Sentenza 3 luglio 2001
Massime • 1
In materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, le disposizioni dei commi primo, secondo e quarto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992 debbono essere interpretate nel senso che ai lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 dello stesso decreto debba essere corrisposta dall'apposito Fondo di garanzia una somma complessiva rapportata al credito retributivo rimasto insoddisfatto, inerente agli ultimi tre mesi del rapporto, nei limiti del massimale globale, pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, massimale al raggiungimento del quale concorrono unitariamente gli acconti di retribuzione già percepiti dai medesimi lavoratori che siano relativi a detti ultimi tre mesi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9008 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MORIELLI VINCENZO, TODARO ANTONIO, CANTARINI LUIGI, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IT TI, MP RT, OP IR, OP AR, OP EO, TT SE, SA IV, ER FA, ER IA, TI NA, IO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 399/98 del Tribunale di MACERATA, depositata il 26/09/98 R.G.N. 145/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato MORIELLI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Macerata in funzione di Giudice del lavoro i nominati in epigrafe esponevano di aver prestato attività lavorativa fino al 2 febbraio 1989 - il solo TO AR fino al 18 novembre 1988 - alle dipendenze della ditta Prosperi s.r.l., dichiarata fallita, in data 2 febbraio 1989 e di essere rimasti creditori di emolumenti diversi dal TFR, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Chiedevano, perciò, in applicazione del settimo comma dell'art. 2 del D.Lvo n. 80/1992, il pagamento a carico dell'INPS della indennità prevista previa declaratoria di responsabilità a carico del Governo Italiano per il danno dipeso dalla mancata pronta attuazione della direttiva CEE, che aveva poi dato luogo al D.Lvo citato.
Instauratosi il contraddittorio ed istruito il giudizio, il Pretore, ritenuta la sola legittimazione passiva dell'INPS, accoglieva le pretese dei ricorrenti.
A seguito dell'interposto appello da parte dell'Istituto, espletata consulenza tecnica di ufficio, espressa rinuncia al gravame nei confronti del Governo Italiano ed esibita documentazione riflettenti mandati di pagamento nei confronti dei lavoratori, il Tribunale emetteva pronuncia con cui riduceva le somme indicate dal Pretore, detraendo gli importi corrisposti.
Avverso questa pronuncia l'Istituto propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resistono i lavoratori con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.lvo 27 gennaio 1992, n. 80, nonché dell'art. 12 disp. prel. Vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Il ricorrente riporta l'affermazione del Tribunale secondo cui "trattandosi di un indennizzo previsto al comma 7 dell'art. 2 del D.Lgs. 27.1.1992 n. 80, e contenuto nel massimo a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, sembra evidente che debba assumersi a base del calcolo il trattamento CIG vigente in quello stesso gennaio 1992 (L. 1.186.369) e non già quello anteriore dell'epoca di cessazione del rapporto (L. 1.132.909) e che il raffronto debba operarsi tra il monte dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di 1ine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi precedenti la data del fallimento (art. 2 primo comma D.Lgs. cit.) ed il triplo della misura del trattamento CIG (L. 3.559.107) ... disponendosi dunque l'erogazione di questo soltanto quando l'ammontare dei crediti di lavoro risulti ad esso superiore".
Alla luce dell'esposto criterio il Tribunale ha quindi ritenuto, osserva l'INPS, sulla base delle conclusioni dell'ausiliare, di detrarre gli importi corrisposti dall'Istituto da quelli risultanti ancora insoddisfatti dopo il riparto erogato dal curatore del fallimento.
