CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2023, n. 26753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26753 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GO SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso uditi i difensori: L'avv. MEYER ALDO conclude come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;
L'avv. BRIGANTI FABRIZIO insiste nell'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 26753 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 11/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 novembre 2020 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia AS IN, avendolo ritenuto responsabile: a) del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, nella qualità di concorrente morale, a ridosso del fallimento della Nuova MGT s.r.I., dichiarato in data 29 aprile 2015, distratto la somma corrispondente al corrispettivo della fornitura, da parte di Tecso Import s.r.I., amministrata da RA Samnnarchi, di beni di nessun valore commerciale e comunque estranei al ciclo produttivo della stessa Nuova MGT s.r.I.; somma, infine, utilizzata, dopo vari passaggi, per costituire una nuova società, la Mac Lift s.r.I., destinata a proseguire la medesima attività della Nuova MGT s.r.I.; b) del delitto di autoriciclaggio, in relazione al trasferimento, da parte del AM, su indicazione dell'IN, della somma di 12.400,00 euro, facente parte del corrispettivo della fornitura della quale s'è detto, in favore della MI Lda, che avrebbe poi provveduto a ritrasferirla a IV NO e RI NO, al fine di finanziare l'attività imprenditoriale della nuova società della quale s'è detto. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo - che investe anche l'ordinanza dibattimentale del 6 giugno 2017 e la conseguente acquisizione del materiale informatico estrapolato presso la sede di Tecso Import s.r.l. - si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che la conclusione della Corte territoriale, secondo la quale non è qualificabile come perquisizione informatica l'operazione di back up effettuata sul computer di RA AM, in relazione ai flussi informatici della posta elettronica, contrasta con il tenore del decreto di perquisizione e sequestro notificato tanto al ricorrente che al Samnnarchi;
b) che la scelta dell'indagato di ottemperare all'invito rivoltogli ex art. 248 cod. proc. pen. non può condurre a privarlo delle garanzie poste a salvaguardia della genuina acquisizione probatoria;
c) che dal verbale delle operazioni eseguite dalla p.g. emergeva, secondo quanto tempestivamente eccepito, la violazione dell'art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen., dal momento che la riproduzione dei dati su cd non riscrivibili messi a disposizione del AM non era idonea a garantire la genuinità di quanto acquisito e l'identità tra quest'ultimo e il supporto originale. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando che la Corte territoriale, chiamata a valutare il contributo concorsuale dell'IN quale mero istigatore morale, aveva del tutto trascurato 1 di considerarne il ruolo meramente commerciale, dimostrato dall'accordo di servizi tra l'IN e la MI Lda, legata da un'intesa di collaborazione con la Tecso Import s.r.I., così come di apprezzare il fatto che l'IN aveva una conoscenza estremamente superficiale dei signori NO. In definitiva, l'IN si era limitato a svolgere attività di intermediazione commerciale tra i protagonisti della cessione delle 103 fusioni sferoidee in ghisa, senza fornire alcun contributo all'evento distrattivo, peraltro di portata irrisoria rispetto al passivo fallimentare accertato. Si aggiunge: a) che l'estraneità della commessa all'attività caratteristica della fallita rappresentava il risultato di una valutazione di merito che non competeva ad una figura commerciale esterna all'organigramma aziendale;
b) che la sollecitazione alla corresponsione del pagamento, promanante dall'IN, si collocava al di fuori del perimetro sanzionato, esprimendo un mero post factum. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, denunciando un difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, per avere la Corte d'appello, a fronte dell'impossibilità di operare un rassicurante scrutinio del contestato contributo morale, valorizzato un concorso materiale, che era stato escluso dal Tribunale. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo B), per avere la Corte territoriale omesso di considerare che dall'atto costitutivo della MI Lda, munito di apostille e relativa traduzione, emergeva l'assoluta estraneità dell'IN rispetto alla governance della società. In tale contesto, il trasferimento della modesta somma di euro 12.400,00 effettuato dal primo in favore della seconda, era attività contrattualmente imposta. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla confermata durata delle pene accessorie fallimentari. