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Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17271 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN MA nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2025 della Corte d'appello di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa il 25/11/2021 dal Tribunale di Paola, con la quale MA NN era stato giudicato responsabile del reato previsto dall’art.95, in relazione all’art.76, comma primo, del T.U. emesso con d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG); commesso per avere, in procedimento pendente di fronte al Tribunale di Paola, con istanza depositata il 02/02/2018, falsamente dichiarato di essere titolare di un reddito complessivo familiare di € 3.000,00, essendo invece risultata la sussistenza di un reddito, imputabile al complessivo nucleo familiare, pari a € 22.802,00, superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, condotta aggravata dall’avvenuta concessione del beneficio;
reato in relazione al quale il Tribunale procedente lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed € 200,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla predetta aggravante. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17271 Anno 2026 Presidente: NT ND Relatore: RI IL Data Udienza: 05/05/2026 2 In motivazione, la Corte ha esposto che il giudice di primo grado aveva valorizzato gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in ordine alla misura del reddito reale dell’imputato, specificamente riconducibile ai redditi derivanti dall’esercizio di un’attività commerciale. La Corte ha rigettato il motivo di appello tendente a sostenere l’assenza dell’elemento oggettivo – derivante dalla assunta originaria inammissibilità dell’istanza in quanto riferita a reati previsti dal d.lgs. n.74/2000 – sulla base del dato rappresentato dalla presentazione di una dichiarazione risultata inveritiera, sulla scorta del quale non poteva in alcun modo escludersi, in riferimento al contenuto del motivo di appello, il necessario elemento soggettivo. Ha altresì ritenuto che la gravità della condotta fosse ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen.. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MA NN, tramite il proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 91, 95, 86 e 79 del TUSG - la violazione di legge in riferimento all’insussistenza del reato derivante dall’inidoneità della condotta. Ha argomentato che i giudici di merito non avrebbero considerato che l’istanza di ammissione era inammissibile in quanto presentata per un reato non suscettibile di consentire l’ottenimento del beneficio e in quanto non indicante il reddito emergente dall’ultima dichiarazione;
ha quindi dedotto che solo una falsità in dichiarazione ammissibile poteva ritenersi idonea a concretizzare il delitto contestato. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il carattere apparente o contraddittorio della motivazione in riferimento all’argomentazione difensiva, sviluppata nel relativo motivo di appello, inerente all’irrilevanza penale della condotta per inidoneità dell’azione. A tale proposito, premetteva che il motivo suddetto si incentrava sull’elemento oggettivo del reato ascritto e non su quello soggettivo, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale;
esponendo come, quindi, il giudice di appello non si sarebbe confrontato con la doglianza difensiva, con cui era stata contestata la valenza penale dell’accertamento induttivo compiuto dall’Agenzia delle Entrate a fronte della carenza della presentazione dell’ultima dichiarazione annuale. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza assoluta di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato ascritto. 3 Ha argomentato che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare la censura in base alla quale, non avendo l’imputato presentato alcuna dichiarazione dei redditi, non potesse avere agito con la coscienza e volontà di affermare il falso, con conseguente carenza del necessario elemento soggettivo, quanto meno sotto la forma del dolo generico. 2.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell’art.131-bis cod.pen.. Ha dedotto che il riferimento alla assunta gravità della condotta doveva ritenersi omissivo, non avendo la Corte valutato l’elemento rappresentato dall’effettiva attitudine ingannatoria dell’azione. 2.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’erronea applicazione degli artt.157 e 161 cod.pen., per omessa rilievo della intervenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla sentenza di appello. Ha esposto che, alla fattispecie in esame, si applicava il termine di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi, spirato il 02/08/2025 e, quindi, anteriormente all’emissione della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha ritenuto fondato – con valenza assorbente - il primo motivo di ricorso, con conseguente richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, deve essere esaminato il quinto motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto che il reato ascritto si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione alla data del 02/08/2025, anteriormente rispetto alla pronuncia della sentenza di appello. Il motivo è infondato. Il reato contestato, difatti, è stato commesso – per effetto della presentazione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio – in data nella quale risultava applicabile ratione temporis la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103, riferita ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, secondo 4 un’interpretazione la cui legittimità è stata avallata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.38 del 23 marzo 2026). Ne consegue che, in ragione della sospensione per il periodo di un anno e sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado (ai sensi dell’art.159, comma 2, n.1), cod.pen., nel previgente testo), alla data di pronuncia della sentenza di appello i termini massimi di prescrizione non erano ancora maturati. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l’irrilevanza penale del fatto in quanto contestato in relazione a condotta ex ante inidonea a essere valutata ai fini dell’ammissione al beneficio, è fondato;
con logico assorbimento dell’esame degli ulteriori motivi. Va premesso che il delitto previsto dall’art. 95 del TUSG punisce le false indicazioni o le omissioni contenute nella dichiarazione sostitutiva richiesta per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, purché la condotta sia assistita dal dolo generico e sia dotata di idoneità, almeno astratta, a incidere sul procedimento amministrativo di verifica delle condizioni di ammissibilità del beneficio. Difatti, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la fattispecie in questione tutela non soltanto l’erogazione della spesa pubblica, ma anche l’interesse dell’amministrazione alla veridicità delle autocertificazioni, sicché la falsità non può ritenersi penalmente irrilevante per il solo fatto che, in concreto, il beneficio sarebbe comunque spettato;
peraltro, come chiarito nella motivazione del medesimo arresto, “la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt. 95 - 79 lett. c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio (art. 96/1° co.), perché solo l'istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato” (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 – 01). 3. La giurisprudenza di questa Corte, quindi, ha poi progressivamente precisato che la configurabilità del reato postula che la dichiarazione mendace sia dotata di una effettiva capacità lesiva o quantomeno di una idoneità astratta a produrre l’evento tipico, dovendosi escludere la rilevanza penale delle condotte che risultino del tutto inidonee a incidere sul procedimento di ammissione. In particolare, è stato rilevato che, nella specifica ipotesi in cui l’istanza – pur contenendo dati non veritieri - avrebbe dovuto essere dichiarata fin dall'inizio inammissibile, il fatto non assume rilevanza penale rispetto alla specifica falsità oggetto di contestazione, trattandosi di falso inidoneo a determinare un inganno potenziale nei confronti dell'Autorità giudiziaria e non tale da concretizzare la 5 condotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice (in termini, Sez.4, n.49154 del 18 luglio 2017, n.m.). In ciò dovendosi anche fare riferimento alla definizione, costante nella giurisprudenza di questa Corte, del “falso innocuo” come quello ravvisabile nei casi in cui l'infedele attestazione (nella materia, attinente a quella di specie, del falso ideologico) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453 – 01; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812 – 01). 4. Orbene, nel caso di specie, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato risulta presentata in un procedimento penale avente ad oggetto reati tributari, per i quali la disposizione applicabile ratione temporis – ovvero l’art.91 del TUSG nel testo antecedente alla modifica introdotta con il d.lgs. 7 marzo 2019, n.24 - prevedeva l’esclusione dell’ammissione al beneficio. Mentre, d’altra parte, la condotta del prevenuto si pone al di fuori del paradigma tipico del reato in contestazione anche sotto altro profilo, atteso che la disposizione incriminatrice punisce la falsità nella dichiarazione sostitutiva di certificazione in relazione, fra l'altro, all'attestazione della sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, secondo le modalità indicate nell'art. 76 TUSG. e quindi con riferimento ai redditi dichiarati nella più recente dichiarazione fiscale presentata rispetto al momento di deposito dell'istanza. Ne discende che il NN, alla data del 21/02/2018, epoca di deposito della sua richiesta, era tenuto ad attestare le sue condizioni reddituali sulla base della dichiarazione dei redditi presentata nel 2017 (relativa ai redditi del 2016), trattandosi dell'ultima dichiarazione utile prima della presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (salvo successivamente comunicare all'autorità giudiziaria eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'art. 79, lett. d), del TUSG); tanto non risulta essere stato fatto dall'imputato, il quale, secondo la ricostruzione fattuale dei giudici di merito – avallata dalla documentazione depositata in allegato al ricorso per cassazione - nella propria istanza ha dichiarato di convivere con altre tre persone e di avere percepito un reddito, non dichiarato, di € 3.000,00; con istanza che difettava del necessario requisito richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 79, lett. c) in rapporto all’art,.76, comma 1, TUSG, vale a dire di una attestazione del reddito complessivo determinato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF. 6 L'imputato, in sostanza, non ha dichiarato, come avrebbe dovuto, i redditi di cui alla dichiarazione IRPEF presentata nel 2017 (in relazione ai redditi conseguiti nel 2016), limitandosi ad attestare dei presunti redditi (non ancora dichiarati) per l'anno 2017. 