Il ricorrente contesta anzitutto che debba assumersi a base del calcolo il trattamento CIG vigente in quello stesso gennaio 1992, affermando essere viceversa evidente il contrario: infatti, la somma massima erogabile pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, non potrebbe che essere quella che l'INPS avrebbe potuto erogare a tale titolo nei periodi cui si riferiscono i crediti di lavoro indennizzabili. E ciò sulla base: 1) del comma secondo dell'art. 2 del D.Lvo n. 80/92, che impone la misura limitativa, al comma primo, che fissa il dato temporale dei crediti di lavoro oggetto dell'indennizzo; 2) del riferimento del comma quattro, che fissa la incumulabilità del pagamento del Fondo con altri trattamenti fruiti nell'arco dello stesso dato temporale;
3) della considerazione consequenziale che i dati di confronto devono essere temporalmente omogenei.
Sotto un secondo profilo, il ricorso ripropone a questa Corte il problema concernente la determinazione dell'ammontare della garanzia assicurata al lavoratore per i suoi crediti con riguardo al limite d'intervento del Fondo di Garanzia di cui alla D. lgs. n.80/1992;
l'INPS sostiene che ove il credito di lavoro sia stato soddisfatto in tutto o in parte, nulla - o solo quanto di esso residua di esso - è dovuto dopo aver dedotto dal massimale le somme percepite in conto retribuzioni negli ultimi tre mesi.
Il ricorrente conclude rilevando l'erroneità della statuizione- sotto il profilo del calcolo delle somme dovute in relazione alla durata del rapporto - riguardo al lavoratore TO.
La normativa rilevante sul punto è la seguente:
"art. l. Garanzia dei crediti di lavoro. 1) Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure ... (fallimentari, ecc.). il lavoratore può ottenere il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.".... 2) omissis..... "art.
2. Intervento del Fondo di Garanzia... 1) Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure.... fallimentari.... 2) Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario d'integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali"... 3) omissis ... 4) Il pagamento di cui al comma 1 non è cumulabile fino a concorrenza degli importi a) b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1;". Il ricorso è fondato.
Premesso che trattasi di interpretazione della normativa sulla quale si fonda l'azione esperita dai ricorrenti e che non ha quindi pregio l'eccezione di novità da essi sollevata in controricorso, si osserva, quanto al primo profilo, che l'importo del massimale de quo non può che essere un dato variabile nel tempo, appunto corrispondente "ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario d'integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali" e tale trattamento è quello erogabile nel momento in cui sarebbe astrattamente dovuto:
quello cioè di cessazione del rapporto.
Anche il secondo profilo è fondato. In termini esemplificativi e schematici: dati un massimale ipotetico di L.
3.000.000 e due lavoratori con retribuzione mensile di L.
1.500.000 ciascuno, uno dei quali riceva le retribuzioni di due degli ultimi tre mesi mentre l'altro non riceva alcunché, secondo l'interpretazione - che qui di seguito si contrasta - al primo spetterebbero comunque L. 1.500.000, mentre secondo l'opposta e qui condivisa tesi, egli non avrebbe diritto a nulla.
Questa Corte, in un caso in cui era risultato che una lavoratrice aveva percepito - per il periodo considerato - retribuzioni eccedenti l'importo del massimale ed era rimasta insoddisfatta solo per l'ultima mensilità della retribuzione, ha disatteso la tesi dell'Inps, il quale contestava di dovere l'intervento, ancorché quell'ultima mensilità fosse di importo inferiore al massimale e questo fosse dunque capiente, sostenendo che avrebbe dovuto tenersi conto di quanto percepito negli ultimi tre mesi, defalcandolo dal massimale globale e provvedendo a riconoscere la sola parte differenziale. In tale occasione è stato enunciato il seguente principio: "La previsione del massimale del triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilita nel secondo comma dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1092 n. 80 quale limite dell'intervento del Fondo di garanzia gestito dall'Inps, in relazione ai crediti del lavoratore rimasti insoddisfatti, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto, rientranti nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura fallimentare a carico del datore di lavoro, deve essere interpretata non già nel senso che, qualora il lavoratore per quel periodo abbia percepito retribuzioni, detto intervento sia dovuto fino a concorrenza del massimale stesso per la sola (eventuale) differenza fra il massimale e quanto percepito, bensì nel senso che sia dovuto qualora il lavoratore, ancorché abbia percepito retribuzioni per quel periodo (in misura inferiore, uguale o superiore al massimale), vanti