Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
In tema di partecipazione a giochi d'azzardo, il gioco si considera tenuto (e di conseguenza il giocatore è <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 11013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11013 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIAMMANCO Pietro Presidente del 9.7.1999
1. Dott. RAIMONIA Raffaele Consigliere SENTENZA
2. " TT OL " N.2755
3. " RA ER " REGISTRO GENERALE
4. " SE AN " N.23456/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AM AU n. a Forlì il 3 febbraio avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 febbraio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero del Dott. De Nunzio che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa sostituzione della pena ex art. 53 L. 689/81. Svolgimento del processo
RE DI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa in data 4 febbraio 1999, con la quale veniva condannato per il reato di partecipazione a giuoco d'azzardo, deducendo quali motivi l'erronea applicazione degli artt. 720 e 721 c.p., poiché quale condizione obiettiva di punibilità è richiesta la flagranza e non la quasi flagranza, insussistente nella fattispecie, e perché non è stato indicato il tipo di giuoco praticato e quindi non è stato possibile accertare l'aleatorietà ed il fine di lucro, l'illogicità manifesta della motivazione in ordine alla responsabilità, in quanto la stessa è stata individuata nel possesso di molto denaro contante, di due foglietti recanti annotazioni di cifre aventi tutta l'aria di essere conti di dare ed avere e nella sua presenza nel circolo, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e segg. c.p. in ordine alla dosimetria della pena e l'omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed all'applicazione dell'art.53 l. n. 689 del 1981.
Motivi della decisione
Il ricorso appare solo parzialmente fondato, sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna limitatamente alla dosimetria della pena ed all'omessa motivazione circa l'applicazione dell'art. 53 l. n. 689 del 1981, rimanendo così definitivamente accertata la sussistenza del reato, che non può più essere dichiarato estinto. Infatti la prima ed assorbente censura, variamente articolata sotto il profilo della violazione di legge (artt. 720 e 721 c.p.) e della carente e manifestamente illogica motivazione sulla responsabilità del ricorrente non appare fondata, nonostante l'iter motivazionale della Corte felsinea non sia del tutto ineccepibile ed, in alcuni casi, è stringato.
Ed invero, secondo giurisprudenza costante di questa Corte sotto il vigore del precedente codice di rito (Cass. sez. I 18 aprile 1985, Madonna cui adde Cass. sez. I 19 ottobre 1988, Quattrocchi) e dell'attuale (Cass. sez. I 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri e Cass. sez. III 23 aprile 1994, Scauri), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove il giudice del gravame, come nella fattispecie, condivida completamente le affermazioni e l'iter argomentativo del Pretore.
Peraltro la ricostruzione del fatto effettuata abilmente dal ricorrente appare soltanto parziale, giacché non considera le specifiche modalità di accertamento del reato quali risultano da entrambe le decisioni.
Infatti la più completa ed articolata pronuncia del giudice di primo grado evidenzia che non è stato possibile addivenire ad una sorpresa in flagranza dei vari imputati di partecipazione a giuoco d'azzardo per l'ostruzionismo effettuato da alcuni dipendenti del circolo nell'aprire la porta ai Carabinieri, e, mutuando concetti svolti in una precedente decisione di questa Corte, citata dal ricorrente, ma tenuta presente pure dal Pretore (Cass. sez. III 29 aprile 1997 n. 4006, Marchi rv. 207614), chiarisce che "il panno con impresse alcune carte da gioco", trovato nel locale del secondo piano, è "utilizzato per il gioco della bassetta", ritenuto d'azzardo, pur se non descritto nelle modalità, perché svolto nella zona (cfr. sentenza Corte d'appello) e, quindi, conosciuto per il suo carattere aleatorio, attraverso "il possesso di valori, di foglietti relativi a conteggi inequivocabilmente riconducibili a rapporti di dare ed avere del giuoco d'azzardo, di titoli che vanno e vengono anche per mera garanzia di pagamenti futuri per perdite nel gioco". Questi elementi considerati anche quali indizianti della partecipazione al giuoco vengono riscontrati nella specifica situazione del ricorrente al quale "sono stati trovati due di quei foglietti pro memoria per conteggi di dare avere, oltre a 15 banconote da L 100.000, 4 da L 50.000, 3 da L 10.000, oltre ad un assegno bancario per un importo di L 5.000.000. Inoltre tutti i valori, come indicati nel verbale di sequestro, venivano rinvenuti nel portafogli del RE accuratamente e separatamente piegati a metà, in parte... tipico segno delle varie puntate al gioco". Pertanto la fattispecie è del tutto difforme da quella relativa alla pronuncia citata dal ricorrente, la quale, peraltro, aveva comportato soltanto un annullamento con rinvio per vizio motivazionale sulla responsabilità e per errata applicazione di alcuni principi, giacché in quel caso si trattava di persone trovate nella sala nella quale poco prima si svolgeva un gioco senza che sia stato loro sequestrato alcunché e senza l'indicazione di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti da cui inferire di essere stati colti a partecipare ad un giuoco d'azzardo e senza un diretto rapporto tra alcune cose e la partecipazione al giuoco praticato da definire d'azzardo.
