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Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/08/2023, n. 36391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36391 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da NA ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello Sassari il 05/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Pietro Natale Diaz che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Sassari ha confermato la sentenza con cui NA ER è stato condannato per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen., per avere, nel corso di una perquisizione disposta ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., usato minaccia nei confronti di due carabinieri (l'imputato era stato assolto dal Tribunale per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen.) 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 36391 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 28/04/2023 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Si assume che la Corte, da una parte, avrebbe "fuso" - al fine di provare il dolo - la condotta contestata per il reato per cui si procede con quella relativa al reato per cui è stato assolto e ciò avrebbe comportato una innovazione del fatto, e, dall'altra, non avrebbe chiarito né quale fosse l'esigenza sottesa alla perquisizione e neppure se questa fosse legittima. Si aggiunge che non vi sarebbe prova né della condotta, né dela direzione finalistica della stessa. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La frase che l'imputato avrebbe rivolto ai militari "sbirri di merda", utilizzata dalla Corte per far discendere la prova dell'elemento soggettivo - cioè la consapevolezza che gli interlocutori fossero due carabinieri - non sarebbe stata contenuta nel capo di imputazione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. 3. E' pervenuta una memoria da parte dell'imputato con cui si riprendono gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. 2. La Corte di appello con una adeguata motivazione, priva di illogicità evidenti, ha ricostruito i fatti, valutato le prove, spiegato che l'imputato, dopo essere stato informato dai carabinieri - in divisa di ordinanza - della imminente perquisizione, reagì minacciando i militari con molteplici frasi tra cui "se avessi una pistola vi sparerei" e con gesti univoci " mimando il gesto di mitragliare" (così la Corte); si è chiarito, inoltre, come, anche successivamente, NA, portato in caserma, continuò nelle minacce e che, a seguito della condotta dell'imputato, la esecuzione della perquisizione fu differita. La Corte ha inoltre indicato le ragioni per cui i fatti sono sussurnibili nella fattispecie contestata e quelle per cui la doglianza dell'imputato, secondo cui il giudizio di responsabilità sarebbe stato fatto discendere da una frase non ripotata nella imputazione, è chiaramente infondata, in considerazione della indicazione nel capo di imputazione di altre frasi significative. 2 3. In tale contesto i motivi, per come strutturati, oltre che del tutto generici e reiterativi di doglianze già portate alla cognizione della Corte e da questa adeguatamente valutati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato - con il quale obiettivamente non si confrontano - e si risolvono in una indistinta critica difegiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Né è obiettivamente chiaro perché la perquiszione che i militari si accingevano ad eseguire non sarebbe stata legittima. Un ricorso, quello in esame, che si sviluppa attraverso una successione espositiva di stralci della motivazione della sentenza impugnata e considerazioni critiche segmentate;
una indicazione delle parti espositive di doglianza strutturalmente difforme dal modello del ricorso per cassazione perchè svuota la possibilità di compiere l'istituzionale sindacato di legittimità da parte della Corte. Come già è stato osservato "non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, e ridondanti (...). Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sè all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura" (Sez. 2, n. 29607, del 14/05/2019 , Castaldo, Rv. 276748). 4. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso. Il reato è stato commesso 1'11.11.2014 e, dunque, considerato , il termine massimo di sette anni e sei mesi, non era estinto al momento delle pronuncia della sentenza impugnata (5.5.2022). 3 La inammissibilità della impugnazione impedisce di dichiarare la prescrizione maturata successivamente. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Pietro Natale Diaz che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Sassari ha confermato la sentenza con cui NA ER è stato condannato per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen., per avere, nel corso di una perquisizione disposta ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., usato minaccia nei confronti di due carabinieri (l'imputato era stato assolto dal Tribunale per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen.) 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 36391 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 28/04/2023 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Si assume che la Corte, da una parte, avrebbe "fuso" - al fine di provare il dolo - la condotta contestata per il reato per cui si procede con quella relativa al reato per cui è stato assolto e ciò avrebbe comportato una innovazione del fatto, e, dall'altra, non avrebbe chiarito né quale fosse l'esigenza sottesa alla perquisizione e neppure se questa fosse legittima. Si aggiunge che non vi sarebbe prova né della condotta, né dela direzione finalistica della stessa. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La frase che l'imputato avrebbe rivolto ai militari "sbirri di merda", utilizzata dalla Corte per far discendere la prova dell'elemento soggettivo - cioè la consapevolezza che gli interlocutori fossero due carabinieri - non sarebbe stata contenuta nel capo di imputazione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. 3. E' pervenuta una memoria da parte dell'imputato con cui si riprendono gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. 2. La Corte di appello con una adeguata motivazione, priva di illogicità evidenti, ha ricostruito i fatti, valutato le prove, spiegato che l'imputato, dopo essere stato informato dai carabinieri - in divisa di ordinanza - della imminente perquisizione, reagì minacciando i militari con molteplici frasi tra cui "se avessi una pistola vi sparerei" e con gesti univoci " mimando il gesto di mitragliare" (così la Corte); si è chiarito, inoltre, come, anche successivamente, NA, portato in caserma, continuò nelle minacce e che, a seguito della condotta dell'imputato, la esecuzione della perquisizione fu differita. La Corte ha inoltre indicato le ragioni per cui i fatti sono sussurnibili nella fattispecie contestata e quelle per cui la doglianza dell'imputato, secondo cui il giudizio di responsabilità sarebbe stato fatto discendere da una frase non ripotata nella imputazione, è chiaramente infondata, in considerazione della indicazione nel capo di imputazione di altre frasi significative. 2 3. In tale contesto i motivi, per come strutturati, oltre che del tutto generici e reiterativi di doglianze già portate alla cognizione della Corte e da questa adeguatamente valutati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato - con il quale obiettivamente non si confrontano - e si risolvono in una indistinta critica difegiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Né è obiettivamente chiaro perché la perquiszione che i militari si accingevano ad eseguire non sarebbe stata legittima. Un ricorso, quello in esame, che si sviluppa attraverso una successione espositiva di stralci della motivazione della sentenza impugnata e considerazioni critiche segmentate;
una indicazione delle parti espositive di doglianza strutturalmente difforme dal modello del ricorso per cassazione perchè svuota la possibilità di compiere l'istituzionale sindacato di legittimità da parte della Corte. Come già è stato osservato "non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, e ridondanti (...). Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sè all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura" (Sez. 2, n. 29607, del 14/05/2019 , Castaldo, Rv. 276748). 4. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso. Il reato è stato commesso 1'11.11.2014 e, dunque, considerato , il termine massimo di sette anni e sei mesi, non era estinto al momento delle pronuncia della sentenza impugnata (5.5.2022). 3 La inammissibilità della impugnazione impedisce di dichiarare la prescrizione maturata successivamente. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 aprile 2023.