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7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019
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Art. 91
(Udienza pubblica)
1. L'udienza di discussione della causa e' pubblica, a pena di nullita'.
2. Il presidente o il giudice monocratico puo' disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro; puo' avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.
3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarita' del contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova udienza.
4. All'udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l'ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.
5. Si applica l' articolo 101 del codice di procedura civile .
6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che e' sempre udito nelle sue conclusioni.
7. Dopo la relazione della causa, ((il pubblico ministero e i difensori delle parti)) enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.
8. Assiste all'udienza il segretario del collegio, che redige il processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti.
9. Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal segretario.
10. Del verbale non si da' lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.
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