Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 1
L'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, spetta al soggetto che è nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, alternativamente, che necessiti di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; tale bisogno di assistenza discende non solo dall'incapacità materiale di compiere l'atto ma anche dalla necessità di evitare danni, a sè o agli altri, e può essere presente anche in chi ha un deterioramento delle facoltà psichiche. Nè è incompatibile con la attribuibilità della suddetta prestazione la circostanza che l'invalido psichico, in caso di patologie di particolare gravità, possa avere bisogno di altre forme di tutela (come il controllo continuo con eventuale ricovero in appositi istituti), visto che tali forme di tutela operano su un piano e con funzione ben diversa dalla finalità economica propria dell'indennità di accompagnamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5017 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore. domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IN HE quale tutore e legale rappresentante di DI NU ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MORERO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar MARCELLO LABIANCA di FOGGIA e LUCERA del 26 luglio 1931, REP. N. 18635;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 782/99 del Tribunale di BARI, depositata il 15/04/99 - R.G.N. 137/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato BONIFAZI per delega MORERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo. Svolgimento del processo
Con atto del 9 febbraio 1998 il MINISTERO DELL'INTERNO propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Foggia in funzione di giudice del Lavoro aveva riconosciuto il diritto di ON Di ZI all'indennità di accompagnamento. In particolare., l'appellante sosteneva che la capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita è da riferirsi solo agli atti elementari della vita vegetativa.
Con sentenza del 15 aprile 1999, il Tribunale di Bari respinse l'appello. Afferma il Tribunale che l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto d'un accompagnatore e la situazione di colui che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di assistenza continua sono due fatti alternativi, ognuno dei quali è sufficiente fondamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
E nel caso in esame, poiché il Di ZI era affetto da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, ed in particolare era incapace di parlare se non con monosillabi, nonché di compiere movimenti finalizzati e di riconoscere gli oggetti, egli aveva bisogno di assistenza continua. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il MINISTERO DELL'INTERNO, percorrendo le linee di sei motivi.
Motivi della decisione
Con il primo ed il secondo motivo, denunciando per l'art. 360, nn. 3 e 5,cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 nonché omessa motivazione, il ricorrente sostiene che, poiché il Di ZI con l'atto introduttivo aveva contestato il risultato dell'accertamento sanitario, e poiché questo accertamento era di competenza delle Commissioni Mediche Periferiche dipendenti dal MINISTERO DEL TESORO, era solo questo ad essere passivamente legittimato alla controversia.
Con il terzo ed il quarto motivo. denunciando per l'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. nullità della sentenza e del procedimento nonché omessa motivazione, il ricorrente sostiene che, ove fosse passivamente legittimato anche il MINISTERO DELL'INTERNO, nei confronti del MINISTERO DEL TESORO doveva essere disposta l'integrazione del contraddittorio.
È da osservare pregiudizialmente che il controricorso, essendo stato notificato il 24 settembre 1999 avverso il ricorso notificato il 24 luglio 1999, è inammissibile.
I motivi che, per la loro interconnessione, devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
"In tenia di prestazioni assistenziali a favore degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate al Ministero del Tesoro ed al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli artt. 3 e 6 del Regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo aver inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenere la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo incidentale accertamento dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore od il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello status di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nell'art. 11 della legge - delega 24 dicembre 1993 n. 537 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost." (Sezioni Unite 3 agosto 2000 n. 529). Con il quinto ed il sesto motivo. denunciando per l'art. 360.nn. 3 e 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che, avendo tutti gli invalidi psichici necessità di assistenza, appare dubbia la rilevanza del criterio diagnostico, non potendo l'istituto dell'accompagnatore convertirsi in una tutela nei confronti di questi soggetti;
per cui è necessario distinguere la funzione dell'accompagnatore (la quale si esplica sul piano materiale dell'apporto di forze non più presenti nel soggetto invalido) da altre forme di tutela ed assistenza nei confronti di soggetti incapaci.
Rilevando poi che le infermità psichiche possono presentare significative variazioni nel tempo, delle quali, peraltro, nel caso in esame lo stesso Tribunale aveva dato atto, e che in sede amministrativa avevano determinato la revoca del beneficio precedentemente riconosciuto, il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione della ritenuta retrodatazione della situazione patologica di oltre dieci anni.
Anche questi motivi sono infondati. In ordine alla prima censura, questa Corte ha affermato che il "bisogno di assistenza discende non solo dall'incapacità materiale di compiere l'atto ma anche dalla necessità di evitare danni a sè od agli altri" (Cass. 27 marzo 2001 n. 4389). È da aggiungere che anche l'invalidità psichica (come ogni altra forma) non determina di per sè sola la situazione di non autosufficienza, che è fondamento del diritto all'indennità di accompagnamento, essendo necessario che sussista l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (o, alternativamente, di deambulare senza il permanente aiuto d'un accompagnatore). Ed ove questa incapacità sussista. non v'è ragione per negare l'indicato diritto.
La necessità di altra forma di tutela (come il continuo controllo con eventuale ricovero in particolari istituti), di cui, nelle situazioni di particolare gravità, l'invalido psichico abbia eventuale bisogno, operando su un piano e con funzione ben diversa dalla finalità economica dell'indennità di accompagnamento, non è incompatibile con questo diritto. Di ciò è conferma l'art. 1, terzo comma, della legge 11 febbraio 1980 n. 18, che escludeva l'indennità
ove gli invalidi civili gravi fossero ricoverati gratuitamente in istituti.
In ordine alla seconda censura (esposta con i predetti motivi), è da osservare che il giudice di merito ha valutato la legittimità dell'atto amministrativo di revoca del 5 marzo 1986, attraverso il parere tecnico d'ufficio, il quale, espressamente richiamato., è parte integrante della logica che conduce alla decisione. Ed il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto che la situazione, in cui il Di ZI versa, non è suscettibile di alcun miglioramento, ed è di tale gravità da richiedere la presenza assidua di altra persona per gli atti quotidiani di pulizia e di alimentazione;
in particolare., il grave ritardo mentale, da cui egli è affetto sin dalla tenera età, non è emendabile, ed è tale da escludere qualunque possibilità non solo di attività lavorativa bensì di semplice autonomia quotidiana.
E nei confronti di questi elementi (che, nella logica della sentenza, sono giustificazione anche della contestata retrodatazione) alcuna specifica censura è mossa dal ricorrente Istituto. Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinte il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 20,15 oltre ad euro 1,500 per onorario, ed attribuite all'avv. G. Morero, procuratore del resistente.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002