Versione
7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019
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Art. 20
(Rilievo dell'incompetenza)
1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, e' rilevato d'ufficio ((finche' la causa non e' decisa in primo grado)) ovvero puo' essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza.
2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.
3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto ((...)) competente. Quando la causa e' riassunta nei termini di cui all'articolo 118 ((davanti al giudice indicato come competente, questi,)) se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza ((alle sezioni riunite))
4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice ((...)) indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; ((esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente))
Commentari • 9
- 1. Codice della giustizia contabile - disposizioni integrative e correttive.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 11.266716
[…] Art. 9 Modifiche all'articolo 20 del codice della giustizia contabile - Rilievo dell'incompetenza 1. All'articolo 20 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «finche' la causa non e' decisa» sono sostituite dalle seguenti: «finche' la causa non e' decisa in primo grado»; b) al comma 3, primo periodo, […] La sezione». Art. 20 Modifiche all'articolo 52 del codice della giustizia contabile - Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione 1. […]
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Giurisprudenza • 94
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 27/05/2020, n. 228Provvedimento: […] Ritenuto, peraltro, che si appalesa del tutto destituita di ogni fondamento - e al limite della temerarietà - l'eccezione sollevata dall'amministrazione ed intesa ad ottenere declaratoria di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione dello stesso, nel rilievo che la notifica è avvenuta fuori del termine di tre mesi, in quanto l'istanza di riassunzione è stata depositata il 17 maggio 2017- entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di appello - siccome disposto dall'art. 20 delle disp. att. del codice di giustizia contabile, il quale, al comma 2, stabilisce: “ La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza può avvenire anche successivamente…”;Leggi di più...
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