Sentenza 28 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147, comma I, n.2, cod. pen., pur sussistendo il dovere, per il giudice, di tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute ed il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti rispettivamente dagli artt. 32 e 27, comma III, della Costituzione, non può dirsi però che la mancanza di un espresso richiamo a tali principi, in caso di diniego del beneficio, costituisca di per sè, necessariamente, un vizio di mancata motivazione, censurabile in sede di legittimità. Occorre, infatti, a tale ultimo fine, che detta mancanza si accompagni all'accertata sussistenza di un quadro patologico di tale gravità da far risaltare "ictu oculi" la possibilità che esso, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, dia luogo ad un sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione di libertà in sè e per sè considerata, in conseguenza della quale l'esecuzione della pena risulti incompatibile con i richiamati principi costituzionali; e ciò considerando inoltre che la detta sofferenza aggiuntiva è comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si appalesi, presumibilmente, di entità tale - in rapporto appunto alla particolare gravità di dette condizioni - da superare i limiti dell'umana tollerabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/1999, n. 5949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5949 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 28.10.1999
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. LOSANA CAMILLO " N. 5949
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 15498/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) IRA CIRINO n. il 01.12.1929 avverso ordinanza del 20.01.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza OSSERVA LA CORTE
In fatto
Con l'impugnata ordinanza il tribunale di sorveglianza di Catania respinse la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena avanzata ai sensi dell'art. 147, comma I, n.2, cod. pen, da Ira Cirino, ritenendo, in sintesi, che le patologie di cui il condannato risultava portatore (costituite, secondo quanto si legge nella suddetta ordinanza, da epatopatia cronica, ipertensione arteriosa, stato ansioso, osteodiscoartrosi con restringimento del canale da L2 a S1 con sofferenza mieloarticolare e conseguente deambulazione con stampelle, nonché rachialgie allorché viene assunta la postura ortostatica), non dessero luogo a condizioni di salute definibili come "gravi" al fini del richiesto differimento di pena, dal momento che le prime tre erano di grado modesto e comunque controllabili, al bisogno, mediante adeguata terapia farmacologica mentre, quanto ai problemi artrosici, gli stessi, pur comportando alcune limitazioni funzionali nel movimento sulle grandi articolazioni unitamente ad episodi di sciatalgia e rachialgia, non presentavano alcun carattere di particolare gravità, configurando un quadro di malattia evolutiva legata all'età avanzata del soggetto, suscettibile di essere tenuto sotto controllo ed alleviato anch'esso mediante l'assunzione, al bisogno, di farmaci e l'eventuale sottoposizione, in caso di aggravamento, a fisioterapia;
il tutto risultando quindi compatibile con il mantenimento dello stato di detenzione, posto che il soggetto avrebbe potuto ricevere in carcere le stesse cure praticabili in stato di libertà e, all'occorrenza - ove si fossero dimostrati necessari cieli di fisioterapia - questi ben avrebbero potuto essere praticati in uno degli istituti penitenziari a tal fine attrezzati. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'Ira denunciando mancanza di motivazione sull'assunto, in sintesi, che il tribunale di sorveglianza, limitandosi a valutare l'astratta compatibilità dello stato di salute del condannato con il regime carcerario, senza peraltro disporre perizia medico-legale, non avrebbe tenuto conto della necessità di verificare se, indipendentemente da detta astratta compatibilità, il mantenimento dello stato di detenzione non fosse in contrasto con il diritto alla salute e con il divieto di trattamenti disumani previsti dagli artt.32 e 25, comma II, della Costituzione.
In diritto
Il ricorso è infondato. È vero che in diverse pronunce di questa Corte è stato affermato il carattere non esaustivo del solo riferimento al criterio di compatibilità fra le condizioni di salute del condannato e le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, dovendosi anche tener conto dell'esigenza di non ledere, comunque, con il privilegiare la sola finalità di attuazione della pretesa punitiva dello Stato, i principi costituzionali invocati oggi dalla difesa del ricorrente. Ciò non significa, però, che la mancanza di un espresso richiamo a tali principi nella valutazione del caso concreto sottoposto all'esame del giudice di merito costituisca necessariamente, di per sè, un vizio di mancanza di motivazione, suscettibile di censura in sede di legittimità. Occorre, infatti, a tale ultimo fine, che detta mancanza si accompagni all'accertata sussistenza di un quadro patologico di tale gravità da far risaltare "ictu oculi" la possibilità che esso, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, dia luogo ad una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione di libertà in sè e per sè considerata, in conseguenza della quale l'esecuzione della pena risulti incompatibile con il diritto alla salute e con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità; e ciò considerando inoltre che la detta sofferenza aggiuntiva è comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si appalesi, presumibilmente, di entità tale, in rapporto appunto alla particolare gravità di dette condizioni, da superare i limiti dell'umana tollerabilità. Tale condizione non appare in alcun modo riscontrabile nel caso in esame, stando alla non contestata descrizione del quadro patologico presentato dal condannato, quale emerge dalla lettura dell'impugnata ordinanza. Nè, d'altra parte, la difesa del ricorrente ha rappresentato particolari ragioni per le quali essa dovesse essere riconosciuta, essendosi limitata a lamentare, in modo assolutamente generico, la mancata effettuazione di un accertamento peritale di cui la legge non prevede, però, affatto la inderogabile necessità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1999