5. Anche da una simile carenza dei dati reddituali autodichiarati dal prevenuto avrebbe quindi dovuto conseguire, secondo la puntuale disciplina di cui all'art. 79 lett. c) cit., la declaratoria di inammissibilità dell'istanza da parte del giudice. Ne consegue che la domanda era, ab origine e anche sotto tale profilo, giuridicamente inidonea a produrre effetti, non potendo l’autorità procedente concedere il patrocinio neppure in presenza di una dichiarazione reddituale veritiera ed esaustiva. In tale contesto, la falsità asseritamente contenuta nella dichiarazione reddituale risulta priva di qualsiasi incidenza causale, concreta o astratta, sull’iter valutativo dell’amministrazione, difettando il nesso di offensività tra la condotta e il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. In siffatta evenienza, la dichiarazione mendace non è idonea a realizzare l’evento tipico né a porre in pericolo l’interesse protetto, traducendosi in un comportamento penalmente irrilevante per difetto di tipicità sostanziale. Né può ravvisarsi una responsabilità penale sulla base di un’interpretazione meramente formale della fattispecie, dovendo il giudice verificare, in ossequio ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità, se la condotta sia concretamente riconducibile al nucleo essenziale del reato. Dovendosi, ulteriormente, sottolineare come tale conclusione non si ponga in contrasto con il citato arresto delle Sezioni Unite che, come sopra esposto, hanno rilevato che solo un’istanza ex ante ammissibile genera l’obbligo del giudice di decidere nel merito, con la conseguenza che, nel caso di specie, non può ravvisarsi quell’inganno potenzialmente suscettibile di attestare condizioni non corrispondenti a quelle previste dalla norma per l’ammissione al beneficio (così come precisato in altro passaggio della motivazione del relativo arresto). 6. Deve pertanto affermarsi che, quando l’istanza di ammissione al patrocinio sia presentata in relazione a procedimenti o reati per i quali il beneficio è normativamente escluso ovvero sia priva del requisito previsto dall’art.79, lett.c), TUSG, la falsità eventualmente contenuta nella dichiarazione reddituale non integra il delitto di cui all’art. 95 TUSG, trattandosi di falso inidoneo, privo di attitudine a incidere sul procedimento amministrativo e, conseguentemente, non penalmente rilevante. 7 7. Da tali considerazioni, consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto, attesa la carenza dell’elemento oggettivo del reato contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così è deciso, 05/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IL RI ND NT
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa il 25/11/2021 dal Tribunale di Paola, con la quale MA NN era stato giudicato responsabile del reato previsto dall’art.95, in relazione all’art.76, comma primo, del T.U. emesso con d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG); commesso per avere, in procedimento pendente di fronte al Tribunale di Paola, con istanza depositata il 02/02/2018, falsamente dichiarato di essere titolare di un reddito complessivo familiare di € 3.000,00, essendo invece risultata la sussistenza di un reddito, imputabile al complessivo nucleo familiare, pari a € 22.802,00, superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, condotta aggravata dall’avvenuta concessione del beneficio;
reato in relazione al quale il Tribunale procedente lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed € 200,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla predetta aggravante. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17271 Anno 2026 Presidente: NT ND Relatore: RI IL Data Udienza: 05/05/2026 2 In motivazione, la Corte ha esposto che il giudice di primo grado aveva valorizzato gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in ordine alla misura del reddito reale dell’imputato, specificamente riconducibile ai redditi derivanti dall’esercizio di un’attività commerciale. La Corte ha rigettato il motivo di appello tendente a sostenere l’assenza dell’elemento oggettivo – derivante dalla assunta originaria inammissibilità dell’istanza in quanto riferita a reati previsti dal d.lgs. n.74/2000 – sulla base del dato rappresentato dalla presentazione di una dichiarazione risultata inveritiera, sulla scorta del quale non poteva in alcun modo escludersi, in riferimento al contenuto del motivo di appello, il necessario elemento soggettivo. Ha altresì ritenuto che la gravità della condotta fosse ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen.. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MA NN, tramite il proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 91, 95, 86 e 79 del TUSG - la violazione di legge in riferimento all’insussistenza del reato derivante dall’inidoneità della condotta. Ha argomentato che i giudici di merito non avrebbero considerato che l’istanza di ammissione era inammissibile in quanto presentata per un reato non suscettibile di consentire l’ottenimento del beneficio e in quanto non indicante il reddito emergente dall’ultima dichiarazione;
