CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10133 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NANI SAID nato il [...] avverso l'ordinanza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; (.12t.te/sentite le conclusioni del PG--) Penale Sent. Sez. 4 Num. 10133 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 aprile 2022 la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da AN ID in relazione alla sofferta restrizione in carcere e poi agli arresti domiciliar in ordine al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, per il quale era stato condannato in primo grado e quindi assolto in appello, con sentenza passata in giudicato. 2. Per la Corte di appello di Torino, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi delittuosa, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalle attività di intercettazione svolte, come l'AN avesse tenuto numerosi contatti con soggetti coinvolti in un'illecita attività di importazione di sostanza stupefacente dalla Spagna, culminata nel sequestro di 23 Kg. di hashish. In particolar modo l'AN: si era informato sulla venuta in Italia del trasportatore;
aveva agevolato il buon esito dell'operazione andando a prendere all'aeroporto di Milano un emissario del corriere, poi da lui ospitato per una notte e riaccompagnato alla stazione ferroviaria, dopo avergli acquistato il biglietto;
si era costantemente informato sul buon esito dell'operazione. Il giudice della riparazione ha, conseguentemente, rigettato la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. evidenziando come le indicate condotte poste in essere dall'istante configurassero un'ipotesi di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AN ID, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, inosservanza dell'art. 314 cod. proc. pen., oltre ad illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza della colpa grave. Il ricorrente eccepisce che il giudice della riparazione non avrebbe vagliato adeguatamente le emergenze probatorie in atti, proponendo un'interpretazione dei contenuti delle captazioni telefoniche completamente diversa da quella con cui il giudice di merito aveva pronunciato l'assoluzione dell'AN, considerato che da esse non sarebbe, comunque, evincibile la configurabilità della sua consapevolezza circa la svolgenda attività di importazione della droga, né alcun interessamento al buon esito dell'operazione. Neppure di rilievo sarebbe il fatto di avere ospitato un soggetto poi individuato' essere un emissario del corriere, trattandosi di un'azione posta in essere al solo fine di ottenere il soddisfacimento 2 di un credito da parte di un altro individuo, come da lui congruamente esplicato nel corso dell'interrogatorio di garanzia. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». 3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 3 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del dritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 2036:37-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del 4 provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, RV. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente. Per come chiarito dalla Corte di appello, infatti, risulta giudizialmente accertato che l'istante aveva intrattenuto diversi colloqui telefonici con soggetti coinvolti in un'illecita attività di importazione di sostanza stupefacente dalla Spagna, che aveva condotto anche al sequestro di 23 Kg. di hashish. L'AN aveva di fatto agevolato il buon esito dell'operazione prelevando dall'aeroporto un emissario del corriere, poi da lui ospitato per una notte e riaccompagnato alla stazione ferroviaria, peraltro acquis1:andogli il relativo biglietto. L'istante aveva, inoltre, manifestato un concreto interesse per la buona riuscita dell'operazione, acquisendo costanti informazioni al riguardo. La Corte di appello ha, quindi, congruarnente qualificato l'indicata condotta dell'AN come un'ipotesi di colpa grave, ostativa al riconoscimento del beneficio invocato. 5. Alla stregua degli indicati elementi, infatti, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si '4-Scoè in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto 5 degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Ritiene il Collegio che, in ragione della genericità delle argomentazioni svolte nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, non ricorrano giusti motivi per condannare il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
aveva agevolato il buon esito dell'operazione andando a prendere all'aeroporto di Milano un emissario del corriere, poi da lui ospitato per una notte e riaccompagnato alla stazione ferroviaria, dopo avergli acquistato il biglietto;
si era costantemente informato sul buon esito dell'operazione. Il giudice della riparazione ha, conseguentemente, rigettato la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. evidenziando come le indicate condotte poste in essere dall'istante configurassero un'ipotesi di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AN ID, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, inosservanza dell'art. 314 cod. proc. pen., oltre ad illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza della colpa grave. Il ricorrente eccepisce che il giudice della riparazione non avrebbe vagliato adeguatamente le emergenze probatorie in atti, proponendo un'interpretazione dei contenuti delle captazioni telefoniche completamente diversa da quella con cui il giudice di merito aveva pronunciato l'assoluzione dell'AN, considerato che da esse non sarebbe, comunque, evincibile la configurabilità della sua consapevolezza circa la svolgenda attività di importazione della droga, né alcun interessamento al buon esito dell'operazione. Neppure di rilievo sarebbe il fatto di avere ospitato un soggetto poi individuato' essere un emissario del corriere, trattandosi di un'azione posta in essere al solo fine di ottenere il soddisfacimento 2 di un credito da parte di un altro individuo, come da lui congruamente esplicato nel corso dell'interrogatorio di garanzia. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». 3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 3 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del dritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 2036:37-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del 4 provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, RV. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente. Per come chiarito dalla Corte di appello, infatti, risulta giudizialmente accertato che l'istante aveva intrattenuto diversi colloqui telefonici con soggetti coinvolti in un'illecita attività di importazione di sostanza stupefacente dalla Spagna, che aveva condotto anche al sequestro di 23 Kg. di hashish. L'AN aveva di fatto agevolato il buon esito dell'operazione prelevando dall'aeroporto un emissario del corriere, poi da lui ospitato per una notte e riaccompagnato alla stazione ferroviaria, peraltro acquis1:andogli il relativo biglietto. L'istante aveva, inoltre, manifestato un concreto interesse per la buona riuscita dell'operazione, acquisendo costanti informazioni al riguardo. La Corte di appello ha, quindi, congruarnente qualificato l'indicata condotta dell'AN come un'ipotesi di colpa grave, ostativa al riconoscimento del beneficio invocato. 5. Alla stregua degli indicati elementi, infatti, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si '4-Scoè in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto 5 degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Ritiene il Collegio che, in ragione della genericità delle argomentazioni svolte nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, non ricorrano giusti motivi per condannare il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente