Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2003, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 1 79 3/0 3 E SUP E MADEEASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente- R.G.N. 23726/0 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Стод. 4087 MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo x Consigliere od.19/11/02 Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIARIA ITALIANA SPA già FERROVIE DELLO RETE STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI elettivamente N. 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CARINCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, TRIFIRO', GERARDO VESCI, ENZO MORRICO, SALVATORE giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2002 NO OV, TI ER, PI AGOSTINO, 4659 -1- NT NO, OB GI, OG RI, ME IT, CI DO, TT AC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato OV CAMILLO SIMONETTI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 160/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 05/07/01 K.G. N. 614/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito l'Avvocato SIMONETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso peril rigetto del ricorso._ -2- R.G. 23726/01 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale cd in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepiro da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, la sentenza indicata in epigrafe -riformando la decisione del giudico di primo grado appellata dai lavoratori pure in epigrafe specificati- dichiarava l'inefficacia del licenziamento, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del dannoy rilevato altresì che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, la Rete Ferroviaria Italiana SpA (già Ferrovie dello Stato) e che gli intimati hanno resistito con contraricorso, illustrato da successiva memoria:
considerato che
con i tre motivi di ricorso ampiamente argomentati e denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 c 5 della legge 23 luglio 1991 n.223- la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n 449, dcctando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato- una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in ccccdenza. i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli ar:1. 4 e 5 della medesima: Fer 3 b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonce a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
ritenuto che
entrambe le tesi sucsposte sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte, le quali -investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno cnunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) i seguentc principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva nelle suddette previsioni normative UNIQ - funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma face soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)"; considerato che tale indirizzo (v. scntenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616) merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spesc. Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 Floris elficialtelle I! Presidente Il Cons.-est. lumin. Ravagnani IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 6 FEB. 2003 R D A 0 S Y 1 S VL CANCELLIERE L . A L P T . ell O , R Jube H A 'A S I N E L D L P S E 6 A I 7 D T N S I G S O O 1 P N E M A S I D I A E G A , D U O O E A R T T M T T N S I I E R A I G S L E E D L R E O D