Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 109
(Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto)
1. La prosecuzione del giudizio puo' avvenire all'udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l'istanza di fissazione d'udienza in prosecuzione.
2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie e documenti.
3. La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificata alle altre parti a cura dell'istante.
4. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi precedenti, l'altra parte puo' riassumere il processo ai sensi e con le modalita' di cui all' articolo 303 del codice di procedura civile .
5. In caso d'interruzione del processo si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 107.
6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
Commentari • 4
- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 1
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 30 dicembre 2016 – Riva Crugnola, Giudice del registro delle imprese R.V.G. n. 11683/2016 TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 16 gennaio 2017 – Perozziello, Presidente – Vannicelli, Relatore R.G. n. 56911/2015 TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 18 gennaio 2017 – Riva Crugnola, Giudice delegato R.G. n. 66071/2016 TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 23 gennaio 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Vannicelli, Relatore R.G. n. 61882/2015 TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 26 gennaio 2017 – Galioto, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 65
- 1. Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 21/05/2019, n. 43Provvedimento: […] Pertanto, non avendo le parti del presente giudizio provveduto alla riassunzione o prosecuzione ed essendo ormai trascorso il termine perentorio previsto dalla disposizione di cui all'articolo 109 del menzionato Codice della Giustizia Contabile, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni di fatto e di diritto per dichiarare estinto il procedimento.Leggi di più...
- perequazione pensionistica·
- prescrizione ratei pensionistici·
- pensioni di reversibilità·
- Codice della Giustizia Contabile·
- decesso parte appellante·
- interruzione giudizio·
- art. 109 C.G.C.·
- riassunzione giudizio·
- estinzione giudizio·
- art. 36 legge regionale 6/1997