Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Compost002 59 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CAS Z ONE Oggetto Lavoro dei ferromeri Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Angelo GRIECO R.G.N. 13697/98 Consigliere Cron.406 Dott. Mario PUTATURO DONATI Dott. Corrado GUGLIELMUCCI, Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 06/10/00 Dott. Federico ROSELLI ConsigliereDott. Giovanni MAMMONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE studioRichiesta CO L ORE 630 SENTENZA dal Sig. 300 sul ricorso proposto da: per diritti L. 10 GEN. 2001 TROIANO ONOFRIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIAA,V IL CANCELLIERS MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato PAPADIA CANCELLERIA FRANCESCO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI BERARDINO EDOARDO, giusta delega in atti;
-- ricorrente
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale UFFICIO-COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Rilasciata copia legate al Sig. SCOPNAPOL 2000 in ROMA, CSO VITTORIO EMANUELE II 326, rappresentata e per diritti L. 294-28 GEN A 4035 difesa dall'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, giusta -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega in atti;
Rilasciata copia legale-- PAPADIA al Sig - controricorrente- per diritti L. +6 FEB. 2001 avverso la sentenza n. 1941/97 del Tribunale di BARI, IL CANCELLERE depositata il 03/06/98 R.G.N. 395/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ты FATTO E DIRITTO Ritenuto che con ricorso del 7 novembre 1991 al Pretore di Bari, IO RO, dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato con la qualifica di applicato, affermava di lavorare nel centro elettronico di documentazione del locale ufficio amministrativo, espletando un'attività di "segretario superiore settima categoria" alla nelstregua della classificazione contenuta contratto collettivo per il periodo 1987 - 1989 e di "area IV" alla stregua del contratto successivo, onde chiedeva accertarsi il diritto al relativo inquadramento, о in subordine all'inquadramento c.c.n.
1.come "segretario di sesta categoria" ex - 1989 e "segretario di sesto livello 1987 - area ex c.c.n.l. vigente, e condannarsi l'Ente al IV" pagamento delle differenze retributive;
che il Pretore accoglieva la domanda subordinata e la decisione veniva confermata con sentenza 3 giugno 1998 dal Tribunale, il quale sulla base delle deposizioni testimoniali escludeva che il RO avesse mai fruito di autonomia di decisione, anche in un breve periodo in cui si era solo nell'ufficio, avendo nondimenotrovato mantenuto relazione di lavoro con colleghi di 19 qualifica superiore ed avendo comunque svolto particolarmente compiti routinari e non qualificati;
ricorre per che contro questa sentenza cassazione il RO, mentre la s.p.a. Ferrovie dello Stato, succeduta all'Ente, resiste con controricorso e con memoria.
Considerato che
con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 36 Cost., 2103 cod. civ. nonché vizi di motivazione, osservando essergli stato illegittimamente negato il diritto ad una retribuzione pari a quella di colleghi svolgenti mansioni eguali ma con qualifica superiore, come risultava anche da una circolare della s.p.a. FF.SS. a suo tempo prodotta;
che il motivo non è fondato giacché la sentenza impugnata è ampiamente e coerentemente motivata con riferimento sia al testo dei contratti collettivi invocati sia alle deposizioni testimoniali, dalle quali risultava avere il lavoratore svolto compiti esecutivi ed abitudinari, senza la "specifica preparazione e capacità professionale" richiesta dalla detta circolare per la qualifica superiore;
che l'accertamento della natura delle mansioni concreto svolte dal lavoratore dipendente, ai flu in fini dell'inquadramento in una determinata categoria, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (da ult. Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856, resa con riferimento alla s.p.a. FF.SS.); che la censura del ricorrente tende in realtà ad ottenere da questa Corte nuovi, impossibili apprezzamenti di merito;
che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in Lire.. 35000 ..oltre a lire tremilioni per 3 3 onorario. 0 5 1 A . . S T I S N R D Così deciso in Roma il 6 ottobre 2000. A , A T 3 ' O , 7 L L - A L L S 8 E Il Presidente:Aelah nies - E O D 1 P B I 1 S I S I D N N E E G A G S T O II Cons. estensore: RE Rolli G I S E A O A L D P O E IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAне M T A , I T L O I A L R R I D Depositata in Cancelleria E T S D D E I T G O 10 GEN. 2001 E N E R S Oggi, E CASS IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA N E O 5