Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10907 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
09 07 /02 REPUBBLICA IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Mediazione. SEZIONE TERZA CIVILE Nozione di affare concluso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9075/00 - Presidente - Dott. Roberto PREDEN Dott. Fabio MAZZA Consigliere Cron.28513 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Rep. 2791 Consigliere CALABRESE Dott. Donato Ud. 21/02/02 Consigliere - Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 1,55 TA DA, erede della madre sig.ra RM il ZOOZ:901s: IL CANCELLIERE RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato DEMETRIO CANCELLERIA ZEMA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMMOBILIARE BISSOLATI SRL, con sede in Roma in persona F812157 dell'Amministratore Unico pro tempore e, con tale legale rappresentante pro-tempore sig. Giovanni Pazzagli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARONCINI 6, presso lo studio dell'avvocato GENNARO2002 495 CONTARDI, che lo difende, giusta delega in atti;
M controricorrente avversO la sentenza n. 391/00 della Corte d'Appello di ROMA, seconda sezione civile emessa il 27/01/2000, depositata il 08/02/00; RG. 4101/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 26 gennaio 1990 la srl Immobilia- re SS, società di mediazione, esponeva di avere, su incarico di RO RM, procurato la vendita di un appartamento, sito in Roma, a Nicotra Francesca, per il prezzo di 270 milioni;
poiché la RO non aveva corrisposto la provvigione e le spese vive, ne chiedeva il pagamento. La RO si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda: sosteneva di non aver conferito alcun incarico e di essere la usufruttuaria dell'immobile promesso in ven- dita. Nel corso della lite decedeva la RO e, rias- sunto il giudizio, si costituiva TT ID, ere- M 2 de, sostenendo le tesi della defunta. Il Tribunale con sentenza dell'11 luglio 1998 ri- gettava la domanda in quanto non adeguatamente provata. La decisione era appellata dalla società immobiliare che ne chiedeva la riforma;
la controparte chiedeva il rigetto del gravame. Con sentenza dell'8 febbraio 2000 la Corte di ap- pello di Roma accoglieva l'appello per quanto di ragio- ne, ed in riforma della decisione condannava la provvigione, per1'TT a corrispondere L.5.400.000, oltre interessi legali alla domanda al soddisfo;
condannava l'TT alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Per quanto qui ora interessa la Corte riteneva che la mediazione era "documentalmente provata" (v. diffu- sam.a ff 7) sulla base di atti di proposta e di accet- tazione, prodotti dalla società immobiliare. Tali documenti erano inoltre integrati dalle di- chiarazioni rese dalla RO in sede di interroga- torio formale. Contro la decisione ricorre TT deducendo due motivi, illustrati da memoria;
resiste con controricor- so la controparte. Motivi della decisione Il ricorso non merita accoglimento in relazione ai 3 motivi dedotti. Secondo l'ordine logico precede l'esame del secondo motivo che è pregiudiziale. Con il secondo motivo si deduce l'error in proce- dendo per avere il giudice di appello posto a fondamen- to della decisione due documenti (proposta e accetta- zione) non depositati né in primo grado né in grado di appello. In senso contrario si osserva come i documenti già risultavano depositati nel giudizio di primo grado, co- me risulta dalla verbalizzazione in udienza, in sede di interrogatorio formale della convenuta, che ebbe ad esaminarli. Successivamente, secondo l'assunto del resistente, dopo la notifica dell'atto di appello, sarebbero risul- tati mancanti dal fascicolo del primo grado e l'appellante, dopo averli recuperati, li ha nuovamente depositati all'atto della costituzione in giudizio, co- me risulta dall'indice del fascicolo di appello (ff.3 e 4) timbrato e attestato dalla cancelleria. Non può pertanto dedursi che i giudici di primo grado abbiano deciso (peraltro in senso favorevole all'odierno ricorrente) senza aver esaminato i documen- ti;
può inoltre osservarsi che il deposito degli stes- si, ancorché eventualmente tardivo era ammissibile in 4 appello, ai sensi del vigente art. 345 c.p.p. e dunque il giudice di appello bene poteva considerarli ai fini della decisione. (La domanda è del gennaio 1990, vige il testo anteriore alla novellazione, in vigore dall'aprile 1995). Nessun "error in procedendo" risulta dunque compiu- to, avendo comunque i giudici dell'appello esaminato ritualmente depositati. Con il secondo motivo l'erede della RO, usu- fruttuaria, deduce l'"error in iudicando", per la falsa applicazione della regola dell'art. 1755 del codice ci- vile, circa la nozione di affare concluso;