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del giorno 11 aprile 2023 si è svolta la trattazione orale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen., invocato dal ricorrente, dispone che, quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta 2 la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. La previsione, come reso palese dal tenore letterale, si occupa della conservazione dei dati originali, laddove la questione che il ricorrente solleva investe l'attendibilità del dato acquisito. In realtà, il complesso sistema di regole concernente l'acquisizione di dati informatici non si esaurisce nella previsione invocata ed è stato oggetto di puntuale analisi da parte di Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01, le quali, dopo avere ripercorso il contenuto della regolamentazione legislativa, si sono, in particolare, occupate dell'art. 260, comma 2, cod. proc. pen. Esso dispone che l'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti;
quando si tratta di dati informatici, la norma stabilisce che la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria. Ora, Sez. U Andreucci hanno chiarito che se, in generale, l'acquisizione e la conservazione del dato informatico devono assicurare la possibilità di successive analisi nello stato e nelle condizioni nelle quali esso si trovava all'interno del sistema attraverso la creazione, appunto, di un clone", può, tuttavia, verificarsi l'ipotesi in cui tale necessità non sia avvertita, essendo sufficiente la mera copia del contenuto del dato informatico mediante estrapolazione dello stesso in una copia priva delle suddette caratteristiche. Tale è appunto il caso di specie, nel quale ciò che assumeva rilievo era appunto l'acquisizione dei documenti presenti nei sistemi informatici e che sono stati copiati dal AM su due cd non riscrivibili anziché essere stampati. Per queste ragioni, come emerge dal "verbale di operazioni compiute" del 2 dicembre 2015, prodotto come allegato al ricorso, "i verbalizzanti non hanno proceduto alle attività di perquisizione". Il fatto che l'acquisizione abbia riguardato i documenti consegnati dallo stesso AM non fa certamente venir meno l'interesse alla rigorosa verifica della genuinità del dato destinato ad essere utilizzato ai fini della decisione, ma colloca la protezione di siffatto interesse in un ambito regolamentare diverso da quello invocato dal ricorrente. Proprio perché la valutazione investe il contenuto del dato e la sua genuinità si pone l'esigenza non di applicare norme finalizzate, nei termini appena ricordati, ad assicurare la possibilità di successive analisi dello 3 stato e delle condizioni nelle quali esso si trovava all'interno del sistema, ma di verificare l'idoneità del documento a dimostrare fatti rilevanti per il giudizio. In tale contesto, la mancata contestazione di una alterazione del contenuto della corrispondenza elettronica utilizzata ai fini del decidere giustifica le conclusioni della Corte territoriale che, come si vedrà nell'esame dei motivi successivi, ha tratto da tali comunicazioni la dimostrazione del ruolo di "regista" dell'intera operazione da parte dell'IN. 2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Essi sono inammissibili per assenza di specificità e per manifesta infondatezza. Sotto il primo profilo, il secondo motivo, in particolare, reitera la prospettazione difensiva del ruolo di mero intermediario dell'IN, mosso semplicemente dal proprio interesse economico a massimizzare il profitto della sua personale attività. Esso però non si confronta specificamente con la messe di risultanze istruttorie e di considerazioni logiche dai giudici di merito che, dalle dichiarazioni di RI NO e del AM, confermate dall'attivismo operativo dell'IN - quale emerge anche dalle comunicazioni elettroniche -, hanno tratto la razionale conferma che sia stato proprio quest'ultimo a organizzare l'intera operazione finalizzata a indirizzare le risorse della Nuova MGT s.r.l. sulla società di nuova costituzione, sempre riconducibile ai NO e destinata a proseguire l'attività della prima. In particolare, RI NO ha riferito di aver parlato con l'IN delle pesanti difficoltà nelle quali si trovava la Nuova MGT s.r.I., come pure del progetto di continuare l'attività con altra società, e di essere stato indirizzato proprio dal secondo verso la Tecso Import s.r.I.: scelta che ha senso solo nella prospettiva non di realizzare un affare che avrebbe garantito la continuità della prima società ma di conseguire l'obiettivo di un "nuovo inizio", appunto con la Mac Lift s.r.l. Ciò si desume non solo dalla correlazione delle dichiarazioni del NO, ma soprattutto dal logico rilievo della Corte territoriale, secondo cui l'IN, esperto mediatore del settore commerciale di riferimento e operante negli stessi locali della società che aveva inizialmente ordinato le 103 fusioni in ghisa, salvo poi revocare la commessa, era ben consapevole che si trattava di pezzi prodotti su misura e non convertibili, se non in termini diseconomici, alla produzione della Nuova MGT s.r.I., peraltro ormai non in grado di svolgere