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24 ottobre 1989
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16 marzo 2006
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6 marzo 2018
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Art. 606. Casi di ricorso 1. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita', di inutilizzabilita', di inammissibilita' o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;
e) mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.
3. Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
a) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita', di inutilizzabilita', di inammissibilita' o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;
e) mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.
3. Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
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- 1. Guida in stato di ebbrezza, avviso difensivo può farsi oralmente? (Cass. 9235/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2026 · 51.90326
[…] commi 1 e 2, c.p.p. pronunciate successivamente al 25 agosto 2024, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., senza alcuna limitazione: atteso che la novella ha vietato l'appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per i reati a citazione diretta, […] data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, […] Va premesso che «in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 41821Provvedimento: […] Con il primo motivo, non precisamente inquadrato fra quelli indicati all'art. 606 cod. proc. pen., deduceva che, a fronte della contestazione che indicava quale oggetto della ricettazione quarantatre gioielli per un valore complessivo pari a euro 30.000,00 circa, gli atti di vendita a un esercizio "compro oro" che vedevano il De IT in qualità di venditore, acquisiti agli atti, concernevano alcuni monili per un valore complessivo di appena euro 730,00. 4. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- violazione di legge·
- art. 648 cod. pen.·
- ricettazione continuata·
- spese processuali·
- prescrizione reato·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- rinnovazione istruttoria·
- vizio di motivazione·
- condanna cassa delle ammende