comunque, sempre per lo stesso periodo, un credito fino a concorrenza dell'importo del massimale medesimo, non dovendosi in sostanza l'an ed il quantum dell'intervento del Fondo farsi dipendere dall'esistenza di un'eventuale differenza, risultante dalla sottrazione, da quanto (eventualmente) percepito, dell'importo del massimale, ma invece farsi discendere dall'esito di un confronto fra quanto il lavoratore non ha percepito per quel periodo ed il massimale, competendo al lavoratore stesso comunque la somma non percepita fino a concorrenza del massimale, il quale, del resto, non è ragguagliato a ciascuno dei tre mesi di riferimento ma è determinato unitariamente con riferimento al trimestre rilevante" (Cass. n. 5979/1999). Già in precedenza, con la sent. n. 3382/1999 si era fatta applicazione dello stesso principio, osservando che per determinare il credito è necessario preliminarmente calcolare il credito relativo agli ultimi tre mesi di lavoro e quindi detrarre le retribuzioni percepite. La somma così ottenuta, se risultante d'importo inferiore al massimale fissato dall'art. 2 secondo comma del D.lvo citato, deve essere integralmente pagata dal Fondo di garanzia, mentre, se superiore, va ridotta nei limiti del massimale stesso. Occorre, in sostanza, prima accertare la somma effettivamente spettante detraendo il percepito dal credito di lavoro maturato- e solo all'esito di questa operazione è possibile operare la riduzione nei limiti del massimale, mentre non è consentito detrarre il percepito direttamente dal massimale. Lo farebbe palese- secondo la decisione citata - il comma quarto dell'art. 2 laddove prevede che il pagamento di cui al comma 1 - costituito dalle retribuzioni degli ultimi tre mesi di rapporto - non è cumulabile con le retribuzioni percepite nello stesso periodo: ciò significa che il percepito si deve detrarre dal complessivo credito di lavoro e non dal massimale. In tal guisa anche un lavoratore che abbia ricevuto cospicui anticipi può avere diritto al massimale in misura integrale perché il suo effettivo, credito residuo era superiore la massimale stesso. Diversamente opinando - secondo tale orientamento anche colui che vantasse un credito residuo ben superiore al massimale non si vedrebbe mai riconoscere il massimale in misura integrale per il solo fatto di aver ricevuto degli anticipi.
In senso opposto - e cioè per la diretta detraibilità del perceptum dal massimale - questa Corte ha viceversa deciso con le sentenze nn. 8607/1999, 1937, 13841, 13939 e 13900/2000, (queste ultime quattro si pongono in consapevole contrasto con le sopracitate decisioni) che hanno direttamente affrontato il problema (già nella sent. n. 11586/1997, in motivazione, la Corte, al fine della determinazione del debito del Fondo, devoluta al giudice di rinvio, si era riferita al diritto del Fondo "di detrarre dalle somme da lui dovute quel 20% sulle medesime somme già pagato dall'attivo fallimentare"). In particolare, nella sent. n. 8607/1999, si è rilevato che la pur ambigua lettera dell'art. 2 quarto comma lettera 'b' dell'indicato decreto legislativo ("somme corrisposte nell'arco dei tre mesi") deve essere coordinata con l'eguale lettera di cui è formale risonanza ("crediti non corrisposti", art. 1 primo comma) e con la lettera dell'art. 2 primo comma, quivi espressamente richiamata ("crediti di lavoro inerenti" il particolare periodo di lavoro): nel quadro di questo coordinamento (ove il termine normativo esprime una mera connessione causale), ogni pagamento che abbia per oggetto il credito garantito, anche ove intervenuto in un tempo posteriore, ne riduce l'ammontare (per questa ragione è simmetricamente da escludere che l'indicato quarto comma lettera 'b' esprima una mera connessione cronologica con le somme da detrarre ed intenda in tal modo estendere la detrazione ad ogni somma, anche ove abbia causa in pregressi crediti retributivi). La decisione ha anche sottolineato un'interpretazione della normativa fondata sulla finalità legislativa (assicurare al lavoratori in disoccupazione una sicurezza economica di eguale misura) e la sua coerenza con la formale logica del dato testuale. "Ed invero, - rileva la sentenza - la garanzia del credito dei lavoratori è descritta dall'art. 2 primo comma (che ne indica la generale struttura: "il pagamento effettuato dal Fondo") e secondo comma (che, parte integrante di questa struttura, ne delinea l'astratta precostituita entità: "non può essere superiore"). Esterno a questa struttura si colloca il divieto "non è cumulabile" delineato dall'art. 2 quarto comma (e la stessa collocazione topografica esprime la connessione logica fra le disposizioni del primo, del secondo e del quarto comma). E questa non cumulabilità, quale limite esterno della garanzia, diventa necessità di sottrarre dall'entità della garanzia i pagamenti non cumulabili (e fra questi le "somme corrisposte").
