Sentenza 14 dicembre 2015
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Giudice di pace dichiari con sentenza, anziché con ordinanza, come prescritto dall'art. 30, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'improcedibilità del ricorso immediato per mancata comparizione della persona offesa, vanificando la possibilità di sollecitare la fissazione di una nuova udienza nelle forme di cui all'art. 31 dello stesso decreto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2015, n. 51129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51129 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2015 |
Testo completo
5 1129/ 1 5 DEPOSITATA IN CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano addi 29 010 2015 forjun LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL FUNZIONATO GIUDIZIARIO QUINTA SEZIONE PENALE Carmela Lanzuise Composta da -Presidente - Sent. n. sez.3688 Gerardo Sabeone UP 14/12/2015 Francesca Morelli - R.G. N. 35941/2014 Antonio Settembre Paolo Micheli - Relatore - Angelo Caputo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FI MA, nato a [...] 1'08/06/1967 avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Vicenza il 24/03/2014, all'esito del processo penale celebrato nei confronti di TT NI, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO Nell'interesse di MA FI, persona offesa dal reato di minaccia (in ipotesi commesso in suo danno da NI TT), viene impugnata dinanzi a questa Corte la sentenza indicata in epigrafe, recante la declaratoria di improcedibilità del ricorso per mezzo del quale il medesimo FI aveva citato a giudizio il TT, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 274/2000; il Giudice di 949 1 pace, infatti, risulta aver preso atto della mancata comparizione all'udienza sia del ricorrente che di un suo eventuale procuratore speciale, con la conseguente adozione delle determinazioni di cui all'art. 30 del citato d.lgs. Con l'odierno ricorso si lamenta l'abnormità del provvedimento, perché adottato nelle forme della sentenza (e non invece dell'ordinanza, come prescritto dalla norma da ultimo richiamata), sì da non consentire alla persona offesa di presentare istanze ex art. 31 del d.lgs. n. 274, volte a sollecitare la revoca dell'atto e la fissazione di altra udienza. Pronunciando una sentenza, di fatto, il giudicante avrebbe posto fine "in maniera tombale" ad un processo comunque incardinato ritualmente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti già avuto modo di affermare che «è abnorme il provvedimento con cui il Giudice di pace dichiari con sentenza, anziché con ordinanza come prescritto dall'art. 30 d.lgs. n. 274 del 2000, l'improcedibilità del ricorso immediato per mancata comparizione della persona offesa» (Cass., Sez. V, n. 2966 del 18/12/2009, Danese, Rv 245846). Il provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità del ricorso immediato avanzato dalla persona offesa, per mancata comparizione del ricorrente, deve assumere veste di ordinanza, vanificandosi altrimenti la possibilità dell'interessato di sollecitare la fissazione di una nuova udienza, nelle forme previste dall'art. 31 dello stesso d.lgs.: in prima battuta, presentando una istanza ad hoc con la quale si rappresenti che la mancata comparizione dipese da caso fortuito o forza maggiore (entro dieci giorni dal venir meno dei fatti impeditivi), nonché qualora il Giudice di pace rigetti la richiesta - impugnando il relativo decreto dinanzi al competente Tribunale, in composizione monocratica.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Giudice di pace di Vicenza, per l'ulteriore corso. Così deciso il 14/12/2015. Il Presidente Il Consigliere estensore Gerardo Paolo Micheli 2