Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9008
CASS
Sentenza 3 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, le disposizioni dei commi primo, secondo e quarto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992 debbono essere interpretate nel senso che ai lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 dello stesso decreto debba essere corrisposta dall'apposito Fondo di garanzia una somma complessiva rapportata al credito retributivo rimasto insoddisfatto, inerente agli ultimi tre mesi del rapporto, nei limiti del massimale globale, pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, massimale al raggiungimento del quale concorrono unitariamente gli acconti di retribuzione già percepiti dai medesimi lavoratori che siano relativi a detti ultimi tre mesi.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9008
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9008
    Data del deposito : 3 luglio 2001

    Testo completo