ha quindi dedotto che solo una falsità in dichiarazione ammissibile poteva ritenersi idonea a concretizzare il delitto contestato. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il carattere apparente o contraddittorio della motivazione in riferimento all’argomentazione difensiva, sviluppata nel relativo motivo di appello, inerente all’irrilevanza penale della condotta per inidoneità dell’azione. A tale proposito, premetteva che il motivo suddetto si incentrava sull’elemento oggettivo del reato ascritto e non su quello soggettivo, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale;
esponendo come, quindi, il giudice di appello non si sarebbe confrontato con la doglianza difensiva, con cui era stata contestata la valenza penale dell’accertamento induttivo compiuto dall’Agenzia delle Entrate a fronte della carenza della presentazione dell’ultima dichiarazione annuale. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza assoluta di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato ascritto. 3 Ha argomentato che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare la censura in base alla quale, non avendo l’imputato presentato alcuna dichiarazione dei redditi, non potesse avere agito con la coscienza e volontà di affermare il falso, con conseguente carenza del necessario elemento soggettivo, quanto meno sotto la forma del dolo generico. 2.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell’art.131-bis cod.pen.. Ha dedotto che il riferimento alla assunta gravità della condotta doveva ritenersi omissivo, non avendo la Corte valutato l’elemento rappresentato dall’effettiva attitudine ingannatoria dell’azione. 2.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’erronea applicazione degli artt.157 e 161 cod.pen., per omessa rilievo della intervenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla sentenza di appello. Ha esposto che, alla fattispecie in esame, si applicava il termine di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi, spirato il 02/08/2025 e, quindi, anteriormente all’emissione della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha ritenuto fondato – con valenza assorbente - il primo motivo di ricorso, con conseguente richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, deve essere esaminato il quinto motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto che il reato ascritto si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione alla data del 02/08/2025, anteriormente rispetto alla pronuncia della sentenza di appello. Il motivo è infondato. Il reato contestato, difatti, è stato commesso – per effetto della presentazione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio – in data nella quale risultava applicabile ratione temporis la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103, riferita ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, secondo 4 un’interpretazione la cui legittimità è stata avallata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.38 del 23 marzo 2026). Ne consegue che, in ragione della sospensione per il periodo di un anno e sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado (ai sensi dell’art.159, comma 2, n.1), cod.pen., nel previgente testo), alla data di pronuncia della sentenza di appello i termini massimi di prescrizione non erano ancora maturati. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l’irrilevanza penale del fatto in quanto contestato in relazione a condotta ex ante inidonea a essere valutata ai fini dell’ammissione al beneficio, è fondato;
con logico assorbimento dell’esame degli ulteriori motivi. Va premesso che il delitto previsto dall’art. 95 del TUSG punisce le false indicazioni o le omissioni contenute nella dichiarazione sostitutiva richiesta per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, purché la condotta sia assistita dal dolo generico e sia dotata di idoneità, almeno astratta, a incidere sul procedimento amministrativo di verifica delle condizioni di ammissibilità del beneficio. Difatti, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la fattispecie in questione tutela non soltanto l’erogazione della spesa pubblica, ma anche l’interesse dell’amministrazione alla veridicità delle autocertificazioni, sicché la falsità non può ritenersi penalmente irrilevante per il solo fatto che, in concreto, il beneficio sarebbe comunque spettato;
peraltro, come chiarito nella motivazione del medesimo arresto, “la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt. 95 - 79 lett. c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio (art. 96/1° co.), perché solo l'istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato” (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 – 01). 3. La giurisprudenza di questa Corte, quindi, ha poi progressivamente precisato che la configurabilità del reato postula che la dichiarazione mendace sia dotata di una effettiva capacità lesiva o quantomeno di una idoneità astratta a produrre l’evento tipico, dovendosi escludere la rilevanza penale delle condotte che risultino del tutto inidonee a incidere sul procedimento di ammissione. In particolare, è stato rilevato che, nella specifica ipotesi in cui l’istanza – pur contenendo dati non veritieri - avrebbe dovuto essere dichiarata fin dall'inizio inammissibile, il fatto non assume rilevanza penale rispetto alla specifica falsità oggetto di contestazione, trattandosi di falso inidoneo a determinare un inganno potenziale nei confronti dell'Autorità giudiziaria e non tale da concretizzare la 5 condotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice (in termini, Sez.4, n.49154 del 18 luglio 2017, n.m.). In ciò dovendosi anche fare riferimento alla definizione, costante nella giurisprudenza di questa Corte, del “falso innocuo” come quello ravvisabile nei casi in cui l'infedele attestazione (nella materia, attinente a quella di specie, del falso ideologico) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453 – 01; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812 – 01). 