Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2016, n. 51729
CASS
Sentenza 12 ottobre 2016

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Massime1

In tema di prove, può essere riconosciuta maggior valenza probatoria all'individuazione di persona compiuta nei locali della polizia giudiziaria nel corso della fase delle indagini preliminari - la cui capacità dimostrativa deriva dalla deposizione di colui che ha effettuato il riconoscimento - piuttosto che alla ricognizione personale svolta, con esito negativo, in dibattimento dallo stesso dichiarante, purchè il giudice motivi congruamente, in modo lineare e coerente, in ordine alla credibilità di detto dichiarante.

Commentario1

  • 1Nessuna regola per riconoscimento fotografico (Cass. 23909/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020

    L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell'assunzione del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2016, n. 51729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51729
Data del deposito : 12 ottobre 2016

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