CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18289 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI IL nato il [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 18289 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da NA LJ avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini con la quale il medesimo è stato condannato alla pena ritenuta equa per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. la falsa applicazione della legge penale e l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all'erronea interpretazione dell'art. 1 I. 7 ottobre 1969 n. 742 fornita in ordine al decorso del termine per l'impugnazione di cui all'art. 585, comma 1, lett. b) e comma 2 lett. c), cod.proc.pen. Si assume che, avendo il Tribunale di Rimini riservato il deposito della motivazione nel termine di giorni 90, tale termine, computata la sospensione durante il periodo feriale, deve considerarsi venuto a scadenza il 22.9.2021 sicché il gravame proposto doveva ritenersi tempestivo. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo è manifestamente infondato. Ed, invero, la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di gravame osservando che il Tribunale di Rimini aveva riservato il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione e che, considerato il termine per la proposizione dell'appello (giorni 45 dalla scadenza del termine di deposito, ex art. 585, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.), lo stesso andava a scadere il 23 agosto 2021. Poiché il termine per proporre l'appello cominciava a decorrere a far tempo dal primo giorno successivo a tale periodo (1 settembre 2021') con scadenza il 15 ottobre 2021, l'atto di appello, depositato solo il 3 novembre successivo, risultava intempestivo. Così opinando, la Corte ha fatto buon governo del principio secondo cui i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni (Sez. U, t 2 Così deciso il 15.2.2023 n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586), posto che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 18289 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da NA LJ avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini con la quale il medesimo è stato condannato alla pena ritenuta equa per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. la falsa applicazione della legge penale e l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all'erronea interpretazione dell'art. 1 I. 7 ottobre 1969 n. 742 fornita in ordine al decorso del termine per l'impugnazione di cui all'art. 585, comma 1, lett. b) e comma 2 lett. c), cod.proc.pen. Si assume che, avendo il Tribunale di Rimini riservato il deposito della motivazione nel termine di giorni 90, tale termine, computata la sospensione durante il periodo feriale, deve considerarsi venuto a scadenza il 22.9.2021 sicché il gravame proposto doveva ritenersi tempestivo. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo è manifestamente infondato. Ed, invero, la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di gravame osservando che il Tribunale di Rimini aveva riservato il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione e che, considerato il termine per la proposizione dell'appello (giorni 45 dalla scadenza del termine di deposito, ex art. 585, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.), lo stesso andava a scadere il 23 agosto 2021. Poiché il termine per proporre l'appello cominciava a decorrere a far tempo dal primo giorno successivo a tale periodo (1 settembre 2021') con scadenza il 15 ottobre 2021, l'atto di appello, depositato solo il 3 novembre successivo, risultava intempestivo. Così opinando, la Corte ha fatto buon governo del principio secondo cui i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni (Sez. U, t 2 Così deciso il 15.2.2023 n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586), posto che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.