Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 1
Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito in conseguenza dell'intervenuta formazione del giudicato ovvero per il decorso del termine prescrizionale o decadenziale. Ne consegue che, anche in sede di giudizio per cassazione, nell'ipotesi in cui risulti ancora controverso un aspetto della vicenda processuale sul quale sia intervenuta una sentenza di illegittimità costituzionale (nella specie, la validità o meno di una notifica a mezzo posta effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998, nella parte in cui non prevedeva che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il plico e di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza delle persone sopra menzionate, venisse data notizia del compimento delle formalità descritte e del deposito del plico ai destinatari con raccomandata con avviso di ricevimento), la mancata formazione del giudicato sul punto impone l'applicazione del principio espresso con la sentenza stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10115 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. PASQUALE REALE - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AV LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLLATINA 234, presso l'avvocato CATINI F., rappresentata e difesa dall'avvocato FEDOZZI FRANCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SICHEL FERDINANDO e DE SIMONI CARLO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESSIONE DI PADOVA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 48/98 del ET di PADOVA, depositata il 17/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Fedozzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Lo Sardo, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 21 della Legge 689/81 e depositato in data 24.10.1995 LE FA proponeva opposizione avanti al ET di Padova avverso cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa inflitta per presunta violazione al codice della strada che sarebbe stata compiuta il 12.3.1991, sostenendo:
- la mancata notifica del verbale di contestazione nonché l'inesistenza o l'omessa notifica dell'ordinanza - ingiunzione del Prefetto;
- la nullità della cartella per mancanza di motivazione, non essendo stati richiamati i precedenti atti ai sensi dell'art. 480 C.P.C.;
- prescrizione dell'illecito amministrativo;
- decadenza del diritto alla riscossione per essere stato il ruolo emesso oltre il termine previsto dall'art. 17 D.P.R. 602/73. Si costituiva il Comune di Padova, producendo la notifica del verbale di accertamento, contestando i rilievi dell'opponente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva anche la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. SE.RI.T., sostenendo la ritualità del procedimento e la validità della cartella esattoriale.
All'esito del giudizio il ET con sentenza del 12.2/17.3.1998 rigettava il ricorso relativamente ai motivi riguardanti la mancata notificazione della violazione amministrativa in quanto infondato in base alla documentazione prodotta e lo dichiarava inammissibile in relazione agli altri motivi, dovendosi escludere l'applicabilità del rimedio di cui alla Legge 689/81 per contestare la cartella esattoriale per vizi propri od afferenti alla fase della riscossione e trovando invece applicazione gli artt. 53 e 55 D.P.R. 602/73. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione LE FA, deducendo due motivi di censura.
Resiste con controricorso il Comune di Padova.
Essendo stata con il primo motivo di ricorso sollevata questione di giurisdizione, la causa veniva rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte che con sentenza n. 1122/00 dichiaravano inammissibile il ricorso nella parte in cui la sentenza ha pronunciato su opposizione all'esecuzione nonché la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi, cassando e rinviando per questa parte al Tribunale di Padova. Rimetteva per il resto gli atti al Primo Presidente per il prosieguo del giudizio avanti alla sezione semplice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Affermata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1122/00 la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione alla richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria avanzata dall'esattore in materia non tributaria e disposta dalla stessa sentenza la rimessione degli atti al Tribunale di Padova relativamente alla parte dell'opposizione configurabile come opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta per censurare la regolarità formale del titolo (dopo aver dichiarato inammissibile la parte integrante gli estremi dell'opposizione all'esecuzione perché soggetta ad appello), rimane da verificare la doglianza, dedotta con il secondo motivo di ricorso, riguardante l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione o dell'ordinanza-ingiunzione la cui tutela, inquadrabile nell'ambito della Legge 689/81, può essere esercitata anche avverso la cartella esattoriale quando in precedenza sia mancato il momento di garanzia in conseguenza del denunciato vizio.
Con il secondo motivo infatti la ricorrente denuncia violazione dell'art. 8 della Legge 890/82 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Lamenta che il ET abbia ritenuto rituale la notifica del verbale di accertamento effettuata per posta tramite compiuta giacenza nonostante la Corte Costituzionale con sentenza n. 346/98 avesse dichiarato illegittime le notifiche eseguite con tali forme. La censura è fondata.
Il ET ha ritenuto privo di fondamento il motivo attinente l'omessa notifica del verbale di accertamento, senza fornire però alcuna precisazione nemmeno in ordine alle modalità con cui essa è avvenuta.
Comunque, è pacifico fra le parti che la notificazione è avvenuta a mezzo del servizio postale con le modalità previste dall'art. 8 comma 2 della Legge 890/82, vale a dire con deposito nell'ufficio postale ed avviso lasciato nella cassetta personale della corrispondenza del destinatario.
Si pone quindi il problema dell'applicabilità nel caso in esame della pronuncia della Corte Costituzionale n. 346 del 23.9.1998, richiamata espressamente dalla ricorrente e che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 comma 2 della Legge 890/82 nella parte in cui non prevede che in caso di assenza del destinatario sia data al medesimo notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte.
orbene, in linea di principio le pronunce della Corte Costituzionale dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme di legge hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito in conseguenza dell'intervenuta formazione del giudicato ovvero per il decorso della prescrizione o della decadenza.
Pertanto nel giudizio di cassazione, qualora sia ancora controversa la regolarità della notifica, operata, sia pure precedentemente, secondo le modalità ritenute poi illegittime dalla richiamata sentenza per il mancato invio della raccomandata con avviso di ricevimento relativo al compimento delle prescritte formalità, la mancata formazione del giudicato sul punto impone l'applicazione del principio espresso con la sentenza medesima.
Non essendosi però il ET pronunciato sul punto, gli atti devono essere rimessi al giudice di rinvio che si uniformerà al principio accolto e che si individua nel Tribunale di Padova a seguito della soppressione dell'ufficio del ET disposta con D.Lgs. 19.2.1998 n. 51. Nè a tal fine può trovare applicazione l'art. 98 del D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 che ha attribuito al Giudice di Pace la competenza nei giudizi di opposizione di cui alla Legge 689/81, ad eccezione di alcune materie non rientranti però nel caso in esame, in quanto, non contenendo il D.Lgs. 507/99 disposizioni transitorie in ordine alla sua efficacia retroattiva, trova applicazione l'art. 5 C.P.C. novellato in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della decisione e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo". In tal senso del resto si sono espresse le Sezioni Unite ( 562/00).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Padova in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2001