Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/1998, n. 3448
CASS
Sentenza 20 gennaio 1998

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Per la sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 365 cod. pen. occorre, oltre alla coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto da parte dell'esercente la professione sanitaria, che questi si renda conto che ci si trovi in presenza di fatti i quali possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, sicché il dolo medesimo non sussiste qualora, erroneamente, l'agente abbia la certezza dell'inesistenza di un delitto di quella specie; l'elemento soggettivo deve, perciò, essere escluso quando la prospettazione dell'accadimento sia tale da far ragionevolmente ritenere che questo si sia verificato per cause del tutto accidentali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/1998, n. 3448
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3448
    Data del deposito : 20 gennaio 1998

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