Sentenza 7 maggio 2014
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile, quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può essere oggetto della valutazione prevista dall'art. 238-bis, cod. proc. pen., imponendosi l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata, al fine di rivalutare nel merito la situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della pendenza del ricorso per cassazione, ferme restando le preclusioni processuali già formate. (Fattispecie in cui è stata annullata la sentenza di appello che, in riferimento alla separata posizione dell'imputato, definita con il rito abbreviato, aveva omesso di valutare il contenuto della sentenza di primo grado - nelle more divenuta irrevocabile - la quale aveva escluso nel procedimento principale, nei confronti di alcuni coimputati, la configurabilità del reato di associazione per delinquere e di alcuni reati-fine collegati con quelli oggetto di accertamento).
Commentario • 1
- 1. Produrre in Cassazione sentenze irrevocabili, quale valutazione? (Cass. 37650/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2024
L'utilizzo avanti la Corte di Cassazione delle sentenze con attestazione di irrevocabilità della Cancelleria sopravvenuta non è consistito nella effettuazione di valutazioni di merito ma consente, esclusivamente in punto di diritto, la presa d'atto circa la astratta applicabilità di una determinata fattispecie incriminatrice nel caso di specie. Quando venga meno, per effetto del passaggio in giudicato una pre-condizione della esistenza di un numero di associati pari almeno a tre non sarebbe mai possibile per il giudice dell'eventuale rinvio giungere a soluzione diversa dall'assoluzione per insussistenza del fatto, non essendo configurabile un'associazione per delinquere composta soltanto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2014, n. 38569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38569 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 07/05/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1341
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 25871/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L'IC NI N. IL 11/05/1959;
avverso la sentenza n. 1113/2009 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 09/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. Izzo G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo B) e per il rigetto nel resto.
Udito altresì per il ricorrente l'avv. Di Toro M., che si è riportato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 09/11/2012, la Corte di appello dell'Aquila in parziale riforma della sentenza - emessa, all'esito del giudizio abbreviato, il 13/10/2008 - con la quale il G.U.P. del Tribunale di Chieti dichiarava LLEF NT colpevole dei reati di associazione per delinquere (capo A) e bancarotta fraudolenta (capo B), ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di associazione per delinquere e ha rideterminato la pena per il residuo reato di bancarotta fraudolenta. Con riferimento a quest'ultimo reato, osserva la Corte di merito che l'imputato non spiega in alcun modo la ragione per la quale si spacciava per architetto quando era presente nel negozio di Canosa Sannita: è di tutta evidenza come l'imputato era presentato in tale veste per dare all'esterno l'apparenza di un vero e proprio negozio, ben organizzato e strutturato, mentre si trattava di un fittizio punto vendita che doveva servire da messa in scena nei confronti dei fornitori in danno dei quali era organizzata una grave manovra c.d. "bidone". A tale manovra l'imputato ha partecipato in modo fattivo anche nella successiva fase di dismissione dei beni acquistati per la rivendita sottocosto, come dimostrato dalla presenza nel magazzino di Tollo, ove la merce era trasferita e rivenduta a persone interessate, talora accompagnate dallo stesso imputato. Si è trattato quindi di una presenza fattiva dalla fase iniziale di apertura del finto negozio alla rivendita di fatto distrattiva, a nulla rilevando che l'imputato non abbia avuto diretti contatti con i fornitori o con i loro collaboratori.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello dell'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione LLEF NT, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - vizio di motivazione, prova omessa e travisata. La sentenza di primo grado ha fondato la responsabilità concorsuale del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta sulla ritenuta costante presenza del prevenuto nella fase di apertura del locale in Canosa Sannita (testi Angelini e Picciano) e nella presenza presso il magazzino in Tollo (teste Gagliardi Perla). L'atto di appello ha dettagliatamente contestato il travisamento della prova operato dal primo giudice, in quanto le dichiarazioni dei testi menzionati non offrono alcun riscontro circa il ruolo di LLEF NT, non indicando alcun comportamento causale del ricorrente rispetto alle imputazioni allo stesso ascritte ed essendosi limitati a rilevare che in qualche occasione si presentava in loco, ma mai è stato visto occuparsi dello scarico della merce arrivata, guidare i camion che portavano via i mobili, discutere con autisti e fornitori, accordarsi con i coimputati circa la destinazione della merce, etc..