Orbene, nella fattispecie, da entrambi i giudici di merito sono stati acquisiti questi elementi e sono stati valutati in maniera logica ed esente da vizi giuridici, sicché non possono essere riconsiderati in sede di legittimità, nella quale è inibito ogni accertamento in fatto.
Ed invero, in tema di flagranza del giuoco d'azzardo non è necessario che il giocatore sia sorpreso al tavolo da giuoco con le carte in mano (Cass. sez. III 3 marzo 1986 n. 1768 rv.172007, Tranchina),ma occorre che le altre persone "per le circostanze di ambiente e per le altre particolari condizioni del caso concreto, al momento dell'irruzione, abbiano mostrato un'effettiva ed attuale partecipazione al giuoco nel momento immediatamente precedente la sorpresa (Cass. sez. III 24 maggio 1966 n. 620 rv. 101518, Gasparini).
Infatti se la flagranza richiesta in virtù dell'espressione contenuta nell'art. 720 c.p. ("colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo) è quella propria e non la c.d. quasi flagranza, in ciò errando la Corte felsinea, occorre, per evitare equivoci, ribadire che il giuoco si considera tenuto nell'ipotesi in cui vi sia una momentanea sospensione o interruzione ed, a maggior ragione, quando l'interruzione consegua all'intervento della forza pubblica. Pertanto il reato di cui all'art. 720 c.p. è configurabile pure nel caso in cui nell'abbandonare il luogo o nel permanervi in maniera coatta a causa dell'azione effettuata dalla polizia si riscontrino elementi tali da non porre in dubbio che immediatamente prima si praticasse un giuoco d'azzardo.
Tali elementi in maniera cospicua sono stati rinvenuti in capo al ricorrente, sicché la declaratoria di responsabilità non solo è conforme ai principi di diritto enunciati nella pronuncia su citata, ma anche è del tutto esente da vizi logico-giuridici. Infatti non si è in presenza del semplice permanere in un luogo in cui si svolgeva prima dell'intervento della forza pubblica un giuoco d'azzardo, ma di una serie di strumenti, tracce e cose evidenti di giuoco in atto, riferibili, in via diretta e/o mediata, all'imputato. Questa impostazione è stata oggetto di critica in una recentissima pronuncia (Cass. sez. III ud. 19 maggio 1999 dep. 1 luglio 1999, Ranieri ed altri) senza considerare le argomentazioni svolte in sentenza, poiché si basa, per espressa ammissione dell'estensore, soltanto sulla massima.
Tuttavia se quel collegio avesse sottoposto ad attenta lettura il testo integrale della decisione, avrebbe potuto, innanzitutto, rilevare l'identità delle conclusioni fattuali cui si perveniva, essendo ciò necessario per la tutela del cittadino ed il principio di tendenziale certezza del diritto.
Peraltro non appaiono condivisibili sotto il profilo logico e giuridico le affermazioni contenute nella pronuncia citata e riassumibili nella differente formulazione dell'art. 382 c.p.p. rispetto al pregresso art. 237 c.p.p. e nell'esegesi dell'art. 720 c.p. alla luce della "nuova" nozione di flagranza.
