Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2025, n. 37820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37820 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
37820-25
Composta da IA CH
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
RI CA NC RA AL ANNA RI AV GIOVANBATTISTA TONA
PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente -
Sent. n. sez. 3123/2025 CC - 06/11/2025 R.G.N. 24153/2025
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: Giudice Di Pace Di Novara Tribunale Di Novara
LL AD, nato Senegal il 14/03/1999
avverso l'ordinanza del 03/07/2025 del Giudice di Pace di Novara Udita la relazione svolta dal Consigliere NA MA AV;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Novara, dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine al capo di imputazione contestato a LL AD, tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 582 in relazione all'art. 577 cod. pen., sollevando conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione.
2. Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, invero, con sentenza emessa in data 13 novembre 2024, in accoglimento della eccezione della difesa, aveva dichiarato la propria incompetenza indicando il Giudice di Pace di Novara competente e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza;
individuava, il Tribunale, la competenza del reato contestato in quella esclusiva del Giudice di Pace ex art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, trattandosi di reato di lesioni commesse in danno del coniuge, quindi di soggetto previsto dall'art. 577, primo comma, cod. pen., rientranti quindi nella
lett. a) della citata disposizione normativa (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 821 del 14/12/2007).
3. Il Giudice di Pace, investito della cognizione del processo, solleva il conflitto di competenza evidenziando il diverso indirizzo della Corte di cassazione in considerazione anche delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 all'art. 582 cod. pen. per il delitto di lesioni personali volontarie intrafamiliari di cui all'art. 577, comma 1, n. 1, e comma secondo, cod. pen., con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 807 del 9/1/2024).
4. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Luigi Birritteri, ha concluso per la competenza del Tribunale di Novara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In rito va dichiarata l'ammissibilità del conflitto.
1.1. Ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. sussiste conflitto quando più giudici ordinari "prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto" e per Cass., Sez. 1, n. 2787 del 16/04/1997, [...], in tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo.
1.2. Ciò è avvenuto nel caso di specie, giacché sussiste il requisito della coesistenza di volontà contrastanti di due Giudici, ovvero il Tribunale Ordinario Penale di Novara in composizione monocratica ed il Giudice di Pace di Novara, di prendere la cognizione del medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento penale.
2. Nel merito il conflitto sollevato dal Giudice di Pace è fondato e deve dichiararsi la competenza del Tribunale.
2.1. Nel caso di specie, la decisione richiede l'analisi dell'assetto normativo della fattispecie penale di cui all'art. 582 cod. pen., anche nella forma aggravata. Soccorre in tal senso, la puntuale motivazione contenuta nella sentenza Corte di cassazione, Sez. 5, n. 40719/23, del 6/10/2023 che si riporta. "4.1.1. Nella disciplina anteriore all'avvento del d.lgs. n. 150 del 2022, l'art. 582 cod. pen. prevedeva, al primo comma, che «Chiunque cagiona ad alcuno una lesioni personale, dalla quale deriva una malattia del corpo e della mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» e, al secondo comma, che «Se la malattia
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ha durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11 octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa». La disposizione prevedeva dunque una regola (la procedibilità d'ufficio per le lesioni lievi: primo comma), un'eccezione a tale regola per le lesioni lievissime (la procedibilità a querela: secondo comma) e un'eccezione all'eccezione (la procedibilità d'ufficio per le lesioni lievissime aggravate dalle circostanze indicate dallo stesso secondo comma). La disciplina richiamata si armonizzava in modo lineare con quella in tema di competenza penale del giudice di pace. Invero, secondo la formulazione vigente (e non modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022) dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è attribuito alla competenza del giudice di pace il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. «limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente». Dunque, al giudice di pace era attribuita la cognizione delle lesioni lievissime procedibili a querela, ossia, le lesioni disciplinate dal secondo comma dell'art. 582 cod. pen., con esclusione delle fattispecie per le quali la medesima disposizione stabiliva la procedibilità d'ufficio e con le ulteriori eccezioni delineate dallo stesso art. 4, d.lgs. n. 274 del 2000. La disciplina in esame è stata sensibilmente incisa dalla sentenza n. 236 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 274 del 2000 e successive modificazioni nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., nonché, in via consequenziale, del medesimo art. 4 cit., nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen. Con la pronuncia del giudice delle leggi, dunque, il "catalogo" delle fattispecie di lesioni volontarie attribuite alla cognizione del giudice di pace si restringe ulteriormente, con l'esclusione da detto 'catalogo" anche dei casi di lesioni aggravate dalle circostanze indicate dalla sentenza n. 236 del 2018. In forza della pronuncia della Corte costituzionale, già prima della riforma dettata dal d.lgs. n. 150 del 2022 (e, come si vedrà, anche successivamente ad esso), rientrano nella competenza del tribunale "i reati consumati e tentati di lesioni personali anche
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lievissime quando commessi ai danni di tutte le categorie di persone elencate al primo comma n. 1 e al secondo comma dell'art. 577 cod. pen.» (Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023).