e dell'art. 1478 c. c. circa la vendita di cosa altrui. La tesi è che la proposta di acquisto della Nicote- ra prevedeva al punto II B. la stipula di un contratto preliminare di compravendita che non è stato mai rea- lizzato;
si aggiunge che nel punto IV era specificato che la proposta era subordinata all'accettazione del proprietario, che non era mai stata data. Pertanto l'affare non era stato mai concluso ed inoltre la fat- tispecie andava qualificata come vendita di cosa altrui e la usufruttuaria avrebbe agito quale falsa procura- trice. Il motivo, nella sua complessità argomentativa, in- troduce nuovi elementi di censura, inammissibili in 5 questa sede. Un primo elemento consiste nel riferimento parziale al contenuto degli atti, che ne implica una nuova interpretazione in fatto, con ulteriore esame del merito non consentito in questa sede;
un secondo ele- consiste nella deduzione della qualificazione mento fattispecie complessa, sotto il profilo della della vendita di cosa altrui, deduzione che non risulta com- piuta nelle precedenti fasi di merito;
un terzo elemen- to consiste nell'eccepita qualità di falsa procuratri- ce, quando ben diversa era stata la difesa nella fase di merito ed in sede di interrogatorio. Non risulta invece impugnata la ratio decidendi espressa nella decisione della Corte (ff.7 ed 8 della motivazione) la quale esprime un giudizio logico, sul- la base dell'interpretazione dei documenti e della con- dotta processuale ed extra processuale della RO. Avverte la Corte, dopo aver considerato che la Ro- magnoli aveva accettato la proposta alle condizioni della controparte, facendo riferimento sia alla sua qualità di usufruttuaria sia nell'interesse del figlio nudo proprietario, e dopo aver considerato la disponi- bilità data dalla RO, nel successivo novembre, dove però limitava la offerta di vendita al solo usu- frutto, che "tanto dimostra in maniera inequivoca che la RO era, da un lato a conoscenza della media- 6 zione posta in essere dalla società, da un altro che essa accettava sottoscrivendo l'atto di accettazione di proposta dell' acquirente;
conoscenza e accettazione che ancora si colgono dal formale interrogatorio della RO allorchè essa conferma di avere, con il lega- le rappresentante della società, detto di essere dispo- sta a vendere benchè il solo "usufrutto". Con questa prima conclusione la Corte spiega il proprio convincimento circa il momento in cui l'affare si conclude: che è il momento dell'incontro della VO- lontà, attraverso i due distinti atti scritti di propo- sta e di accettazione;
evidenzia anche la successiva che ehn resipiscenza della RO, è giuridicamente irrile- vante ai sensi dell'art. 1326 c.c. Aggiunge ancora la Corte: "A nulla rilevando che, una volta accettata la proposta come sopra si è detto, le rettifiche successive, dovendo l'affare ritenersi concluso con l'accettazione della proposta, qui sorgen- do gli obblighi fra le parti del contratto di vendita e a nulla altresì rilevando che la RO sia stata solo usufruttuaria, potendo la vendita riguardare, come è noto, anche cose di terzi." Queste ulteriori due puntualizzazioni, pur non es- sendo riferite a precise norme giuridiche, rendono an- cora evidente l'esattezza della ratio decidendi 1 7 sull'accertamento della conclusione dell'affare: la Ro- magnoli, aveva agito pur sempre nell'interesse proprio, sia promettendo la vendita dell'intero bene, sia pro- mettendo (con tardiva resipiscenza, essendo ormai irre- vocabile il suo atto di assenso) il solo usufrutto. E la società mediatrice aveva, mantenendo una posizione di imparzialità, dato causa all'affare, ponendo in con- tatto le parti, le quali, con gli accordi presi, aveva- no posto in essere un rapporto giuridico produttivo di reciproci obblighi, tutelabili anche con azione per adempimento o per risarcimento. Ma è emblematico come sul punto del nesso della causalità nessuna censura sia stata posta. (Cfr. Cass. 19 gennaio 1997 n. 392; 18 febbraio 1998 n. 1719; 16 dicembre 1987 n. 9348). La ratio decidendi della decisione impugnata resi- dunque a tutte le ammissibili censure e, nessuna ste delle norme sostanziali richiamate risulta disapplicata о falsamente applicata о erroneamente applicata dai giudici del merito. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ri- corrente alla rifusione delle spese ed onorari di que- sto giudizio di cassazione, liquidati come in disposi- tivo.
P.Q.M.
8 1 rigetta il ricorso e condanna TT ID alla rifusione delle spese ed onorari, in favore di Immobi- liare SS srl, di questo giudizio di cassazione, ,00 per 67,00 per spese ed in € 600 che liquida in € onorari. Roma, 21 febbraio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. дети век L IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Sidero 109T-129,11 Depositata in Cancelleria 456T-30,99 2.5 LUG. 2002 Umberto Cicero тот. 160,12 S oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA A C MENCIAS AGENZIA 39020