Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 1
In tema di contenzioso tributario, il fatto che, ove ricorrano i presupposti di legge, l'Ufficio finanziario possa provare la pretesa tributaria mediante presunzioni non significa che il giudice tributario non possa fondare la propria decisione su prove dirette (come quelle documentali), ove le stesse siano state acquisite (Nella specie è stata confermata l'utilizzabilità delle conclusioni della perizia disposta in sede penale, nella quale, a seguito di esame della documentazione non ufficiale acquisita nel corso di accesso domiciliare, si teneva conto dei costi effettivamente sostenuti dall'impresa, anche se non registrati nelle scritture contabili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5866 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. EUGENIO AMARI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FALL. CENEDESE SAN MARCO MURANO GLASS SR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 43/97 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 25/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. p.
1. Svolgimento del processo
L'ufficio delle imposte dirette di Venezia notificava alla Cenedese S. Marco Murano Glass s.r.l. avvisi di accertamento per gli anni 1987 e 1988, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e sulla contabilità rintracciata nell'abitazione di GI AT a seguito di autorizzazione del procuratore della Repubblica.
Le riprese a tassazione riguardavano ricavi non contabilizzati (lire 1.098.578.000 per il 1987 e 935.68 7.000 per il 1988), e componenti negative non competenti o non inerenti.
La curatela della società, di cui era stato nel frattempo dichiarato il fallimento, ricorreva alla commissione tributaria di primo grado, la quale, respinte le questioni formali svolte dalla contribuente, annullava le diverse riprese per oneri e spese vari e riduceva gl'imponibili accertati a lire 76.419.337 per il 1987 e a lire 8.921.847 per il 1988, tenendo conto dei componenti negativi esistenti e non annotati.
La decisione, impugnata da entrambe le parti, veniva confermata dalla commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza 25 giugno - 25 settembre 1997, con la seguente motivazione:
- le spese per lire 7.174.000 (1987) e per lire 6.455.000 (1988) dovevano considerarsi inerenti;
- le spese per pubblicità erano di competenza, avendo l'impresa correttamente ritenuto di considerarle come costo pluriennale, da ripartire in un triennio (art. 71 del d.P.R. n. 597/73);
- quanto ai ricavi rilevati dalla documentazione extra - contabile, gli accertamenti dell'ufficio non avevano tenuto conto dei costi sostenuti, risultanti dalla perizia contabile eseguita in sede penale. Occorreva tener conto anche dell'art. 75 del t.u.i.r. del 1986 applicabile retroattivamente in forza dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988) e considerare che i detti costi non erano stati contestati dall'ufficio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, sulla base di un mezzo d'annullamento. La curatela fallimentare intimata non ha svolto attività processuale.
p.
2. Il motivo di ricorso
Denunciando omessa motivazione su punto decisivo;
violazione degli articoli 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 74 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché dei principi in materia di onere della prova e di presunzioni;
in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e 5, cod.proc.civ., la difesa dell'Amministrazione finanziaria deduce:
- nel ritenere provati i costi non contabilizzati, con conseguente riduzione dei redditi imponibili, la sentenza, non tenendo conto della possibilità di ricorrere alla prova per presunzioni e, quindi, dei diversi regimi di prova nel processo penale e in quello tributario, avrebbe del tutto omesso di motivare circa l'esistenza di tali costi, riferendosi soltanto, e in modo generico, alla perizia penale;
- vi è, inoltre, da considerare che la sentenza ha affermato il mancato disconoscimento dei costi da parte dell'ufficio, mentre nei motivi d'appello presentati da quest'ultimo venivano contestate tutte le risultanze della perizia.
3. Motivi della decisione
Le censure dell'Amministrazione Finanziaria non meritano accoglimento.
Non sussiste, innanzitutto, il denunciato vizio di erronea o mancata applicazione del regime probatorio vigente nell'accertamento tributario e nel processo dinanzi alle commissioni tributarie. Il fatto che, ove ricorrano i presupposti di legge, l'ufficio finanziario possa provare la pretesa tributaria mediante presunzioni non significa che il giudice tributario non possa fondare la propria decisione su prove dirette (come quelle documentali), ove le stesse siano state acquisite. Nella specie la commissione regionale, confermando sul punto le valutazioni dei giudici di primo grado, aveva fatto proprie le conclusioni della perizia disposta in sede penale, nella quale, a seguito di esame della documentazione non ufficiale acquisita nel corso di accesso domiciliare, si teneva conto dei costi effettivamente sostenuti dall'impresa, anche se non registrati nelle scritture contabili.
Avendo condiviso le argomentazioni della perizia, acquisita nel giudizio di primo grado e sulla quale vi era stato un contraddittorio, la commissione regionale non aveva alcun dovere di specifica motivazione sul punto.
Quanto alle censure concernenti il contenuto della perizia, le stesse devono considerarsi inammissibili, non contenendo alcuna specifica critica degli accertamenti e delle valutazioni del perito, non essendo sufficiente il mero rinvio ai motivi dell'appello proposto dall'ufficio.
Si deve, infine, considerare che l'esistenza dei costi non è stata contestata dalla difesa dell'Amministrazione, la quale neppure contesta la loro riconoscibilità in forza dell'applicazione retroattiva dell'art. 75 del t.u. n.917/86.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 11 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001