Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2002, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
E 0 N O I Z се A 0 046 94/02 O R 2 T I F S R I T . P L G . U L D E B A R I L E B R D A T A I T D S A 1 I Oggetto: IVA Accertamento N E 3 E R T 1 S IN OME DEL POPOLO ITALIANO E N I . E T A N S A E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 22303/1998 Cron. 10688 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Delli Priscoli Dott. Mario Dott. Mario Cicala Consigliere Ud. 24.09.2001 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Achille Meloncelli Cons. Rel. Dott. Francesco Tirelli Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, pres- so la cui sede è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro il signor DO AS;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 30 set- tembre 1997, n. 1/49/97, depositata il 23 ottobre 1997; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 24 settembre 2001 dal cons. Achille Meloncelli;
1 17 18 udito l'avv. Arena per il Ministero delle finanze;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Napoli 30 settembre 1997, n. 1/49/37, depositata il 23 ottobre 1997, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio IVA di Benevento avverso la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Benevento 14 dicembre 1994, in materia di IVA 1989 relati- va al signor DO AS.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - 1'8 settembre 1993 l'Ufficio IVA di Benevento notifica al signor DO AS l'avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni n. 605122, rela- tivo al 1989, con il quale viene contestato al contribuente l'acquisto di beni per la sua azienda agricola usufruendo di agevolazioni fiscali per le zone colpite dal sisma del 1980 che, nel 1989, epoca dell'acquisto, non erano più in vigore;
- il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Benevento con sentenza 14 dicembre 1994, perché alla fattispecie si applica l'art.
8.4 e 8.5 legge 21 gennaio 1988, n. 12, con cui sono state prorogate le agevolazioni fiscali previste per i soggetti danneggiati dal ter- remoto fino all'entrata in vigore del testo unico approvato con Dlgs 30 mar- zo 1990, n. 76; contro la sentenza di primo grado l'Ufficio propone appello, lamentando che: a) la certificazione della qualità di terremotati prodotta dal ricorrente in 2 primo grado era del tutto insufficiente per ottenere le invocate agevolazioni fiscali;
b) queste ultime non erano state prorogate.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 30 settembre 1997, n. 1/49/37, è così motivata: per quanto concerne la doglianza sub a), si osserva che si tratta di doman- - da nuova (mutamento della causa petendi), che va dichiarata inammissibile ex art. 57 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, essendo stata prospettata una cir- costanza (insufficiente certificazione dei danni subiti), non dedotta in primo grado;
- circa il motivo sub b), prima di ogni altra considerazione va sottolineato che la doglianza, così come espressa nell'atto di gravame ("si chiede la ri- forma dell'impugnata decisione e la conferma della pretesa erariale anche in ordine alla mancata proroga delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 10/2/1989 n° 48"), difetta della specificità richiesta dall'art. 53 DLgs 31 di- cembre 1992, n. 546, in quanto l'appellante ha riproposto l'eccezione della mancata proroga dell'agevolazione fiscale senza fornire alcuna argomenta- zione critica dell'ingiusto rigetto dell'eccezione stessa da parte dei primi giudici;
ad ogni buon conto la doglianza non ha pregio perché, contraria- mente a quanto dedotto con la memoria illustrativa, l'art. 4 DL 20 dicembre 1987, n. 474, convertito nella legge 21 gennaio 1998, n. 12, secondo cui "non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiun- to gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quelloanche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nel settore agricolo o in quelli pre- visti negli articoli 21 e 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive सम 3 modificazioni", non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, che, prorogando fino al 31 dicembre 1989 l'esenzione IVA nelle zone terremotate limitatamente alle cessioni dei beni o prestazioni di servizi relativi all'edilizia pubblica e privata (escludendo così, sia pure implicitamente quelli relativi al settore agricolo), ha fatto specifico riferi- mento solo all'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e non anche al già citato art. 4 legge 1987, n. 474, che, quindi, è rimasto operativo fino all'en- trata in vigore, 27 aprile 1990, del testo unico approvato con DLgs 30 marzo 1990, n. 76, con cui è stato posto ordine a tutta la legislazione relativa agli interventi dello Stato nei territori colpiti dal terremoto;
infatti, l'art. 74.1 del suddetto testo unico, confermando il limite del 31 dicembre 1989 all'esen- zione IVA per la cessione dei beni o la prestazione di servizi relativi all'edilizia pubblica e privata già stabilito dall'art. 13 L. 10 febbraio 1989, n. 48, ha precisato espressamente, al comma 3, a proposito delle attrezzatu- re, alle quali ha fatto specifico riferimento soltanto l'art. 4 e non anche l'art. 5, lett. d), escluso dalla proroga fino al 31 dicembre 1989 dall'art. 13, che “non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiun- to gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneg- giate dall'evento sismico operanti nei settori previsti dagli art. 27 e 28 (in- dustria, commercio, artigianato, turismo e spettacolo)", escludendo, quindi, le agevolazioni fiscali relative all'acquisto di nuove attrezzature da destinare all'agricoltura soltanto a decorrere dall'entrata in vigore (27 aprile 1990) del citato Testo unico. 4 2.1. Il ricorso del Ministero delle finanze è sostenuto con un unico, articolato motivo di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la Corte di cassazione an- nulli la decisione impugnata della Commissione tributaria regionale, e che, decidendo la controversia nel merito, sia dichiarata la legittimità dell'avviso di rettifica per cui è causa. Spese vinte.
