Sentenza 20 gennaio 1998
Massime • 1
Per la sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 365 cod. pen. occorre, oltre alla coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto da parte dell'esercente la professione sanitaria, che questi si renda conto che ci si trovi in presenza di fatti i quali possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, sicché il dolo medesimo non sussiste qualora, erroneamente, l'agente abbia la certezza dell'inesistenza di un delitto di quella specie; l'elemento soggettivo deve, perciò, essere escluso quando la prospettazione dell'accadimento sia tale da far ragionevolmente ritenere che questo si sia verificato per cause del tutto accidentali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/1998, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 20/1/1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N. 40
3. Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere N. 26939/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Mantova,
avverso la sentenza pronunciata il 24 febbraio 1997 dal Pretore di Mantova, sezione distaccata di Revere, nei confronti di GN NG.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. siniscalchi, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 24 febbraio 1997 il Pretore di Mantova, Sezione distaccata di Revere, assolveva, perché il fatto non costituisce reato, GN NG dal delitto di cui all'art. 365 c.p., addebitatogli per avere omesso di riferire all'Autorità
giudiziaria o alla Polizia giudiziaria l'esistenza del reato di lesioni colpose gravi o gravissime a seguito di infortunio sul lavoro della cui ipotizzabilità era venuto a conoscenza nell'esercizio della professione sanitaria, quale medico di base del servizio sanitario nazionale, visitando il paziente Di CO RO per le lesioni subite il giorno 10 dicembre 1991, prognosticandogli una malattia o comunque un, incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni o una invalidità permanente penalmente rilevante.
La sentenza impugnata, premesso che sussisteva l'obbligo di referto, non potendo con certezza l'infortunio occorso al lavoratore considerarsi "accidentale", ha assolto l'imputato per l'assenza di prova quanto all'elemento soggettivo, ritenendo che il GN abbia ricevuto una prospettazione del fatto nel quale era ragionevolmente ravvisabile uno "scivolamento....accidentale e quindi non riconducibile a particolari condizioni del pavimento del luogo di lavoro"; un accadimento, dunque, imputabile al solo lavoratore.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Mantova, denunciando "erronea applicazione della legge penale".
Deduce il Pubblico ministero ricorrente che, nel caso di specie, sussistevano tutte le condizioni per la redazione e l'invio del referto, senza che possa in alcun modo invocarsi la buona fede del sanitario, tenuto a redigere il referto quando vi sia la mera possibilità di trovarsi in presenza di un reato perseguibile di ufficio.
3. Il Procuratore Generale, all'odierna udienza, ha chiesto che l'impugnazione venga qualificata come appello, con essa prospettandosi un vizio della motivazione della sentenza, come tale, insuscettibile di essere fatta valere con ricorso diretto in cassazione.
La richiesta non può essere condivisa avendo il ricorrente effettivamente dedotto il vizio di violazione della legge penale;
più in particolare, dell'art. 365 c.p. sotto il profilo della configurabilità dell'elemento soggettivo;
si è, dunque, al di fuori delle ipotesi di preclusione alla revisio per saltum contemplate dall'art. 569, comma 3, c.p.p.
4. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
Il reato di omissione di referto costituisce la violazione di un obbligo di informazione da parte dell'esercente la professione sanitaria che abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere di ufficio.
Collocato nel titolo concernente i delitti contro l'amministrazione della giustizia e, più in particolare, nel capo dedicato ai delitti contro l'attività giudiziaria, la fattispecie in esame manifesta chiaramente la sua ratio nell'esigenza di "collaborazione", da parte di soggetti qualificati da una specifica competenza;
imponendo ad essi il dovere di informare il pubblico ministero di tutti quei fatti che possono giustificare il promuovimento dell'azione penale. Il collegamento dell'art. 365 c.p. con le norme processuali concernenti l'esercizio dell'azione penale risulta davvero evidente. Si allude alla coessenzialità del rapporto dell'art. 365 c.p. sia con l'art. 331 c.p.p., che descrive le modalità di acquisizione delle notizie di reato sia con l'art. 334 dello stesso codice, che stabilisce i tempi ed i modi con cui deve essere adempiuto l'obbligo di referto. Una delle notizie di reato più qualificate, in quanto in grado di provocare un contributo all'inizio dell'azione penale, non soltanto attraverso un apporto meramente descrittivo ma anche predisponendo nei confronti del pubblico ministero uno strumento tecnico-diagnostico utilizzabile nel processo.
La natura tecnica dell'informativa comporta che l'obbligo insorga quando il sanitario si convinca della possibilità che quanto a lui prospettato costituisce un fatto perseguibile di ufficio. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, poi, è necessario che il medico sia a conoscenza di tutti gli elementi di fatto da cui scaturisce l'obbligo di referto;
cosicché è da escludere che ricorra l'elemento psicologico del reato in esame nel caso di errore sul carattere criminoso del fatto. Una linea interpretativa, quella ora ricordata, già seguita dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, la quale ha statuito che sorge l'obbligo di referto non semplicemente quando il fatto possa presentarsi in astratto come un'ipotesi di reato perseguibile di ufficio, ma solo quando tale possibilità sussista in concreto secondo le valutazioni del sanitario stesso (cfr. Cass. 20 dicembre 1968, Tripodi;
Cass., 12 maggio 1952, Motta). Principio, questo, che proietta decisivi riverberi sulla struttura stessa dell'elemento soggettivo del reato, perché il riconoscimento al sanitario di un incontestabile potere valutativo quanto alla situazione di fatto che determina l'insorgenza dell'obbligo di referto, conduce a ritenere come derivanti da errore sul fatto tutte quelle omissioni indotte dal contesto in cui la situazione che deve dar luogo all'adempimento dell'obbligo non vengano a conoscenza del sanitario in conseguenza di una falsa rappresentazione della realtà determinata da fattori esterni, quali le dichiarazioni della persona a cui viene prestata assistenza.
Può, dunque, ribadirsi principio di recente affermato da questa stessa Sezione;
cioè, che per il dolo del reato di cui all'art. 365 c.p. occorre, oltre alla coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto da parte dell'esercente la professione sanitaria, che questi si renda conto che ci si trovi in presenza di fatti i quali possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, sicché il dolo medesimo non sussiste qualora, erroneamente, l'agente abbia la certezza dell'inesistenza di un delitto di quella specie;
l'elemento soggettivo deve, perciò, essere escluso quando la prospettazione dell'accadimento sia tale da far ragionevolmente ritenere che questo si sia verificato per cause del tutto accidentali (Sez. VI, 4 dicembre 1997, Brigoni).
5. Correttamente, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto non sussistente la prova dell'elemento soggettivo del reato di omissione di referto sulla base della descrizione dei fatti offerta dall'infortunato. Il tutto in un quadro processuale in cui le censure del Pubblico ministero ricorrente finiscono col giustapporre indebitamente la tematica relativa ai profili strutturali dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 365 c.p. a quelli concernenti la prova.
Nessuna violazione della legge penale è, pertanto, nella specie, riscontrabile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1998