Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2002, n. 14615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14615 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
1 46 15 /0 2 REY UBBLICA ITALIANA R:G. n° 13822/99 Cron.34057 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 3806 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Ud. 17.1.2002 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Michele CANTILLO -Presidente - Presidente di sezione 66 Vincenzo CARBONE - 66 Giuseppe IANNIRUBERTO ->> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - Consigliere Richiesta copia studic 66 Giovanni PAOLINI dal Sig. IL SOLE 24 ORE 66 NT TE per dirit -> il 16 OTX. 2002 66 Giuseppe SABATINI IL CANCELLIERE 66 Enrico ALTIERI 66 Mario Rosario MORELLI -> 66 Giuseppe SALME' rel. ->>> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IL RO, domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Amatucci, per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente cons. Giuseppe Salmè 1 133/2002
contro
COMUNE di MONTECORVINO PUGLIANO, REGIONE CAMPANIA, intimati avverso la sentenza della corte d'appello di Salerno del 2 settembre 1998. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 17 gennaio 2002; sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Alberto Cinque che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo La regione Campania nel dicembre 1985 ha accolto la domanda di concessione di un contributo di £. 50.000.000, per la realizzazione di un progetto di investimenti per £. 300.000.000, avanzata da ZZ LL ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 34, avente ad oggetto la concessione di contributi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo e lo sviluppo dell'associazionismo economico tra medi e piccoli operatori commerciali. Il comune di Montecorvino Pugliano, delegato allo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi, ha disposto l'erogazione soltanto della somma di £. 11.000.000, restituendo alla regione la rimanente somma di £. 39.000.000, con la motivazione che l'interessato aveva dimostrato di avere sopportato solo un onere di £. 66.000.000. focons. Giusepappris N Il presidente del tribunale di Salerno, con decreto del 10 luglio 1987, ha ingiunto alla regione il pagamento della somma di £. 39.000.000, ma il tribunale di Salerno, adito con opposizione della regione, e nel contraddittorio con il comune chiamato in causa, con sentenza del 14 gennaio 1997, ha revocato il decreto stesso ritenendo che il giudice ordinario fosse privo di giurisdizione sulla domanda. La corte d'appello di Salerno ha confermato tale pronuncia osservando che la regione e il comune hanno in materia discrezionalità tecnica, la prima nella scelta degli esercizi ai quali assegnare i contributi, il secondo nel liquidare il contribuito, entro il limite massimo del 40 % dell'investimento, e nel controllare l'effettivo impiego del contributo concesso per le finalità di cui al progetto stesso. Per tale ragione (ma anche per l'accertata carenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c.) bene il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo. Avverso la sentenza del tribunale di Salerno il LL ZZ ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria. La terza sezione civile, alla quale il ricorso era stato assegnato, con ordinanza del 12 luglio 2001, ha rimesso gli atti al primo presidente per l'assegnazione a queste sezioni unite avendo rilevato che nel primo motivo di ricorso si prospetta una questione di giurisdizione. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, richiamando la sentenza di questa Corte n. 1483 del 1997, secondo la quale la sospensione o la revoca di contributi pubblici, A cons. Giuseppe Saimė 3 salvo che non avvenga in sede di autotutela o a seguito di accertamento della mancanza dei presupposti per la concessione, non è idonea a degradare la consistenza del diritto soggettivo nascente dalla concessione del contributo, afferma che il giudice ordinario ha la giurisdizione erroneamente negata dalla sentenza impugnata. Il motivo è fondato. E' costante orientamento di queste sezioni unite che il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche, vanta nei confronti della p.a. una posizione sia di interesse legittimo (se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio e se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale col pubblico interesse) sia di diritto soggettivo (in relazione alla fase di erogazione del contributo e in caso di ritiro della sovvenzione attraverso provvedimenti di revoca, decadenza, risoluzione per inadempimento del beneficiario 0 fatti sopravvenuti ostativi alla sovvenzione); conseguentemente rientra nella cognizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il pagamento integrale delle somme originariamente accordate quale sovvenzione (sez. unite 16221/2001, 183/2001, 554/2000, 758/1999, 57/1999). Peraltro, nella specie, essendo pacifico che il ricorrente era già stato ammesso al contributo, la riduzione dell'importo, che configura parziale revoca, poteva avvenire solo nell'esercizio dei poteri disciplinati dalla legge regionale n. 34 del cons. Greppe Salmè 4 1981, la quale, disponendo che "Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l'acquisizione dei beni risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso saraà ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata", esclude espressamente che l'amministrazione abbia un potere discrezionale in proposito. L'accoglimento del motivo relativo alla giurisdizione comporta l'assorbimento del secondo motivo di ricorso con il quale viene censurata l'affermazione della corte territoriale secondo la quale non sussistevano nella specie i requisiti per la pronuncia del decreto ingiuntivo, affermazione palesemente ultronea a fronte del dichiarato (ed erroneo) difetto di giurisdizione. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio al giudice di primo grado che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al tribunale di Salerno. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002, nella camera di consiglio delle sezioni unite givili. Il presidente L'estensor CANCELLIERD dovanni Giambattis IN DELLE ENTRATE ROMA 2 109T 129, 11 если 50 2002 4 4567 20,66 52551 149.77 Depositata in Cancello 149,77 15 OTT, 2002 00: # Judiziar IL CANCELLIERS cons. Giuseppe Salmè FAUGEAIN!) Glovany Sc enn