Sentenza 7 agosto 2001
Massime • 1
Qualora il ricorso in opposizione agli atti esecutivi con il pedissequo decreto che fissa l'udienza di comparizione non sia stato notificato nel termine perentorio fissato dal giudice ex art. 618 cod. proc. civ. a tutti i legittimi contraddittori, il giudice non può dichiarare l'estinzione del procedimento, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. in un termine perentorio da lui stabilito e, qualora non vi provveda, si determina la nullità del giudizio, che può essere rilevata o eccepita in ogni stato e grado del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10908 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FA RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio dell'avvocato MIRELLA BONOV, difeso dall'avvocato NT BUTTÀ con studio in 95129 CATANIA VIALE XX SETTEMBRE 40, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GE GN, Titolare dell'Impresa "Edilizia Ruggeri", elettivamente domiciliato in ROMA presso la CORTE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANTONIO ELIO CORSARO con studio in 95126 CATANIA VIA GUARDIA DELLA CARVANA 37, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BANCA DEL SUD, CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE, ID OV, IS SEBASTIANO, BANCA DI CREDITO POPOLARE DI SIRACUSA, BANCA SICILIA SPA, ENEL SPA, BANCA POPOLARE DI BELPASSO, LA AL, PR CI, US RE, GO OV, RE CARMELO, C.R.A. IC, LL TR, ON IT, GO PE, OC AN, NO AR, CS SRL, BO NT, AN IO, FA BE, MA ZI O MAESTRI, FALLIMENTO IFI, SI CE, FALLIMENTO DI RR AN GE GN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 508/98 del Tribunale di CATANIA, Sezione V Civile, emessa il 21/01/98 e depositata il 13/02/98 (R.G. 2216/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/06/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Antonino BUTTÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. AL ON, debitore esecutato nell'espropriazione immobiliare pendente davanti al tribunale di Catania, con ricorso del 5 ottobre 1996, ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'atto del 1° ottobre 1996 con il quale erano stati aggiudicati i beni pignorati.
L'opponente ha lamentato che la pubblicità dell'ordinanza di vendita non era stata eseguita dai creditori, ma dall'ufficio del giudice dell'esecuzione, il quale aveva autorizzato il custode dei beni a prelevare i fondi necessari dai depositi attivi della procedura, così violando il principio dell'impulso di parte nel processo esecutivo.
2. L'opposizione è stata rigettata dal tribunale con sentenza del 13 febbraio 1998. Il tribunale ha considerato che, nella procedura esecutiva, il principio dell'impulso di parte è soddisfatto con l'istanza di vendita e che nulla vieta che, ai fini della pubblicità della vendita, siano utilizzati i fondi provenienti dai depositi attivi della procedura esecutiva. Il tribunale ha aggiunto che, nella fattispecie, la pubblicità dell'ordinanza di vendita era stata effettuata anche da uno dei creditori intervenuti nell'esecuzione.
3. Per la cassazione di questa sentenza AL ON ha proposto ricorso, illustrato con memoria.
Degli intimati resiste con controricorso solo NA UG. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È preliminare l'esame dell'eccezione con la quale NA UG, aggiudicatario dei beni posti in vendita, ha eccepito la nullità del giudizio di opposizione, nel quale il ricorso ed il provvedimento del giudice dell'esecuzione, con il quale era stata fissata la comparizione delle parti, non gli erano stati tempestivamente notificati ed egli non era comparso. L'eccezione è fondata ed è dichiarata la nullità dell'intero giudizio, secondo le motivazioni che di seguito sono esposte.
2. Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi vede come sue parti necessarie il soggetto in confronto del quale si svolge l'esecuzione, i creditori e l'aggiudicatario provvisorio del bene posto in vendita.
In particolare, quest'ultimo, quando sia contestata la regolarità formale dell'ordinanza di vendita, è portatore di un interesse contrario all'arresto della procedura esecutiva, che può essere provocato dall'opposizione agli atti esecutivi, e favorevole alla sollecita emanazione del decreto di trasferimento dei beni aggiudicati, se manchi l'offerta di aumento del prezzo della vendita.
Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nel quale sia contestata la regolarità formale dell'ordinanza di vendita, quindi, si deve svolgere in contraddittorio anche dell'aggiudicatario provvisorio.
Per assicurare la partecipazione dei legittimi contraddittori il giudice dell'esecuzione dispone che il ricorso contenente la domanda di opposizione sia loro notificata in un termine perentorio, unitamente al decreto con il quale è fissata la comparizione delle parti.
La perentorietà del termine assegnato dal giudice dell'esecuzione per la notifica dell'opposizione e del decreto che fissa la comparizione delle parti, espressamente prevista dall'art. 618 cod. proc. civ., normalmente, comporta che il suo mancato rispetto determina l'estinzione del procedimento.
Tuttavia, quando i legittimi contraddittori siano più ed il ricorso sia stato notificato soltanto ad alcuni di essi, trova applicazione la disposizione dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale, quando il processo è promosso da alcune o contro alcune soltanto dei contraddittori necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio da lui stabilito.
Quando il giudice non lo fa, si determina la nullità del giudizio, che può essere rilevata o eccepita in ogni stato e grado del processo: Cass. 2 agosto 1995 n. 8451, tra le ultime.
3. Nella fattispecie oggetto di questo ricorso nessuno contesta che il decreto del 15 ottobre 1996, con il quale il giudice dell'esecuzione dispose la comparizione delle parti a seguito dell'opposizione proposta dal debitore AL ON, non fu notificato ad NA UG nel termine perentorio fissato (che risulta essere stato indicato con la data del 4 novembre 1996) ed egli non si costituì in giudizio.
In questo contesto il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio in confronto dell'aggiudicatario provvisorio pretermesso, essendo più le parti tra le quali il giudizio si doveva svolgere.
Ciò non è stato fatto ed il giudizio di opposizione è proseguito in assenza del UG.
La mancata integrazione del contraddittorio comporta, pertanto, la nullità del giudizio che si è svolto davanti al tribunale di Catania, il quale non ha rilevato la nullità che si era verificata. La nullità, come è stato indicato, può essere dichiarata anche in questa sede.
La conclusione raggiunta non consente l'esame dei motivi del ricorso.
4. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al tribunale di Catania, giudice dell'esecuzione, il quale provvederà all'integrazione del contraddittorio sull'opposizione proposta da AL ON in confronto delle parti pretermesse. Le spese di questo giudizio di cassazione possono essere interamente compensate tra le parti ricorrendo giustificate ragioni. La liquidazione delle spese del giudizio di merito è devoluta al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio del tribunale, cassa la relativa sentenza con rinvio al tribunale di Catania. Dichiara compensate le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 1° giugno 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 AGOSTO 2001.