Le argomentazioni introdotte con l'atto di appello trovavano ulteriore avallo nella sentenza (allegata al ricorso in copia conforme con attestazione di irrevocabilità) con la quale il Tribunale di Chieti, definendo il procedimento principale, ha condannato il solo RO AN (titolare della ditta fallita) per il reato di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice, assolvendo i coimputati dal reato associativo (perché il fatto non sussiste) e dal concorso in bancarotta (per non aver commesso il fatto), sentenza che conferma il grave vizio motivazionale (di prova omessa e/o travisata) in cui è incorso il giudice di appello. L'omessa pronuncia della Corte di merito rispetto alla prova costituita dalla sentenza del Tribunale di Chieti risulta decisiva con riguardo all'ipotesi associativa finalizzata anche alla bancarotta fraudolenta, laddove la sentenza impugnata ha ricollegato la responsabilità del ricorrente a un contesto criminale di tipo associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. È fondata la doglianza incentrata sull'omessa valutazione della sentenza del Tribunale di Chieti che ha definito il procedimento principale, restando assorbite le ulteriori censure. In premessa giova mettere in evidenza quanto segue: la sentenza del Tribunale di Chieti del 03/07/2012 relativa ai coimputati del ricorrente è stata acquisita al presente giudizio - nel corso dell'udienza del 09/11/2012 - priva dell'attestazione di irrevocabilità; copia conforme di detta sentenza, con l'attestazione di irrevocabilità relativa a tutti i coimputati tranne RO AN, è stata allegata al ricorso;
la sentenza, per quanto è qui di interesse, ha dichiarato non colpevoli tutti gli imputati per i capi A) e B), per quest'ultimo ad eccezione di RO AN, perché il fatto non sussiste, in relazione all'imputazione sub A), e per non aver commesso il fatto, in relazione all'imputazione sub B). Ciò premesso, nell'esame della doglianza occorre muovere dal principio di diritto, condiviso dal Collegio, in forza del quale nel giudizio di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile, quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può essere oggetto della valutazione prevista dall'art. 238 bis c.p.p., imponendo l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata, al fine di rivalutare nel merito la situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della pendenza del ricorso per cassazione, ferme restando le preclusioni processuali già formate (Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012 - dep. 23/01/2013, Capasso e altri, Rv. 254766).
Al lume del principio di diritto ricordato, deve rilevarsi che la sentenza del Tribunale di Chieti ha assolto tutti i coimputati del ricorrente dal reato di associazione per delinquere per insussistenza del fatto;
ha altresì assolto i coimputati dal reato di bancarotta sub B), ascritto anche a LLEF, condannando per tale reato (oltre che per un fatto di bancarotta semplice a lui ascritto) il solo RO AN. Ora, se è vero che per il reato associativo è stata pronunciata, nei confronti di LLEF, sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato e che per l'imputazione di bancarotta - per la quale sola il ricorrente ha visto la conferma della condanna intervenuta in primo grado - la sentenza del Tribunale di Chieti non ha escluso la sussistenza del fatto (affermando che lo stesso è stato commesso dal solo RO e non dai coimputati), la necessità di una valutazione nel merito, alla luce di tale sentenza, della situazione probatoria emersa nel giudizio nei confronti di LLEF deriva dalla ratio decidendi della pronuncia della Corte di appello dell'Aquila oggi impugnata: la Corte di merito, infatti, ha sottolineato come l'inquadramento della condotta di LLEF in un contesto criminale più ampio, di tipo associativo, sia desumibile dalla stessa tipologia di bancarotta organizzata da RO, che necessita della stabile partecipazione di più persone che devono svolgere i vari ruoli di organizzatori dei punti vendita, acquirenti della merce, rivenditori della stessa sotto costo. La specifica configurazione del reato fallimentare delineata, nel caso di specie, dalla sentenza impugnata richiede, dunque, un riesame di merito alla luce della valutazione della sentenza del Tribunale di Chieti.
La Corte di appello, pur avendo acquisito la sentenza indicata (ancorché priva della attestazione di irrevocabilità), ne ha omesso l'esame, esame oggi comunque imposto, per un verso, dalla (pur parziale) irrevocabilità dedotta dinanzi a questa Corte e, per altro verso, dal peculiare atteggiarsi del rapporto tra la ricostruzione del reato di bancarotta prospettata, nel giudizio nei confronti dell'odierno ricorrente, dalla sentenza impugnata e le irrevocabili statuizioni di cui alla più volte citata sentenza del Tribunale di Chieti.
La sentenza della Corte di appello dell'Aquila, pertanto, deve essere annullata limitatamente al capo B), con rinvio per nuovo esame alla competente Corte di appello indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B) con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, 7 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2014