CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 12678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12678 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO RD, nato in [...] il [...] avverso il decreto del 22/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, FELICETTA MARINELLI, la quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnato decreto, con rinvio per nuovo esame dell'istanza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12678 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il decreto in epigrafe la Presidente del Tribunale di sorveglianza di BR ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 0.P., presentata da ER OC, rilevando che l'istante non aveva dichiarato o eletto domicilio, come previsto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto con Legge n. 438 del 2001, requisito assistito dalla sanzione di inammissibilità. 2. Avverso tale decreto il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen. È stata allegata al ricorso l'istanza del OC contenente nell'incipit l'elezione di domicilio a Castel Mella (BS), via Monet n. 35, così da soddisfare il requisito richiesto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnato decreto, con rinvio per nuovo esame dell'istanza. 4. Il ricorso è fondato. 4.1. La norma evocata a fondamento della declaratoria di inammissibilità è di chiara interpretazione letterale, imponendo al condannato non detenuto che avanzi istanza di una misura alternativa alla detenzione (o di altro provvedi- mento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza), l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, ed in tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, specificando che tale obbligo sussiste anche se l'istanza è presentata dal difensore (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720). 4.2. Nella specie, si osserva che l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, sottoscritta direttamente dal condannato, contiene nella prima riga l'elezione di domicilio. Pertanto, risulta adempiuto il requisito di ammissi- bilità dell'istanza prescritto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., con modalità che non ammette equipollenti. 4.3. Questione diversa e successiva sarà quella di verificare la situazione di effettiva irreperibilità del OC, costituente causa ostativa all'applicazione e all'esecuzione di misure alternative, come ha rilevato l'impugnato decreto. Invero, l'esistenza di un domicilio eletto, pur consentendo la regolare notifica degli atti, non comporta necessariamente l'effettiva reperibilità del domiciliato. Questa è, invece, indispensabile ai fini dell'applicazione della misura 2 Il Presidente dell'affidamento in prova al servizio sociale, che postula un contatto diretto fra la persona fisica dell'interessato e il servizio sociale (Sez. 1, n. 3256 del 13/05/1996, Stevanovic, Rv. 205485). Ne consegue che l'irreperibilità del condannato ben può essere valutata in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale comportamento si pone in netto contrasto con le finalità proprie di detto istituto (Sez. 1, n. 811 del 07/02/1996, Marinkovic, Rv. 204015). 5. In conclusione, il decreto di inammissibilità de plano deve essere annullato senza rinvio, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'esame dell'istanza di misura alternativa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendosi la trasmis- sione degli atti al Tribunale di sorveglianza di BR per l'ulteriore corso. Così deciso il 14 febbraio 2023
lette le conclusioni del Procuratore generale, FELICETTA MARINELLI, la quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnato decreto, con rinvio per nuovo esame dell'istanza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12678 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il decreto in epigrafe la Presidente del Tribunale di sorveglianza di BR ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 0.P., presentata da ER OC, rilevando che l'istante non aveva dichiarato o eletto domicilio, come previsto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto con Legge n. 438 del 2001, requisito assistito dalla sanzione di inammissibilità. 2. Avverso tale decreto il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen. È stata allegata al ricorso l'istanza del OC contenente nell'incipit l'elezione di domicilio a Castel Mella (BS), via Monet n. 35, così da soddisfare il requisito richiesto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnato decreto, con rinvio per nuovo esame dell'istanza. 4. Il ricorso è fondato. 4.1. La norma evocata a fondamento della declaratoria di inammissibilità è di chiara interpretazione letterale, imponendo al condannato non detenuto che avanzi istanza di una misura alternativa alla detenzione (o di altro provvedi- mento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza), l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, ed in tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, specificando che tale obbligo sussiste anche se l'istanza è presentata dal difensore (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720). 4.2. Nella specie, si osserva che l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, sottoscritta direttamente dal condannato, contiene nella prima riga l'elezione di domicilio. Pertanto, risulta adempiuto il requisito di ammissi- bilità dell'istanza prescritto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., con modalità che non ammette equipollenti. 4.3. Questione diversa e successiva sarà quella di verificare la situazione di effettiva irreperibilità del OC, costituente causa ostativa all'applicazione e all'esecuzione di misure alternative, come ha rilevato l'impugnato decreto. Invero, l'esistenza di un domicilio eletto, pur consentendo la regolare notifica degli atti, non comporta necessariamente l'effettiva reperibilità del domiciliato. Questa è, invece, indispensabile ai fini dell'applicazione della misura 2 Il Presidente dell'affidamento in prova al servizio sociale, che postula un contatto diretto fra la persona fisica dell'interessato e il servizio sociale (Sez. 1, n. 3256 del 13/05/1996, Stevanovic, Rv. 205485). Ne consegue che l'irreperibilità del condannato ben può essere valutata in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale comportamento si pone in netto contrasto con le finalità proprie di detto istituto (Sez. 1, n. 811 del 07/02/1996, Marinkovic, Rv. 204015). 5. In conclusione, il decreto di inammissibilità de plano deve essere annullato senza rinvio, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'esame dell'istanza di misura alternativa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendosi la trasmis- sione degli atti al Tribunale di sorveglianza di BR per l'ulteriore corso. Così deciso il 14 febbraio 2023