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7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 66
(Atti interruttivi della prescrizione)
1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile , il termine quinquennale di prescrizione puo' essere interrotto per una sola volta.
2. A seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non puo' comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso.
3. Il termine di prescrizione e' sospeso per il periodo di durata del processo.
Commentari • 17
- 1. Il consolidamento della quarta fase, iniziata il 18 luglio 2012, della disciplina della prescrizione dei diritti retributivi dei lavoratoriDi : Siro Centofanti · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 6 maggio 2024 · 1.9909565
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Giurisprudenza • 45
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 03/04/2023, n. 74Provvedimento: […] L'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, basata sull'art. 66 d. lgs. 174\2016 (Codice di Giustizia Contabile), è infondata: a prescindere dalle problematiche interpretative della norma, questa non è applicabile al caso di specie in forza dell'Allegato 3, art. 2 comma 2, al Codice di Giustizia Contabile (“norme transitorie e abrogazioni”), per cui “le disposizioni di cui all'art. 66 del Codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice”. L'art. 66 citato, dunque, non riguarda “fatti commessi” e “omissioni” risalenti, come nel caso oggetto del presente giudizio, al periodo 2006-2010.Leggi di più...
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