Sentenza 12 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di prove, può essere riconosciuta maggior valenza probatoria all'individuazione di persona compiuta nei locali della polizia giudiziaria nel corso della fase delle indagini preliminari - la cui capacità dimostrativa deriva dalla deposizione di colui che ha effettuato il riconoscimento - piuttosto che alla ricognizione personale svolta, con esito negativo, in dibattimento dallo stesso dichiarante, purchè il giudice motivi congruamente, in modo lineare e coerente, in ordine alla credibilità di detto dichiarante.
Commentario • 1
- 1. Nessuna regola per riconoscimento fotografico (Cass. 23909/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020
L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell'assunzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2016, n. 51729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51729 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2016 |
Testo completo
5 1 72 9 / 1 6 In caso di diffusione del praserte provvedimento - neralità● tificativi, Sell'art. 52 *5/03 in quanto™ disposto d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA a richiesta di parte In nome del Popolo Italiano Damposto dalla legge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 12/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2553/2016 GERARDO SABEONE Presidente - REGISTRO GENERALE N.7777/2016 ROSSELLA CATENA ANTONIO SETTEMBRE -Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA as sul ricorso proposto da: D.B. F. nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/03/2015 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Procuratore Generale in persona del PASQUALE FIMIANI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Pasquale Fimiani, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. Antonio Chieco per il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 marzo 2015 la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado con cui D.B. F. è stato condannato alla pena di giustizia per " per aver strappato dalle mani della il reato di furto aggravato ai danni di F.V. persona offesa, dopo averla sorpresa da tergo, e quale passeggero di un ciclomotore condotto dal correo, una borsa marca "Alviero Martini" impossessandosi della stessa e del suo contenuto.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ad un unico articolato motivo. E' stata dedotta violazione di legge processuale per aver il giudicante, ricorrendo al principio di non tassatività dei mezzi di prova, sostituito il modello legale della ricognizione personale di cui all'art. 213 c.p.p. con il riconoscimento effettuato presso i Carabinieri, senza che a questo fosse seguita una ricognizione formale nel corso del dibattimento. In realtà, è stata riconosciuta la validità di un riconoscimento nullo in quanto effettuato senza il rispetto delle formalità di legge. Il ricorrente censura che la decisione della Corte territoriale difetta del vaglio critico, non indicando gli elementi a sostegno della stessa e per i quali è stata ritenuta attendibile la ricognizione informale, peraltro non confermata dal riconoscimento avvenuto in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato. Va osservato che i giudici di merito hanno fatto buon governo del principio già affermato più volte da questa Corte, secondo cui l'individuazione diretta di persona effettuata nei locali della polizia giudiziaria dalle persone offese trova il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che, nel corso delle informazioni, dichiara di avere accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Tale prova deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213 cod. proc. pen., essendo inquadrabile tra quelle non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen., e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze. (Sez. 2, n. 16773 del 20/03/2015 - dep. 22/04/2015, Osas, Rv. 263767; vedi anche Sez 5 n. 18057 del 13.1.2010, Rv. 246862). Posto quindi che in una situazione, quale quella di specie, l'accertamento della responsabilità dell'imputato non si fonda su una ricognizione in senso tecnico, la cui validità formale è condizionata all'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 213 e ss c.p.p., bensì sulla ritenuta attendibilità attribuita alla deposizione di colui che ha effettuato il riconoscimento, entrambi i giudici di merito (soprattutto quello di primo grado la cui sentenza 2 yo integra quella impugnata dando luogo ad un unico complesso argomentativo) hanno congruamente motivato in ordine alla credibilità della persona offesa, evidenziando che la stessa aveva avuto modo di ben vedere al momento del fatto lo scippatore in viso, che ne aveva fornito una dettagliata descrizione quando si era recata a denunciare it delitto presso la stazione dei Carabinieri e che non aveva avuto alcuna esitazione a riconoscere il ricorrente nell'autore del reato, avendo l'immagine del viso dello scippatore ancora in mente, dato che erano passati solo pochi giorni dal fatto. Né ha rilievo la circostanza che il ricorrente non sia stato riconosciuto in dibattimento. Sul punto, la sentenza impugnata, con lineari e coerenti argomentazioni, ha evidenziato come debba essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari in conseguenza dei normali cambiamenti, o vere e proprie trasformazioni morfologiche, che avvengono in un adolescente nell'arco di cinque anni (Sez. 5, n. 44373 del 29/04/2015 - dep. 03/11/2015, Bartolozzi, Rv. 265813). Peraltro, entrambi i giudici di merito, con argomentazioni immuni da vizi logici, hanno messo in luce come l'alibi fornito dall'imputato per invocare la propria estraneità ai fatti per cui è processo si sia rivelato falso o comunque sia fallito. Infine, l'assunto del ricorrente secondo cui le testi dell'accusa avrebbero dichiarato in dibattimento di essere state convocate dai Carabinieri per procedere al riconoscimento - così sottintendendo la volontà delle forze dell'ordine di procedere ad una vera ricognizione personale senza osservare le garanzie di legge - non emerge in alcun modo dalla ricostruzione del giudici di merito che hanno invece evidenziato, sulla scorta della deposizione del teste Gullo, all'epoca dei fatti in servizio presso la stazione dei Carabinieri di OMISSIS che l'incontro fu del tutto causale, essendo l'imputato stato convocato quel giorno in relazione ad un incidente stradale occorsogli in quel periodo. Né l'imputato, con riferimento a quanto sopra ricostruito, ha dedotto l'eventuale travisamento della prova nei termini dell'omessa valutazione di prova decisiva, con conseguente inammissibilità di tali censure. Al rigetto del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, trattandosi di imputato minorenne al momento dei fatti. A norma dell'art. 52 digs n. 196/03 deve disporsi l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dispone l'oscuramento dei dati identificativi delle parti. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente PORTATA IN CANCELLERIAfor. Gerardo SABEONE Andrea adel 5 DIC 2016 IL FUNZIONAO Car L for jum