Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 00 74 8 /0 1 LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 2274/98 Cron.1538 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere- Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere- Ud. 24/10/00 Rel. ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti 1000 GEN. 2001 MEMMI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE STAZIONE MONTE MARIO N. 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentato e difeso CANCELLERIA dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in UFFICIO COPIE Ailasciata copia legale persona del legale rappresentante pro tempore, al Sig. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, per FEB. 20012 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 presso IL CANCELLIERE 4433 STARNONIrappresentato e difeso dagli avvocati -1- GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 651/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 28/02/97 R.G.N. 604/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. S -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 28 febbraio 1997 il Tribunale di Lecce, previa rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, ha respinto la domanda, già rigettata dal Pretore della stessa sede, proposta da MI VI nei confronti dell'INPS per ottenerne la condanna alla corresponsione dell'assegno di invalidità. Il giudice del gravame, condividendo il giudizio espresso dall' ausiliare tecnico e sottolineandone la conformità a quello già reso dal consulente tecnico nominato in primo grado, ha ritenuto che le malattie accertate (rettocolite ulcerosa, diverticolosi del sigma, artrosi cervico dorsale e del gomito destro) concretassero un quadro patologico modesto, inidoneo a rendere l'appellante invalido nella misura richiesta floleki dalla legge. Ricorre per la cassazione di questa sentenza il MI con un solo motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente deduce vizio di omessa e insufficiente motivazione e contemporanea violazione degli artt.1 e 2 della legge n.222/1984. Sostiene che la motivazione è solo apparente, non avendo il Tribunale valutato adeguatamente le patologie denunziate e poi accertate sia a mezzo della CTU che con la documentazione in atti. In particolare, non avrebbe considerato la specificità della patologia costituita dalla rettocolite ulcerosa e dalla diverticolosi del sigma, malattia ad evoluzione peggiorativa e che, vuoi per le cure continue, vuoi per il dolore che la stessa produce, inciderebbe grandemente sulla capacità di lavoro di un operaio come il MI. Del pari, non avrebbe considerato la specifica incidenza della epicondilite del gomito destro sul lavoro di calzolaio svolto dall'assicurato, il quale adoperava proprio e prevalentemente questo arto. Neppure infine avrebbe valutato la presenza rilevante dell'artrosi lombosacrale oltre che dell'artrosi cervicale e dorsale, limitandosi a richiamare sommariamente le conclusioni del consulente tecnico. - Il ricorso non è fondato. E' noto il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, qualora nella controversia in teme di pensione (o di assegno) di invalidità, il giudice del merito basi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione. Peraltro, perché ciò si verifichi, deve trattarsi di carenze o di deficienze diagnostiche, di incongruenze ed affermazioni illogiche e scientificamente errate, e non già di semplice difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi flolla attribuiti dalla parte (per tutte, vedi Cass. 9 gennaio 1992 n.142). Nella situazione controversa, il ricorrente non evidenzia lacune nella individuazione delle malattie da lui sofferte (le patologie esaminate e valutate nella impugnata sentenza coincidono con quelle di cui si censura l'inadeguata considerazione) e neppure la sussistenza di un palese contrasto tra la diagnosi dell'ausiliario del giudice e il quadro sintomatologico accertato, tale da suggerire chiaramente la presenza di infermità diverse o la erroneità del giudizio medico rispetto a nozioni scientificamente indiscusse, né lamenta l'omissione di esami di laboratorio e strumentali, dai quali non poteva e non doveva prescindersi ai fini di una corretta diagnosi. In particolare, la descrizione della rettocolite ulcerosa come malattia a progressiva evoluzione in senso peggiorativo, che il ricorrente ascrive genericamente alla "dottrina medica", si appartiene alle acquisizioni esperienziali-statistiche della scienza medico legale ma non esclude che l'indagine clinica concreta, ove sorretta da adeguati riscontri, possa indurre a concludere che la situazione esaminata non rientri nella regola generale della ingravescenza e rappresenti invece un'ipotesi di completa guarigione o, comunque, di remissione della malattia, come, nel caso di specie, è stato accertato dal consulente di ufficio sulla base della prodotta documentazione. Neppure può ritenersi violato il principio che impone una valutazione della incidenza complessiva della pluralità di patologie, posto che l'ausiliario del giudice ha, come si è detto, constatato l'attuale stato di remissione della più grave patologia gastrointestinale e osservato, quindi, come la situazione di normale capacità lavorativa presente nell'assicurato nonostante tale malattia, non potesse dirsi altrimenti menomata dalla presenza dell'affezione osteoartrosica, rimasta a uno stadio di modestia tale da essere pienamente dominabile con opportuna terapia. In realtà, sotto forma di denuncia di vizi di motivazione, la censura si risolve in una mera contrapposizione del giudizio (diagnostico) di parte alla valutazione operata dal consulente di ufficio e fatta propria dalla sentenza impugnata;
e tanto ne comporta la inammissibilità, dal momento che il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione non le consente di ripetere l'accertamento di fatto, dalla legge demandato in via esclusiva al giudice del merito (vedi, in senso conforme, Cass. 11 gennaio 2000 n.225, 8 agosto 1998 n.7798, 26 gennaio 1998 n.751, 21 gennaio 1998 n.530, Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, posto che l'INPS si è limitato a depositare la procura speciale e non ha partecipato all'udienza di discussione.
PQM
Stille La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Così deciso il 24 ottobre 2000 Depositata in Cancelleria 19 GEN. 2001 Il Presidente Il Cons.estensore oggi, lololiet,falielve Viicuro Tressa ADI ABORATORE E ELLERIA R P U S