4. Orbene, nel caso di specie, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato risulta presentata in un procedimento penale avente ad oggetto reati tributari, per i quali la disposizione applicabile ratione temporis – ovvero l’art.91 del TUSG nel testo antecedente alla modifica introdotta con il d.lgs. 7 marzo 2019, n.24 - prevedeva l’esclusione dell’ammissione al beneficio. Mentre, d’altra parte, la condotta del prevenuto si pone al di fuori del paradigma tipico del reato in contestazione anche sotto altro profilo, atteso che la disposizione incriminatrice punisce la falsità nella dichiarazione sostitutiva di certificazione in relazione, fra l'altro, all'attestazione della sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, secondo le modalità indicate nell'art. 76 TUSG. e quindi con riferimento ai redditi dichiarati nella più recente dichiarazione fiscale presentata rispetto al momento di deposito dell'istanza. Ne discende che il NN, alla data del 21/02/2018, epoca di deposito della sua richiesta, era tenuto ad attestare le sue condizioni reddituali sulla base della dichiarazione dei redditi presentata nel 2017 (relativa ai redditi del 2016), trattandosi dell'ultima dichiarazione utile prima della presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (salvo successivamente comunicare all'autorità giudiziaria eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'art. 79, lett. d), del TUSG); tanto non risulta essere stato fatto dall'imputato, il quale, secondo la ricostruzione fattuale dei giudici di merito – avallata dalla documentazione depositata in allegato al ricorso per cassazione - nella propria istanza ha dichiarato di convivere con altre tre persone e di avere percepito un reddito, non dichiarato, di € 3.000,00; con istanza che difettava del necessario requisito richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 79, lett. c) in rapporto all’art,.76, comma 1, TUSG, vale a dire di una attestazione del reddito complessivo determinato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF. 6 L'imputato, in sostanza, non ha dichiarato, come avrebbe dovuto, i redditi di cui alla dichiarazione IRPEF presentata nel 2017 (in relazione ai redditi conseguiti nel 2016), limitandosi ad attestare dei presunti redditi (non ancora dichiarati) per l'anno 2017. 5. Anche da una simile carenza dei dati reddituali autodichiarati dal prevenuto avrebbe quindi dovuto conseguire, secondo la puntuale disciplina di cui all'art. 79 lett. c) cit., la declaratoria di inammissibilità dell'istanza da parte del giudice. Ne consegue che la domanda era, ab origine e anche sotto tale profilo, giuridicamente inidonea a produrre effetti, non potendo l’autorità procedente concedere il patrocinio neppure in presenza di una dichiarazione reddituale veritiera ed esaustiva. In tale contesto, la falsità asseritamente contenuta nella dichiarazione reddituale risulta priva di qualsiasi incidenza causale, concreta o astratta, sull’iter valutativo dell’amministrazione, difettando il nesso di offensività tra la condotta e il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. In siffatta evenienza, la dichiarazione mendace non è idonea a realizzare l’evento tipico né a porre in pericolo l’interesse protetto, traducendosi in un comportamento penalmente irrilevante per difetto di tipicità sostanziale. Né può ravvisarsi una responsabilità penale sulla base di un’interpretazione meramente formale della fattispecie, dovendo il giudice verificare, in ossequio ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità, se la condotta sia concretamente riconducibile al nucleo essenziale del reato. Dovendosi, ulteriormente, sottolineare come tale conclusione non si ponga in contrasto con il citato arresto delle Sezioni Unite che, come sopra esposto, hanno rilevato che solo un’istanza ex ante ammissibile genera l’obbligo del giudice di decidere nel merito, con la conseguenza che, nel caso di specie, non può ravvisarsi quell’inganno potenzialmente suscettibile di attestare condizioni non corrispondenti a quelle previste dalla norma per l’ammissione al beneficio (così come precisato in altro passaggio della motivazione del relativo arresto). 6. Deve pertanto affermarsi che, quando l’istanza di ammissione al patrocinio sia presentata in relazione a procedimenti o reati per i quali il beneficio è normativamente escluso ovvero sia priva del requisito previsto dall’art.79, lett.c), TUSG, la falsità eventualmente contenuta nella dichiarazione reddituale non integra il delitto di cui all’art. 95 TUSG, trattandosi di falso inidoneo, privo di attitudine a incidere sul procedimento amministrativo e, conseguentemente, non penalmente rilevante. 7 7. Da tali considerazioni, consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto, attesa la carenza dell’elemento oggettivo del reato contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così è deciso, 05/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IL RI ND NT