4.1.2. L'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022, ha modificato funditus l'art. 582 cod. pen., stabilendo che: 1) al primo comma, dopo le parole: è punito sono inserite le seguenti: <a querela della persona offesa,»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11- octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità». Per comodità di esposizione, si riporta il testo dell'art. 582 cod. pen., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022: in forza del primo comma, che detta la disciplina generale alla quale sono riconducibili tutte le fattispecie non disciplinate dal secondo comma, «Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, , a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni»; ai sensi del secondo comma, «Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11 octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità».
4.2. La novella, dunque, "capovolge", quanto al regime di procedibilità, il rapporto regola/eccezione, nel senso che la regola diviene la procedibilità a querela (primo comma), mentre l'eccezione diviene la procedibilità d'ufficio (secondo comma, anche qui con un "eccezione dell'eccezione").
4.2.1. Il d.lgs. n. 150 del 2022, tuttavia, non ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000 e da ciò consegue che, nel regime della novella, rientrano (recte, rientrerebbero) nella competenza del giudice di pace solo le fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 582 cod. pen. procedibili a querela in deroga alla regola generale della procedibilità d'ufficio cui ora è dedicato il secondo comma. Invero, poiché l'art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000 richiama in via esclusiva il secondo comma dell'art. 582 cod. pen. e poiché detta disposizione riguarda ora, di regola, le ipotesi di procedibilità d'ufficio, solo le eccezioni rispetto a tali ipotesi dovrebbero rimanere nella competenza del giudice di pace, ossia: a) le ipotesi di cui all'art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen.; b) le ipotesi di cui all'art. 577, secondo
comma, cod. pen.; le une e le altre, indipendentemente dalla durata della malattia (quindi anche oltre i 20 giorni, ma fermo il limite di cui all'art. 583). D'altra parte, che l'interpretazione del combinato disposto dell'art. 4, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 274 del 2000 e dell'art. 582 cod. pen. non possa prescindere dalla riformulazione della disposizione codicistica trova conferma nella natura formale (o mobile) del rinvio operato dall'art. 4 cit. (affermata autorevolmente dalla citata sentenza n. 236 del 2018 della Corte costituzionale), rinvio che, dunque, collega la disposizione rinviante a quella richiamata non solo nella formulazione attuale al momento del rinvio, ma anche in quelle succedutesi a seguito della sua modifica (come appunto per le modifiche dell'art. 582 cod. pen. introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022). Peraltro, come si è visto, anche per le due (residuali) ipotesi di lesioni volontarie indicate, non è ravvisabile la competenza del giudice di pace: - quanto all'ipotesi a) (art. 577, primo comma, n. 1), occorre richiamare la già citata sentenza n. 236 del 2018 della Corte costituzionale, che, come si è detto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, del codice penale, per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen.; nonché in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen.; - quanto all'ipotesi b) (art. 577, secondo comma, cod. peri.), l'art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000 esclude dalla competenza del giudice di pace le lesioni volontarie per i fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente. Dal mancato coordinamento tra le modifiche all'art. 582 cod. pen, e l'art. 4 d. lgs. n. 274 del 2000 (registrato anche in dottrina, che ha suggerito di porvi rimedio attraverso i decreti correttivi previsti dalla novella del 2022) deriva un assetto normativo in forza del quale nessuna ipotesi di lesioni volontarie rientra una volta in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022, nella competenza del giudice di pace.
3. In applicazione, pertanto, delle norme innanzi richiamate, ed atteso il reato contestato (delitto di cui agli artt. 582-585 in relazione all'art. 577 cod. pen.) competente a conoscere le lesioni cagionate da LL AD è il Tribunale di Novara cui vanno trasmessi gli atti.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Novara cui
dispone trasmettersi gli atti. Così deco il 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore
NA MA AV
EMA DI CASSE DA SE ON vate in Cancelieria eor 20/11/2025 FUNZIONARIO GRIDIARIO
Pou sa Car tente Veri
Il Presidente
AC CH