Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10908
CASS
Sentenza 7 agosto 2001

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Qualora il ricorso in opposizione agli atti esecutivi con il pedissequo decreto che fissa l'udienza di comparizione non sia stato notificato nel termine perentorio fissato dal giudice ex art. 618 cod. proc. civ. a tutti i legittimi contraddittori, il giudice non può dichiarare l'estinzione del procedimento, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. in un termine perentorio da lui stabilito e, qualora non vi provveda, si determina la nullità del giudizio, che può essere rilevata o eccepita in ogni stato e grado del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10908
    Data del deposito : 7 agosto 2001

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