Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AT RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AREZZO 1, presso lo studio dell'avvocato CORRADO DE CESARE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 173/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 09/05/00 R.G.N. 263/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 01/07/03 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, di rigettare il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari, accogliendo la domanda proposta da IT De AT, condannava l'INPS a corrispondere alla predetta De AT l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 1.5.1997. La Corte d'Appello di Bari, accogliendo l'appello proposto dall'INPS, rigettava la domanda avanzata dalla De AT, in particolare rilevando l'erroneità della consulenza tecnica effettuata in primo grado sia perché il consulente non aveva proceduto ad una valutazione complessiva con riferimento all'unità psico-fisica della perizianda (procedendo invece ad una valutazione analitica delle singole infermità riscontrate), sia perché il predetto consulente aveva attribuito una percentuale di invalidità pari al 50% agli esiti di un1 isterectomia con ovarosalpingectomia che, non essendo state riscontrate conseguenti affezioni di tipo neurologico o psichico, non comportava alcuna incidenza funzionale valutabile con riguardo alla legislazione sull'invalidità.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione IT Di AT;
l'INPS si è costituito depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 1^ l. n. 222 del 1984, oltre che per vizi di motivazione, rilevando che erroneamente il giudice d'appello, senza avvalersi di una nuova consulenza e senza motivare in proposito aveva omesso di considerare che il consulente di primo grado aveva evidenziato una serie di infermità ed aveva altresì omesso di valutare tali infermità nel loro complesso e nella loro reciproca influenza, limitandosi ad esaminarle singolarmente e ad escludere l'incidenza invalidante delle stesse ai fini dell'assegno richiesto.
La censura è manifestamente infondata.
È innanzitutto da rilevare che, in relazione alle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, la nomina del consulente tecnico in appello, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 533 del 1973, è divenuta facoltativa, salvo che (per la controversia concernenti domanda di invalidità pensionabile) non vengano in considerazione le situazioni descritte dall'art. 149 disp. att. c.p.c. e l'assicurato deduca che tali situazioni non sono state tenute presenti dal primo giudice o che si sono verificate successivamente al giudizio di primo grado (v., tra le altre, Cass. n. 2797 del 2003 RV 560688 e n. 3234 del 2003 RV 560851).
Ne consegue che, in mancanza delle evenienze sopra esposte, il giudice d'appello ben può decidere l'impugnazione senza disporre una nuova consulenza tecnica e senza necessità di motivare esplicitamente in ordine al mancato rinnovo della consulenza, sempre che la decisione assunta, pur senza l'ausilio di una ulteriore consulenza, risulti logicamente ed esaurientemente motivata, così indirettamente evidenziando le ragioni della ritenuta superfluità di una nuova consulenza. È inoltre da rilevare che il giudice d'appello non ha valutato singolarmente ciascuna delle infermità riscontrata nell'assicurata escludendone l'incidenza invalidante, ma ha evidenziato che tale valutazione atomistica era stata effettuata dal consulente nominato in primo grado, il quale aveva ritenuto raggiunta la percentuale di invalidità richiesta dalla legge sommando le percentuali di invalidità attribuita a ciascuna delle infermità riscontrate. Il giudice d'appello ha poi escluso che l'isterectomia con ovarosalpingectomia (alla quale il c.t.u. di primo grado aveva attribuito una incidenza invalidante pari al 50%) potesse in alcun modo essere valutata ai fini della legislazione sull'invalidità, ove non determinante conseguenze sul piano neurologico o psichico. Infine, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il giudice d'appello ha valutato le altre infermità riscontrate nell'assicurata, rilevando che le medesime presentano una modesta incidenza invalidante, come accertato dallo stesso c.t.u. di primo grado, onde, esclusa l'incidenza invalidante dell'isterectomia (evidentemente determinante nel giudizio del c.t.u.), non poteva riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario previsto per il beneficio richiesto.
A fronte della logica ed esauriente motivazione posta a base della decisione impugnata, le censure della ricorrente sono assolutamente generiche, atteso, in particolare, che ella non contesta la ritenuta non incidenza invalidante dell'isterectomia, non assume che da essa sarebbero derivate conseguenze sul piano neurologico o psichico, non indica gli eventuali accertamenti che avrebbero potuto evidenziare tali conseguenze, non indica le altre infermità asseritamente trascurate dal giudice d'appello, non specifica perché tali infermità, valutate nel loro complesso, avrebbero consentito di ritenere raggiunta la soglia di invalidità richiesta dalla legge, non assume che ci sia stata una deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, ovvero l'omissione di esami clinici o strumentali fondamentali per la decisione, ne', infine, indica i predetti esami o accertamenti omessi, onde tali censure si sostanziano in una mera critica del convincimento del giudice, come tale inammissibile.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso, in conformità con le richieste scritte del P.G., deve essere rigettato.
Alla luce del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c., vecchio testo, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese della presente fase di giudizio, dovendo ritenersi l'art. 43 D.L. n. 269 del 2003 applicabile solo ai casi in cui il grado di giudizio sia stato introdotto successivamente alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 1^ luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004