Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2026, n. 11186
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Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Assenza di un reale apprezzamento della possibile idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico

    La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale sull'inadeguatezza di ogni altra misura diversa da quella inframuraria, basata su precedenti specifici e concreti (quattro condanne per evasione, l'ultima irrevocabile nel 2024, e ulteriori pendenze, inclusa una recente arresto in flagranza), dia implicitamente conto dell'inidoneità anche delle misure connesse a strumenti di controllo elettronico.

  • Rigettato
    Mancanza di una concreta valutazione dell'attualità del rischio di recidiva

    La Corte ha chiarito che l'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta, ma una valutazione prognostica basata su dati oggettivi, modalità di commissione del fatto, personalità del soggetto, contesto socio-ambientale e tempo trascorso. Nel caso specifico, il Tribunale ha considerato le modalità di commissione del furto, la personalità desunta dai precedenti penali (rapina, truffa, furto, evasione, danneggiamento, lesioni) e la ripetuta incapacità di rispettare le prescrizioni cautelari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2026, n. 11186
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11186
    Data del deposito : 25 marzo 2026

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