Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2006, n. 16302
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Sentenza 23 marzo 2006

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Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, l'inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, preclude l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi, perché l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi, come previsto dall'ultima parte dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2006, n. 16302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16302
    Data del deposito : 23 marzo 2006

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