3. Il contribuente non si è costituito. Motivi della decisione 4.1. Il ricorso del Ministero delle finanze è motivato con la violazio- ne e la falsa applicazione dell'art. 5, lettera d), DL 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in L. 22 dicembre 1980, n. 875, e successive proroghe, dell'art.
3.11 DL 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive proroghe, che ha reso applicabile l'art. 40, lettera e), DL 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella L. 30 ottobre 1976, n. 730; dell'art. 13 L. 10 febbraio 1989, n. 48, nonché dell'art.
8.4 DL 20 novembre 1987, n. 474, convertito in L. 2 gennaio 1988, n. 12, e dell'art. 74.3 DLgs 30 marzo 1990, n. 76, in relazione all'art. 360.1, n. 3,cpc.
4.2. Il motivo di ricorso è sostenuto con le seguenti argomentazioni. L'esenzione dall'IVA degli acquisti di macchine e di attrezzature a- gricole da parte di aziende danneggiate dal sisma del 1980, concesso origi- nariamente dall'art. 5, lettera d), DL 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in L. 22 dicembre 1980, n. 875, prorogato con successive disposizioni di legge (art.
3.1 DL 27 febbraio 1982, n. 57; art. 2 duodecies DL 1° ottobre 1982, n. 696; art. 2 DL 7 novembre 1983, n. 623) e poi reiterato per effetto dell'art 3.11 DL 28 febbraio 1984, n. 19, che ha reso applicabile l'art. 40 DL 28 5 febbraio 1976, n. 648, convertito nella L. 30 ottobre 1976, n. 730, ha avuto efficacia fino al 31 dicembre 1988, in virtù di successive proroghe (vedi art. 1 DL 28 febbraio 1986, n. 48), l'ultima delle quali è concessa con l'art.
1.1 bis, lettera b, 20 novembre 1987, n. 474, convertito nella L. 21 gennaio 1988, n. 12. Infatti, l'art. 13 L. 10 febbraio 1989, n. 48, ha ulteriormente prorogato le sole agevolazioni previste dalle lettere c) e f) del suddetto art. 5, e non anche quelle previste dalla lettera d), che qui interessano. La ditta contribuente avrebbe erroneamente fondato la pretesa di giovarsi ugualmente del beneficio per il 1989 sull'art.
8.4 DL 20 novembre 1987, n. 474, che, per la sua autonomia ed indipendenza, non avrebbe perduto efficacia alla data del 31 dicembre 1988. La riprova della sua vigenza nel 1989 sarebbe fornita dal fatto che essa è richiamata dall'art. 74.3 DLgs 1990, n. 76, che, per il disposto dell'art.
4.2 DL 30 giugno 1989, n. 45, convertito nella L. 4 agosto 1989, n. 288, raccoglie in un testo unico le disposizioni sugli interventi nelle zone terremotate vigenti al 31 dicembre 1989. 4.3. Il ricorso è inammissibile. Infatti, la Commissione tributaria re- gionale ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello, senza che sul punto sia stato proposto ricorso per cassazione e, quanto al secondo mo- tivo di appello, attinente alla durata della vigenza dell'art.
8.4 e 8.5 L. 21 gennaio 1988, n. 12, esso è stato parimenti dichiarato, in via pregiudiziale, inammissibile ed è stato, poi, solo ad abundantiam ritenuto infondato nel merito. Pertanto, le ragioni che la Commissione tributaria regionale ha posto a base della propria decisione sono due, ciascuna diversa dall'altra e auto- nomamente idonea a sostenere il rigetto del motivo. Ciò premesso, è agevo- राम 6 le constatare, attraverso la sintesi del ricorso per cassazione effettuata al punto 4.2, che il Ministero delle finanze ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale solo con riguardo alla seconda ratio deci- dendi, ignorando completamente la prima. Ne consegue che, a prescindere dalla fondatezza del motivo addotto, la sentenza impugnata non potrebbe es- sere cassata. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
5. Poiché la parte intimata non si è costituita, non v'è motivo per pronunciarsi sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2001. Il Presidente Mario Welli Briscoli Il relatore ed estensore Meloncells DEPCERATO IN CANCELLE IL CANCELLIERE C 2 APR. 2002. Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLERE C1 Osvaldo Ascanio ୮ E N 6 6 O 9 I 1 Z / A 4 / R 6 T 2 E S . I Y R G . L L P E A . A R D . L R A E D A D D I T I R E S 1 A T I N T 3 E 1 R N S E . E I S N T A E A M 7