Infatti non sembra possibile interpretare un'espressione ("colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo) contenuta nella previsione di una fattispecie criminosa entrata in vigore nel 1930 attraverso il riferimento ad una pretesa modifica legislativa della nozione di flagranza operata dal codice di rito del 1988, giacché l'equiparazione effettuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza unanimi fra essere colto mentre si prende parte ad un giuoco d'azzardo e la nozione di flagranza si riferisce all'evidenza a quel particolare concetto enucleabile sulla base della disciplina dettata dall'art. 237 c.p.p. 1930. Pertanto "la distinzione fra flagranza e quasi flagranza, che ora residua solo a fini didattici o dottrinali", secondo la pronuncia del 1999, poiché è stata abolita dalla "nuova" formulazione dell'art.382 c.p.p. 1988, assume, invece, rilievo pure nell'analisi esegetica di norme di diritto sostanziale, che alla stessa si richiamavano anche se con una locuzione differente e quindi in via deduttiva, giacché, altrimenti, si verrebbe a fornire un'interpretazione della su riferita espressione non aderente al dato letterale e normativo. Peraltro la prevalente giurisprudenza di questa Corte e parte della dottrina nonostante il mutamento "sintattico" esistente nell'art. 382 c.p.p. rispetto alla dizione dell'art. 237 c.p.p. 1930 ritengono non innovata la relativa disciplina, mentre il legislatore sembra delimitare la pretesa "nuova" nozione di flagranza agli aspetti processuali e non sostanziali di diritto penale.
Ed invero in una norma di una legge (art. 86 l. n. 309 del 1990), che ne ha modificata una precedente al codice di rito del 1988 (l. n. 685 del 1975), sia pure ai fini dell'applicazione dell'espulsione dello straniero da parte del prefetto espressamente ci si riferisce allo "stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di Procedura Penale", dimostrando, ove ve ne fosse necessità, la natura processuale e non sostanziale della disposizione.
Deve, infine, notarsi che la frase "colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo" trovi il suo corrispondente nell'espressione "colto nell'atto di commettere il reato", contenuta pure nell'art. 382 c.p.p. più che nell'altra subito dopo il reato... è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", rinvenibile nell'art. 382 c.p.p. e nell'art.237 c.p.p. 1930, anche se per Le ragioni già sviluppate dottrina e giurisprudenza riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 720 c.p. interpretano la suddetta locuzione in senso ampio, includendovi pure le ipotesi di sospensione ed interruzione del giuoco e di intervento della forza pubblica, ma richiedendosi la necessità di riscontrare elementi tali da cui dedurre in maniera incontrovertibile la partecipazione ad un giuoco d'azzardo che si pratica immediatamente prima.
Pertanto, resta sempre fermo che "il semplice permanere in un luogo in cui si svolgeva poco prima dell'intervento della forza pubblica un giuoco d'azzardo, anche in presenza di strumenti, tracce e cose evidenti di giuoco in atto, ma non riferibili, anche in via indiretta e mediata, all'imputato, non comporta la partecipazione ad esso, essendo necessario che da qualsiasi elemento anche logico deduttivo si riesca ad inferire la partecipazione al giuoco e non la semplice presenza in loco, che potrebbe essere dovuta a differenti ragioni". Infatti una simile soluzione discende da istanze di civiltà e di garanzia del cittadino, le quali trovano riscontro nel dato testuale dell'art. 720 codice penale e non possono essere travolte da pretese nuove nozioni di flagranza contenute nel codice di procedura penale del 1988.
Fondate appaiono, invece, le censure relative alla dosimetria della pena ed all'omessa motivazione circa la specie irrogata ed il diniego della sostituzione della pena detentiva.
Ed invero, nonostante la Corte d'appello di Bologna conceda le attenuanti generiche per "il limitato disvalore sociale del gioco d'azzardo nella... regione", irroga al ricorrente la pena detentiva per "le rilevanti somme destinate al gioco", anche se sia stata contestata soltanto l'aggravante prevista all'art. 720 secondo comma n. 1 c.p. e non quella del successivo n. 2 con un generico riferimento all'art. 133 c.p., che non può essere ritenuto più soddisfacente ove si scelga di applicare la pena detentiva alternativa.
Il giudice felsineo, poi, completamente in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, pur se concede il beneficio ex art. 163 c.p. "nulla ostandovi", sicché alcune condizioni per l'applicazione delle sanzioni sostitutive dovevano esistere.
Peraltro, pur se la scelta operata potrebbe sottendere alcune opzioni di politica criminale, le stesse non sono esplicitate, sicché non è possibile al ricorrente, per primo, ed a questa Corte, poi, valutarle e discuterne.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna limitatamente al difetto di motivazione sulla quantità e qualità della pena irrogata e sull'omessa applicazione dell'art. 53 l. n. 689 del 1981. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 luglio 1999. Depositato in Cancelleria il 27 settembre 1999