CASS
Sentenza 4 agosto 2023
Sentenza 4 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/08/2023, n. 34382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34382 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI UI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di UI LI alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui all'articolo 334 cod. pen., perché, avendo in custodia un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, la disperdeva non adottando le cautele necessarie per la sua custodia. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34382 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 10/07/2023 2. Con i motivi di ricorso sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità poiché la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia trascurando di considerare che l'imputato, trovandosi al regime degli arresti domiciliari, non era stato in condizione di verificare quale fosse stata la destinazione dell'autovettura.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. non sussistendo elementi ostativi e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e perché i motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello facendo corretta applicazione dei principi che governano la materia in punto di attribuibilità soggettiva della condotta e insussistenza di circostanze di fatto idonee a configurare una impossibilità di assolvimento dell'onere di custodia. La Corte d'appello ha ritenuto accertata la penale responsabilità dell'imputato dando atto che in data 16 maggio 2019, al momento della esecuzione del decreto di confisca dell'autovettura, questa non era stata rinvenuta e che l'imputato non era stato in grado di riferire dove si trovasse sostenendo che, essendo stata affidata alla compagna, ON MA NT, mentre egli si trovava detenuto agli arresti domiciliari, aveva perso cognizione delle sorti dell'auto, essendo stato impossibilitato anche a presentare denuncia di furto. Premesso che l'imputato era stato nominato custode dell'autovettura fin dal 27 maggio 2014 e che non risulta in atti alcuna modifica della nomina, mediante l'affidamento alla compagna, rileva il Collegio che tale affidamento è stato evidentemente disposto dall'imputato per le vie brevi e contravvenendo con ciò stesso al dovere di custodire l'auto ma è del tutto irrilevante poiché, infatti, ove si fosse trovato nell'impossibilità di assolvere l'obbligo, l'imputato avrebbe dovuto chiedere la sostituzione nell'incarico e, comunque, non avrebbe potuto affidare il bene ad alcuno. 1 Il regime di arresti domiciliari, per un periodo indeterminato e non indicato, contrariamente alla detenzione in carcere, non implica di perrmpossibilità di custodire il bene. Sussiste, pertanto, il dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 334 cod. pen. 2 2.Completa e logica la motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: la Corte di appello ha richiamato gli allarmanti precedenti che, ai fini del giudizio sulla non particolare tenuità dell'offesa, si aggiungono alle concrete modalità del fatto che ne hanno confermato, secondo la sentenza impugnata, una persistente personalità trasgressiva. 3.Anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è giustificate, attraverso il richiamo ai precedenti penali del LI, da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419). Come noto, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere relatore Il Presfcnt
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di UI LI alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui all'articolo 334 cod. pen., perché, avendo in custodia un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, la disperdeva non adottando le cautele necessarie per la sua custodia. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34382 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 10/07/2023 2. Con i motivi di ricorso sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità poiché la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia trascurando di considerare che l'imputato, trovandosi al regime degli arresti domiciliari, non era stato in condizione di verificare quale fosse stata la destinazione dell'autovettura.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. non sussistendo elementi ostativi e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e perché i motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello facendo corretta applicazione dei principi che governano la materia in punto di attribuibilità soggettiva della condotta e insussistenza di circostanze di fatto idonee a configurare una impossibilità di assolvimento dell'onere di custodia. La Corte d'appello ha ritenuto accertata la penale responsabilità dell'imputato dando atto che in data 16 maggio 2019, al momento della esecuzione del decreto di confisca dell'autovettura, questa non era stata rinvenuta e che l'imputato non era stato in grado di riferire dove si trovasse sostenendo che, essendo stata affidata alla compagna, ON MA NT, mentre egli si trovava detenuto agli arresti domiciliari, aveva perso cognizione delle sorti dell'auto, essendo stato impossibilitato anche a presentare denuncia di furto. Premesso che l'imputato era stato nominato custode dell'autovettura fin dal 27 maggio 2014 e che non risulta in atti alcuna modifica della nomina, mediante l'affidamento alla compagna, rileva il Collegio che tale affidamento è stato evidentemente disposto dall'imputato per le vie brevi e contravvenendo con ciò stesso al dovere di custodire l'auto ma è del tutto irrilevante poiché, infatti, ove si fosse trovato nell'impossibilità di assolvere l'obbligo, l'imputato avrebbe dovuto chiedere la sostituzione nell'incarico e, comunque, non avrebbe potuto affidare il bene ad alcuno. 1 Il regime di arresti domiciliari, per un periodo indeterminato e non indicato, contrariamente alla detenzione in carcere, non implica di perrmpossibilità di custodire il bene. Sussiste, pertanto, il dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 334 cod. pen. 2 2.Completa e logica la motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: la Corte di appello ha richiamato gli allarmanti precedenti che, ai fini del giudizio sulla non particolare tenuità dell'offesa, si aggiungono alle concrete modalità del fatto che ne hanno confermato, secondo la sentenza impugnata, una persistente personalità trasgressiva. 3.Anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è giustificate, attraverso il richiamo ai precedenti penali del LI, da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419). Come noto, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere relatore Il Presfcnt