Infine, con la sent. n. 13900/2000, si è evidenziato come il combinato disposto dei primi due commi dell'art. 2 non consenta di ritenere l'esistenza di due trattamenti a carico del Fondo, uno senza limiti (comma 1) ed uno sottoposto ad un massimale (comma 2), affermando l'unitarietà del trattamento dovuto dal Fondo (quello cioè di cui al comma 1 e sottoposto al limite del comma 2). Infatti l'incumulabilità tra due prestazioni va intesa nel senso che l'una, in assenza dell'altra, sia interamente dovuta ed il pagamento dei crediti di lavoro degli ultimi tre mesi - anche in mancanza di acconti - non è comunque dovuto oltre il massimale e si giustifica con l'intento di ridurre la situazione di bisogno che è alla base dell'intervento del Fondo in ragione del suo fine sociale (atteso che la ratio della Direttiva CEE n. 80/ 987 è quello di assicurare un minimo di garanzia retributiva e non quello di provvedere ad un risarcimento del danno entro un massimale prefissato come se si trattasse di un'assicurazione privata).
Ritiene il collegio di aderire al secondo degl'indicati orientamenti, dovendosi anzitutto ribadire che la disciplina comunitaria (art. 4 della direttiva citata) attribuisce agli stati membri la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia e li facoltizza, per evitare di versare somme che vadano oltre il fine sociale della direttiva stessa a fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati. Non ignora il collegio che tale lettura della direttiva è stata da ultimo oggetto di un rinvio a titolo pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ord. n.38/2001) per la verifica tra il fine sociale della direttiva e la correttezza della prospettata interpretazione, Ma ritiene che nella più recente giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia (concernente in particolare l'imputazione delle somme erogate ai crediti più remoti e l'individuazione degli ultimi tre mesi di calendario come quelli coperti dalla garanzia) figurano chiari indicazioni nel senso della compatibilità tra la ratio della direttiva e la lettura del dato normativo come sopra effettuata.
