Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5273 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 B . E N , ) E 1 E N 9 G O 9 I 1 A Z - P 1 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I 1 R - T D 1 S EPUBBLICA ITALIANA UFFICIO COPIE I 2 E G . E C L I R Richiesta copia studio 9 D 3 05273 402 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL SOLE 24 ORE U D I E dal Sig. E €per diritti € 1155 6 G T 4 N E CORT . E T || 12 APR. 2002 N S T . E T R S A I *SEZIONE PRIMA CIVILE IL CANCELLIERE ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.06784/99 Dott. VA OLLA Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron. 16103 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Ud. 18/12/01 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA ha pronunciato la seguente: OGGETTO:impugna zione sentenza SENTENZA giudice di pace sul ricorso proposto da: R.A.S. Assicurazioni, Agenzia di Fossano, CANCELLER elettivamente domiciliata in Roma, via S. Tommaso D'Aquino 116, presso l'avv. Adriano Castellano, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LI VA - intimato avverso la sentenza del giudice di pace di Fossano n.5 del 10/17.02.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 6/2569 2001 udienza del 18/12/01 dal Relatore Cons. G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo Dinanzi al giudice di pace di Fossano VA IA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 16.10.96, su richiesta della R.A.S. Ass.ni, per il pagamento della complessiva somma di lire 402.000, pari alla somma dei premi annui di due polizze: una relativa a rischi diversi auto, di lire 43.000, l'altra relativa a rischio malattie, di lire 359.000. L'IA, nel corso del giudizio, riconosceva di non aver dato tempestiva disdetta della polizza relativa ai rischi diversi auto;
assumeva invece di aver tempestivamente disdetto l'altra polizza. Il giudice di pace accoglieva l'opposizione relativa a questa seconda voce di credito, osservando che l'IA aveva dato la prova di aver spedito la disdetta con raccomandata, mentre la R.A.S. non aveva provato, come era suo onere, di non averla ricevuta e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava l'IA al pagamento di lire 43.000, con interessi legali moratori dalla data di scadenza del rateo (30.05.96) mentre dichiarava insussistente l'altro credito, condannando in conseguenza la R.A.S. alle spese del giudizio di opposizione. Contro tale sentenza, pronunciata il 10 e depositata il 17.02.98, ha proposto ricorso per cassazione la R.A.S. avanzando, con atto notificato il 01.04.99, tre motivi di censura. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione 2 برة Ai sensi dell'art. 113 cpc, il giudice di pace, nelle cause sino a concorrenza del valore di lire 2 milioni (☐ 1032,91), pronuncia secondo equità. In conseguenza, la decisione non può essere censurata per violazione di norme sostanziali, perché il giudizio d'equità sostitutiva non è tenuto a rispettarle, né per vizio di motivazione, ove questo non si risolva in assoluta mancanza o in mera apparenza (S.U. 716/99). Col primo motivo del ricorso si assume la violazione degli artt. 106 e 107 1.s. 1229/59 in relaz. all'art. 160 cpc, nonché vizio di motivazione. Assume il ricorrente che la citazione in opposizione è stata notificata ad opera di addetto all'ufficio notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) del tribunale di Cuneo mentre, in forza delle norme richiamate, avrebbe dovuto essere notificata da ufficiale giudiziario addetto alla Pretura circondariale di Cuneo, sezione di Fossano, salva autorizzazione in deroga del Presidente del tribunale. Da tale vizio deriva la nullità della citazione che la comparizione del convenuto vale a sanare solo con effetto ex nunc e quindi con salvezza della decadenza, ormai verificatasi perché l'opposizione non risultava proposta nel termine di legge. La censura di violazione di norma processuale è infondata. L'incompetenza dell' ufficiale giudiziario che ha effettuato la notifica comporta la nullità non della citazione ma della notifica, atto strumentale destinato ad assicurare la presenza della parte convenuta alla prima udienza dinanzi al giudice di pace. In conseguenza, poiché la parte R.A.S. è comparsa all'udienza fissata, la nullità della notifica era sanata, con effetto ex tunc, dal raggiungimento dello scopo (Cass. 1544/95; 3039/94; 10647/92). La 3 برة censura di vizio di motivazione è poi inammissibile, per il già rilevato limite alla censurabilità delle decisioni d'equità del giudice di pace. Col secondo motivo di censura si assume che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di norme sostanziali e processuali in relazione all'art. 2697 cc, nonché in contraddittorietà della motivazione. Assume la ricorrente che il giudice di pace ha errato affermando che la prova della disdetta era raggiunta con la prova della spedizione della raccomandata, dal momento che, ex art. 1334 cc, gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati. Ugualmente errato era addossare la prova della mancata ricezione alla assicurazione destinataria. Il motivo è inammissibile, perché l'asserito errore del giudice non attiene alla ripartizione dell'onere probatorio -sulla cui natura, sostanziale (Cass. 1247/00) o processuale, potrebbe sussistere qualche incertezza- ma alla valutazione delle prove raggiunte come idonee a soddisfare l'onere probatorio incombente alla parte (Cass. 11949/93) e quindi incensurabile ove la pronuncia sia d'equità. Col terzo motivo di censura si assume violato l'art. 246 cpc, nonché vizio di su due motivazione, per aver la sentenza impugnata basato la decisione deposizioni testimoniali -testi BR e RG sicuramente nulle perché entrambi i testi avevano un interesse tale da legittimare la loro partecipazione al processo: il OR, quale titolare di agenzia assicurativa concorrente e la BR quale sua dipendente;
il OR inoltre perché, quale mandatario, nella spedizione della disdetta, dell'IA, avrebbe potuito essere da questi chiamato in manleva. 4 برة Occorre premettere tre rilievi: anzitutto, contrariamente a quanto assume la ricorrente, il giudice di pace ha basato il proprio convincimento sulla sola deposizione BR e non su quella OR, che non viene quindi in discussione;
in secondo luogo, si può ritenere (anche se il ricorso, sul punto, nulla dice) che l'eccezione di incapacità sia stata tempestivamente sollevata, perché la sentenza impugnata precisa che la BR è "teste indifferente rispetto alle parti” in quanto la sua qualità di dipendente dell'INA Ass.ni non la rende portatrice di un interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, motivazione che induce a ritenere che l'eccezione sia stata sollevata. In terzo luogo, poiché per costante giurisprudenza il giudizio sulla capacità a deporre del teste è insindacabile in cassazione, se adeguatamente motivato (Cass. 151 e 1056/69; 1871/72; 61/73; 1133/74; 1369/89; 15526/00) si deve ritenere che sia possibile prospettare la censura sia come vizio di motivazione che come violazione di norma processuale. Sotto questo secondo profilo, l'unico che è ammissibile in questo giudizio, si deve rilevare che l'incapacità a deporre del dipendente -in cause nelle quali era parte il datore di lavoro è stata ripetutamente esclusa. A maggior ragione, quindi, deve essere esclusa nel caso in esame, nel quale il rapporto di dipendenza della BR riguardava una impresa estranea al giudizio, anche se, asseritamente, concorrente con la ingiungente R.A.S. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in quanto l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. برة Roma, 18 dicembre 2001 est CORTE SUBDEMA DI CORSATIONS Prima Depos 2 APR 2002 il IL CANCELLIERE 6 Cof Presidente From Ph Angites BiancialAndrea O L 4 L 7 3 O . B N E ) , E 1 E 9 N C 9 O 1 I A - Z 1 P A 1 I - R 1 T D S 2 I E . G L C E I 9 R D 3 A U E I D 6 E G 4 T . E N T E N S T . E R T A S I (