Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge di ordinamento penitenziario in favore dei "collaboratori di giustizia", assumono rilievo esclusivo le condotte di collaborazione processualmente apprezzabili e suscettibili di valutazione da parte del giudice per il trattamento sanzionatorio e non misure di tipo amministrativo finalizzate a garantire l'incolumità del soggetto collaborante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non si potesse negare l'istanza di detenzione domiciliare e semilibertà in favore di un "collaboratore" non soggetto a speciali misure di protezione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 41111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41111 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/09/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3462
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 045241/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AB IU N. IL 22/06/1964;
avverso ORDINANZA del 16/10/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. S. Consolo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16.10.2003 il Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e semilibertà proposte da GI FA.
Con riguardo al citato provvedimento propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, FA, il quale lamenta erronea interpretazione e violazione della legge penale e processuale per omesso riconoscimento della qualità di collaboratore di giustizia a FA nonostante la mancata ammissione allo speciale programma di protezione, nonché per erronea qualificazione quale formale provvedimento di revoca delle cessazione del regime di semilibertà, conseguente alla sopraggiunta esecuzione di una pena definitiva di anni 14 e mesi 6 di reclusione (provvedimento di cumulo di pene n. 557/2001 emesso dalla Procura generale di Bari).
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La concessione, nei confronti di persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p, degli istituti della liberazione condizionale, della detenzione domiciliare o dei permessi premio presuppone, ai sensi dell'art. 16 nonies del d.l. 15.1.1991 n. 8, così come modificato dalla legge 13.2.2001 n. 45, condotte di collaborazione suscettibili di apprezzamento e valutazione ai fini della graduazione della pena mediante la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali.
Ai fini dell'applicabilità della disposizione in esame, quindi, assumono rilievo condotte di collaborazione, riferite a categorie di delitti normativamente predeterminati, che si siano processualmente tradotte, oltre che nella dissociazione dal sodalizio criminale, nell'effettivo impegno per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediate il concreto ausilio della autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o l'arresto degli autori dei reati. Il trattamento favorevole assicurato al collaboratore trova giustificazione nel fatto obiettivo della collaborazione, che il legislatore ha inteso incentivare, e prescinde, invece, dall'attualità di un profilo squisitamente amministrativo come quello costituito dall'adozione di eventuali speciali misure di protezione, che, secondo quanto si evince dall'art. 9 della medesima legge, sono provvedimenti di carattere eccezionale, applicabili in presenza della inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dall'autorità di pubblica sicurezza o, per le persone detenute o internate, dal Ministro della giustizia, volti a tutelare l'incolumità delle persone che versino in grave e attuale pericolo per effetto di taluna delle condotte di collaborazione, individuate in base ai parametri fissate dal terzo comma del citato art. 9.
Alla luce dei principi fissati dalla nuova normativa, quindi, la nozione di "collaboratore" non può essere interpretata come quella di soggetto ammesso a speciali misure di protezione. Ne consegue che, ai fini della concessione degli istituti previsti dalla legge di ordinamento penitenziario, assumono rilievo esclusivo condotte di collaborazione processualmente apprezzabili e suscettibili di valutazione da parte del giudice ai fini del trattamento sanzionatorio e non misure di tipo amministrativo, finalizzate a garantire l'incolumità del soggetto collaborante. Alla luce di questi principi, quindi, il provvedimento impugnato deve essere annullato e gli atti devono essere trasmessi per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bari.
2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
Ai fini del giudizio sull'inidoneità del condannato al trattamento e sulla conseguente revoca del beneficio della semilibertà, occorre stabilire se il comportamento complessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento e l'esito conseguentemente negativo dell'esperimento.
In tale prospettiva legittimamente può essere, quindi, attribuito rilievo alla commissione di ulteriori reati durante il periodo di semilibertà e a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità di commissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento. Il provvedimento impugnato ha fornito in ordine a tutti questi profili una motivazione compiuta, esente da vizi logici e giuridici, valorizzando, in particolare, il contenuto del provvedimento di revoca del regime di semilibertà adottato dal Tribunale di sorveglianza di Firenze del 12.3.2003.
Del resto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16.12.1999, n. 000 24, ric. Spina, riv. 214794).
Inoltre, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22.10.1996, n. 000 16, rie. Di Francesco, riv. 205621).
La decisione impugnata ha fornito adeguata motivazione in ordine al percorso logico-argomentativo seguito dal Tribunale di Sorveglianza, per cui nessuna censura di mancanza o manifesta illogicità della motivazione può essere mossa a stessa.
P.Q.M.
Annulla ordinanza impugnata limitatamente al diniego della detenzione domiciliare e rinvia per nuovo esame riguardo al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004