Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8397 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO Presidente0 7/ 02 0 8 3 9 28/00 Dott. Giuseppe Dott. Luciano Consigliere on. 23168 Cron. Dott. Giovanni Consigliere MAZZARELLA Rep. Dott. Antonio Cons. Rel. LAMORGESE Ud. 27/03/02 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI di NAPOLI, in persona del legale rappresentante ing. GI Cicatiello, elettivamente domiciliato in Napoli, via Sannio n. 19, presso l'avv. Pasquale Litterio, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro 1369 ZZ GI e IZ Luciano
- intimati -
18930 S. Maria avverso la sentenza n. 6 del Tribunale di Capua Vetere depositata il 14 giugno 1999 (R.G. n. 824/98). 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maria Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi al Pretore di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, GI ZZ e Luciano RR convenivano in giudizio il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, alle dipendenze del quale entrambi avevano lavorato, il primo sino al 31 dicembre 1995 con la qualifica di bigliettaio, e il secondo sino al 31 ottobre 1994 con la qualifica di autista, e deducendo che all'atto della cessazione del rapporto non era stato computato, nel trattamento di fine rapporto a ciascuno di essi spettante, il compenso per lo straordinario maturato al 31 maggio 1982, chiedevano la condanna del convenuto al pagamento delle somme rispettivamente determinate in lire 19.822.510 e 14.715.306, oltre svalutazione monetaria e interessi. 2 Disposta la riunione dei procedimenti, il giudice adito con sentenza del 12 febbraio 1998, dichiarava la inammissibilità delle domande per il giudicato, eccepito dal consorzio convenuto, sulla liquidazione del trattamento di fine rapporto, ancorché in relazione a ragioni diverse. La decisione, appellata dai lavoratori, stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 4/14 giugno 1999. Il giudice del gravame ha ritenuto la inoperatività della preclusione rilevata dal Pretore, poiché le precedenti sentenze erano intervenute nel corso del rapporto di lavoro, prima che fosse maturato il diritto al trattamento di fine rapporto ed al solo fine di accertare l'utile computo in esso di altre indennità, il cui interesse era sorto proprio a seguito della riforma dell'istituto in riferimento all'accantonamento di legge. Ha quindi affermato la computabilità dello straordinario, seppure definito eventuale, trattandosi di emolumento fisso e continuativo. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre il Consorzio sulla base di un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2120 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. Deduce che il momento genetico del diritto al trattamento di fine rapporto non va identificato soltanto con la cessazione del rapporto, potendo sorgere anche nel corso di questo la necessità di stabilire i criteri di calcolo degli accantonamenti annuali;
i due ex dipendenti con precedenti domande avevano chiesto la determinazione del trattamento di fine rapporto con la inclusione dei punti 3, 4 e 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, e avrebbero potuto quindi chiedere anche l'inclusione dello straordinario eventuale per il periodo antecedente al 1982, per cui, non avendolo fatto, deve ritenersi sussistente la preclusione derivante dalla definizione della questione concernente la determinazione del trattamento di fine rapporto. Il ricorso è infondato. In analoga fattispecie concernente l'inclusione dello straordinario fisso e continuativo nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, e nella quale era parte il medesimo Consorzio, questa Corte, con 4 sentenza n. 7941 del 12 giugno 2001, ha affermato il seguente principio di diritto: "Il giudicato che si forma sull'azione con cui il lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, abbia chiesto, in caso di contestazione, l'accertamento della inclusione di una o più voce nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro, non domanda, proposta alpreclude una successiva termine del rapporto di lavoro, che si riferisca a voci retributive differenti". Tale principio deve essere qui ribadito per le persuasive ragioni che lo sostengono e non avendo il Consorzio ricorrente svolto nel presente giudizio deduzioni diverse da quelle già esaminate dalla Corte nella precedente sentenza. Senza dubbio infatti il lavoratore può avere interesse a conoscere, nel corso del rapporto di lavoro, l'ammontare delle quote accantonate ai fini del trattamento di fine rapporto, ma, come si è già rilevato, dovendosi delimitare l'ambito del giudicato che si è formato in precedenza dal contenuto della domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro, non sarà operante la preclusione del giudicato tutte le volte che il lavoratore richieda soltanto la inclusione, 5 contestata dal datore di lavoro, di una o più voci nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, prescindendo dall'accertamento del relativo ammontare, come appunto si è verificato nella fattispecie in esame. Infatti, la pronuncia qui impugnata, con statuizione non soggetta а censura, ha affermato che i lavoratori, odierni intimati, nei precedenti giudizi, a cui il Consorzio ricorrente ha fatto riferimento, avevano agito in giudizio, nel corso del rapporto di lavoro, al solo fine di accertare l'utile computo di alcune indennità nella determinazione del trattamento di fine rapporto. Resta perciò superato il diverso orientamento elaborato nella precedente pronuncia di questa Corte n. 11520 del 2 settembre 2000, che si è riferita esclusivamente all'unicità del credito di trattamento di fine rapporto, per affermare la preclusione della successiva azione per la determinazione dell'indennità di anzianità, con la inclusione nella relativa base di calcolo di altre componenti retributive che avrebbero potuto essere dedotte nel precedente giudizio. Il ricorso va dunque rigettato, ma non si deve provvedere alla regolamentazione delle spese del 6 presente giudizio di legittimità, poiché in questa fase nessuno dei due intimati ha svolto attività.
P.Q.M.
nulla per le La ricorso;
Corte rigetta il spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Антии больногра I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N O A ' B S L 3 E L I P 7 E D S - D I 5 A - I N T S 1 S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G A , E O D O L T R IL CANCELLIERE E T ча со T I T A Depositato in Cancelleria S R I Ogg: 10 GIU. 2002 (dico 12/6/02) I N L E G L D S E E E R O D oggr12° ANCELLIE IL CANCELLIERE 7