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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/02/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1131/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sul figlio minorenne rappresentata e difesa dall'avv.to CORTI LUCA come da procura Persona_1
in atti;
parte attrice
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. D'ADDIO ANTONIO come da procura in atti;
CP_1
parte convenuta
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede,
interventore necessario
***
Oggetto: accertamento giudiziale della paternità.
Conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 28.06.2024. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14.02.2019 la sig.ra in proprio e nella qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , agiva in giudizio nei confronti Persona_1
del sig. esponendo di avere intrattenuto una relazione sentimentale con lo stesso CP_1
dal 2014 al febbraio 2016 e che, dalla loro relazione, il 24.10.2016, era nato il figlio mai Per_1
riconosciuto dal sig. ; tanto premesso, chiedeva : 1) di accertare che il convenuto fosse padre CP_1
del minore;
2) di disporre che quest'ultimo assumesse il cognome paterno ai sensi dell'art.262 c.c.
; 3) di condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
In data 13.05.2019 si costituiva il convenuto, il quale contestava quanto sostenuto dall'attrice asserendo di essere affetto da oligozoospermia media e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
In data 17.05.2019 si costituiva in giudizio, in persona del Curatore Speciale, l'avv. e Controparte_2
chiedeva di accertare e dichiarare secondo giustizia la sussistenza del rapporto di filiazione tra il minore e il convenuto sig. , con le conseguenti statuizioni relative Persona_1 CP_1
all'assunzione del cognome e alle annotazioni di legge nei registri anagrafici.
All'udienza dell'11.02.2020 i difensori si riportavano alle proprie memorie, il g.i. si riservava.
Con ordinanza del 24.02.2020 il g.i., riteneva necessario disporre CTU nel superiore interesse del minore.
Depositata C.T.U a firma della dott.ssa a causa era rinviata per la precisazione delle Persona_2
conclusioni.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice chiedeva, in via preliminare, di disporre una nuova CTU (ematica e/o ripetizione del doppio prelievo), il rigetto di ogni domanda avversa e per l'effetto accogliere ogni domanda attorea così come da memoria istruttoria depositata con conseguente vittoria di spese ed onorari. Nel caso di mancata ripetizione della CTU chiedeva i doppi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni il convenuto chiedeva di dichiarare inammissibile la domanda proposta e gradatamente rigettarla nel merito, con vittoria delle spese di giudizio da liquidarsi con attribuzione;
chiedeva, altresì, porsi le spese di CTU unicamente in capo a parte attrice. Rinunciava ai termini di cui all'art. 190 cpc, se condivisa dalle altre parti. il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda deve essere rigettata in ragione dell'esito della c.t.u., che risulta priva di vizi.
In data 9.10.2022 la c.t.u. epositava la consulenza espletata concludendo “Dall'analisi Persona_2
dei dati si evidenzia chiaramente che il numero dei marcatori genetici non materni non condivisi dal minore con (presunto padre) sono nel numero di tredici (13), mentre Persona_1 CP_1
risultano tutti condivisi madre). Poiché per decretare un'esclusione di paternità Parte_1
sono sufficienti anche che solo tre (3) marcatori autosomici siano differenti tra figlio e presunto padre, dalle evidenze scientifiche di questo accertamento di paternità emerge la non corrispondenza allelica tra il profilo genetico di rispetto al profilo genetico di secondo CP_1 Persona_1
l'ipotesi padre/figlio, per cui affermo con certezza l' esclusione della paternità biologica di CP_1
nei confronti del minore con una probabilità del 100%”. La consulente
[...] Persona_1
rispondeva in modo esaustivo alle osservazioni di parte attrice ed in particolare asseriva, in merito alla scelta del prelievo buccale che “Il test di paternità si basa sull'analisi e sulla comparazione degli
STR di tre individui rappresentati dal presunto padre, dalla madre biologica e dal figlio/a considerando che il materiale genetico del figlio/a deve risultare il 50% ereditato dalla madre ed il
50% dal padre. Al momento dell'atto della fecondazione, due cellule con corredo cromosomico aploide, identificate nell'ovulo e nello spermatozoo, fondono il proprio corredo genetico ricostituendo una cellula diploide conosciuta come zigote che, da quel momento andrà incontro a divisione mitotiche. Il processo della mitosi è un processo grazie al quale da una singola cellula si formano 2 cellule figlie geneticamente identiche alla cellula madre. Da ciò si evince, anche per chi non è esperto di esami genetici, che qualunque cellula fosse prelevata per un test di paternità, che sia una cellula della linea linfocitaria, esfoliativa della bocca o di un tessuto qualunque, darebbe gli stessi risultati senza rischiare di dover inficiare il risultato finale, perché provviste tutte degli stessi STR. In ambito penale si ricorre spesso al prelievo e all'analisi di cellule ossee, dentarie o muscolari perché non è difficile trovarsi innanzi a materiale biologico proveniente da processi di decomposizione, mentre in ambito civile, salvo se non si effettua una paternità con il presunto padre già deceduto, le cellule di elezione sono le cellule esfoliative della bocca e delle gengive perché si tratta di prelievo non invasivo
e non potenzialmente doloroso come un prelievo ematico, rendendosi adatto anche quando il prelievo va effettuato su bambino in tenera età. Non va dimenticato di ricordare che la scelta del prelievo buccale è stata approvata sia dalla Banca Dati Nazionale del Dna istituita con la Legge 30 giugno 2009 n. 85 per contrastare efficacemente il terrorismo, la criminalità organizzata transfrontaliera e l'immigrazione clandestina, sia consigliata dal documento “raccomandazione per gli accertamenti parentali” dei Genetisti Forensi Italiani (GeFI), che nel paragrafo 3.1, ricorda di ricorrere ad un prelievo buccale in numero di due prelievi a persona, procedimento effettuato in ambedue gli incontri del 9 maggio 2022 e del 25 maggio 2022 come risulta dai verbali allegati alla relazione tecnica.”
La stessa, inoltre, quanto alle modalità di svolgimento delle operazioni, rispondeva puntualmente a tutte le osservazioni poste in essere dal c.t.p. di parte attrice.
Per quanto suindicato, le operazioni peritali risultano approfondite e prive di vizi e pertanto le conclusioni del perito vengono fate proprie dal Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari per le fasi effettivamente svoltesi.
Le spese di c.t.u. a carico di parte attrice
P.Q.M.
Rigetta la domanda formulata da parte attrice.
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, da attribuirsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di c.t.u., liquidate come da sparato decreto, a carico di parte attrice.
Santa Maria Capua Vetere, 5.2.2025
Il Giudice estensore Il
Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa
Giovanna Caso