È stato infatti affermato che "gli art. 4 n. 3 e 11 della direttiva del Consiglio Cee 20 ottobre 1980 n. 987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano all'applicazione di disposizioni nazionali che fissano un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati", (quantunque lo Stato membro abbia omesso di comunicare alla commissione i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato: Corte giustizia CE, 16 luglio 1998, n. 235, AGS A. Pas de Calais). Anche nell'interpretare la nozione dell'"insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro" che determina, secondo gli art. 3, n. 2, e 4, n. 2, della direttiva n. 987 del 1980, i diritti non pagati, oggetto della garanzia prevista dalla direttiva, nel senso che essa designa la data della domanda diretta all'apertura del procedimento concorsuale (fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa, in caso di insufficienza dell'attivo), la Corte ha sottolineato che tale interpretazione tiene conto, nel contempo, della finalità sociale della citata direttiva e della necessità di fissare con precisione i periodi di riferimento ai quali essa annette effetti giuridici (Corte giustizia CE, 10 luglio 1997, n. 94 Bonifaci ). E tale esigenza di contemperamento è stata altresì ulteriormente esplicitata nella coeva sentenza Maso in cui, nel sanzionare il divieto di cumulo degli importi garantiti dalla direttiva con l'indennità di mobilità, la Corte ha fatto leva proprio sull'estraneità di questo emolumento al rapporto di lavoro, ricordando che la facoltà degli stati membri di fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati ai lavoratori è prevista " al fine di evitare il versamento di somme che vadano oltre il fine sociale della direttiva" la quale, appunto intende garantire ai lavoratori subordinati "una tutela comunitaria minima " in caso d'insolvenza datoriale. Inoltre, ha ricordato la Corte nella decisione da ultimo citata, ai sensi dell'art. 10 della direttiva va comunque tenuta presente la facoltà degli Stati membri "di adottare le misure necessarie per evitare abusi". Ed è appunto tale affermazione, resa in un contesto che esamina il problema del cumulo, a dare fondamento ulteriore alla tesi che individua nella incumulabilità di cui al più volte citato art. 2, comma 4 D.lgs. n. 80/1992 il necessario complemento del massimale, quale mezzo al fine solidaristico sotteso all'intervento del Fondo.
Lo scopo del legislatore, nell'attuare la direttiva, è stato dunque quello di assicurare al lavoratore un salario minimo garantito, uguale per tutti, risultante dalla complessiva somma dei pagamenti effettuati al lavoratore medesimo, sia che provengano dal datore di lavoro che dal Fondo: tale scelta egualitaria è coerente con la finalità di sopperire alle condizioni di bisogno dei lavoratori, ritenuta soddisfatta attraverso la percezione di un importo predeterminato, finalità che però non ricorre allorché siano state percepite somme - imputabili al periodo di riferimento - complessivamente eccedenti il massimale, per l'evidente venir meno, in tal caso, dello stato di bisogno.
E la previsione sulla non cumulabilità non fa che ribadire da un lato la limitazione del debito del Fondo, e dall'altro lato l'impossibilità di percezione di somme nel loro complesso eccedenti il massimale, sottolineando l'esigenza si evitare una duplicazione delle forme di garanzia (il cui finanziamento è pur sempre a carico degli oneri contributivi). Non a caso l'espressione "crediti... inerenti gli ultimi tre mesi" è utilizzata per definire la dimensione temporale dell'intervento del Fondo - limitato dal massimale nel, comma successivo - mentre la dizione "retribuzioni corrisposte nell'arco di tre mesi" dettata per la regola dell'incumulabilità ha riguardo proprio all'effettiva percezione di somme - per tale periodo dovute - che non possono appunto aggiungersi alla massima erogazione consentita al Fondo.
L'obbligazione di quest'ultimo, in conclusione, sussiste nei limiti della garanzia dell'importo individuato dal massimale, coerentemente con la figura dell'accollo ex lege del debito per retribuzioni, ravvisabile nel descritto meccanismo (come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sent n. 512/1993): vertendosi infatti in un'ipotesi di accollo cumulativo, la solidarietà passiva si determina per il Fondo esclusivamente in ragione del residuo dovuto - per effetto di eventuali pagamenti effettuati in conto retribuzioni - fino a concorrenza del massimale.
L'impugnata sentenza va dunque cassata, con rinvio ad altro giudice, il quale si atterrà ai suesposti principi, calcolando l'importo del massimale sulla base del trattamento di cassa integrazione dovuto alla conclusione del rapporto e tenendo conto, in diminuzione del massimale medesimo, di quanto eventualmente percepito dal lavoratore negli ultimi tre mesi.
Resta assorbito il profilo di doglianza relativo la lavoratore TO, in ragione del venir meno dell'intera quantificazione effettuata dal Tribunale. Il giudice di rinvio, designato in dispositivo, provvederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2001