d'imposta 2016.
Ha eccepito la carenza di potere del funzionario responsabile della IMU nominato con delibera di giunta comunale del 31.10.2014, osservando che l'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019 ha attribuito agli avvisi di accertamento dei tributi locali la forza di “accertamenti esecutivi”, la qual cosa comporta la necessità di aggiornamento della nomina del funzionario responsabile secondo le prescrizioni del comma 793 del medesimo articolo.
Ne discende che la delibera di giunta comunale di nomina del responsabile del tributo deve considerarsi decaduta a far data dall'entrata in vigore delle nuove funzioni attribuite dalla Legge n. 190/2019.
Ha sostenuto, inoltre, che la delibera di giunta comunale in discussione è decaduta ancor prima, per decorso del termine di rinnovo legato al cambio di amministrazione comunale, conseguente alla tornata elettorale del 2016 e a quella del 2019. A tal fine, ha richiamato il disposto dell'art. 50 del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL) il quale prescrive che “tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico”.
Ha eccepito, altresì, che nella lista immobili dell'atto impugnato appare, al n. 8, un fondo edificabile sito in C.da “Luogo_1”, lotti 32 e 33, per il quale si richiede l'imposta IMU. Orbene, detto terreno aveva natura edificabile fino alla data del 1°.4.2015, allorquando è stato accatastato il fabbricato insistente su quel lotto, indicato al n. 7 della lista immobili, distinto in catasto al foglio di Indirizzo_2.
Il Comune di San Giovanni Rotondo non si è costituito.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha ribadito quanto già argomentato nel ricorso introduttivo ed ha invocato il principio di non contestazione stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte, che l'esecutività degli avvisi di accertamento in tema di tributi locali, novità introdotta dall'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019, non comporta la caducazione della delibera di giunta con la quale è stato designato il funzionario responsabile del tributo né il venir meno, per ciò solo, della legittima investitura di detto funzionario.
Tale effetto non può desumersi neanche dalla previsione di cui al successivo comma 793, che prevede la necessità di selezionare personale qualificato cui assegnare le funzioni della riscossione. Invero, nel caso in esame l'atto impugnato non concerne la riscossione bensì il mero accertamento del tributo.
Parimenti, il potere in capo al funzionario firmatario dell'atto non viene meno per effetto del rinnovo dell'amministrazione comunale. La norma di cui all'art. 50, comma 9, del TUEL, richiamata dalla ricorrente, deve ricollegarsi al precedente comma 8 che fa obbligo al sindaco subentrante di provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Nel caso in esame il funzionario dell'ufficio tributi, firmatario dell'atto, è organo interno all'amministrazione comunale, non equiparabile a un rappresentante del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Inoltre, la sussistenza del potere in capo al funzionario accertatore non viene meno per l'asserita scadenza del termine quinquennale della validità degli incarichi ai funzionari.
Non essendo concepibile che il servizio di accertamento dei tributi locali rimanga privo di funzionario responsabile, i poteri del funzionario in scadenza restano intatti fino alla sua sostituzione. Peraltro, gli atti adottati mantengono validità ed efficacia, pure in presenza di irregolarità nell'investitura e d'inefficacia della nomina del sottoscrittore, stante la diretta riferibilità degli atti stessi all'ente pubblico da cui provengono.
Nel merito, rileva che non v'è prova che vi sia coincidenza tra il fabbricato di cui al n. 7 della lista e il fondo edificabile di cui al n. 8 della lista, così come dedotto dalla ricorrente, e che pertanto la coesistenza degli stessi comporti una duplicazione di imposta.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nulla sulle spese in assenza di costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 25 febbraio 2026
Il Presidente est.
LO AN