Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10115
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Sentenza 25 luglio 2001

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Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito in conseguenza dell'intervenuta formazione del giudicato ovvero per il decorso del termine prescrizionale o decadenziale. Ne consegue che, anche in sede di giudizio per cassazione, nell'ipotesi in cui risulti ancora controverso un aspetto della vicenda processuale sul quale sia intervenuta una sentenza di illegittimità costituzionale (nella specie, la validità o meno di una notifica a mezzo posta effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998, nella parte in cui non prevedeva che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il plico e di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza delle persone sopra menzionate, venisse data notizia del compimento delle formalità descritte e del deposito del plico ai destinatari con raccomandata con avviso di ricevimento), la mancata formazione del giudicato sul punto impone l'applicazione del principio espresso con la sentenza stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10115
    Data del deposito : 25 luglio 2001

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