utilmente qualunque attività economica (la procedura fallimentare, iniziata poche settimane dopo l'ordine, ha registrato un passivo di dieci milioni di euro). D'altra parte, le condizioni dell'operazione, che prevedeva un prezzo largamente superiore al valore delle fusioni, destinato a confluire, secondo quanto immediatamente rilevato dal AM, nel pagamento di una provvigione, 4 assolutamente sproporzionata, di circa il 70% del corrispettivo, rispetto ad una percentuale di mercato oscillante fra il 3 e il 5%, sono rivelatrici del fatto che la prima aveva solo la finalità di occultare, con un contratto di compravendita, la fuoriuscita di somme destinate non al venditore, ma, attraverso i vari passaggi sopra descritti, alla nuova società dei NO. In tale contesto, le non equivoche comunicazioni dell'IN, che sollecitava i pagamenti del AM, per non pregiudicare l'operazione voluta dai NO, scardinano in radice la tesi difensiva secondo la quale le condizioni irragionevoli della vendita delle fusioni erano estranee all'area di competenza e di interesse del ricorrente, il quale avrebbe solo cercato di massimizzare le proprie entrate. Quelle comunicazioni, al contrario, saldamente correlate alle dichiarazioni degli altri protagonisti della vicenda, rappresentano la coerente conferma, nel razionale apprezzamento dei giudici di merito, di un progetto concepito dall'IN e da lui condotto in porto. Vanno poi considerati gli aspetti, puntualmente valorizzati dalla sentenza di secondo grado, relativi al rapporto dell'IN con il contesto negoziale portoghese e l'altrettanto significativa assenza di rapporti dei NO con quest'ultimo. Resta da osservare - in tal modo specificamente sottolineando la manifesta infondatezza del terzo motivo del ricorso - che le condotte materiali poste in essere dall'IN, quali colte dalla sentenza impugnata, non hanno affatto alterato la correlazione della decisione con l'imputazione di concorso morale. E ciò sia perché la Corte d'appello ha osservato come l'IN abbia "anche" materialmente concorso all'operazione sia perché il contributo effettuale rivelato dalle risultanze istruttorie è stato valorizzato dai giudici di secondo grado, nella sostanza, per superare la ricostruzione alternativa prospettata dall'imputato e sottolineare il ruolo di "vero regista dell'operazione", quale documentato dal suo dinamismo attuativo. 3. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Come anche di recente ribadito da Sez. 5, n. 38919 del 05/07/2019, De Marco, Rv. 276853 - 0, non ricorrono ragioni ostative a che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione concorra, in qualità di reato presupposto, con il delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1 c.p., in presenza di tutti gli elementi costitutivi di tale ultima fattispecie: ciò sia nel caso di bancarotta per distrazione post-fallimentare che in quella prefallimentare. D'altra parte, accanto alle condotte rilevanti (ossia, l'impiegare, il sostituire e il trasferire il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 5 speculative) destinate a reinnmettere le utilità provenienti ex delicto nei canali economici legali, occorre che emerga anche l'esistenza degli ulteriori elementi caratterizzanti la fattispecie e segnatamente l'idoneità delle prime ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità stesse. Come rilevato da Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Rv. 276974, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza. Ora, nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente sottolineato proprio i molteplici passaggi di denaro, generati da un'operazione priva di qualunque portata sostanziale, quale la compravendita di beni inutilizzabili da parte dell'acquirente ad un prezzo fuori mercato, destinato solo a occultare la ragione della fuoriuscita di denaro, destinato ad essere impiegato nella capitalizzazione della nuova società dei NO. Il coinvolgimento dell'IN emerge, come detto, dalla raggiunta dimostrazione della sua regia dell'intera operazione. Il fatto che, da un punto di vista formale, l'imputato sia estraneo alla governance della MI Lda non scardina affatto la decisività degli elementi tratti sia dalla scansione dell'intera vicenda, illuminata dalle dichiarazioni e dalle comunicazioni sopra ricordate, sia dal contratto di collaborazione con la società di diritto portoghese da ultimo menzionata, che appare solo confermativo di un rapporto invece inesistente quanto ai NO. Le restanti censure del ricorso insistono su irrilevanti aspetti di dettaglio che non intaccano la sostanza del ragionamento della Corte territoriale, quale sopra compendiato. 4. Fondato è, invece, il quinto motivo di ricorso, dal momento che la Corte territoriale non ha provveduto ad argomentare in ordine alla durata delle pene accessorie fallimentari, fissata dalla sentenza del Tribunale di Bologna del 19 settembre 2017, nella misura fissa prevista dall'art. 216, ult. co ., I. fall., prima che Corte cost., sent. n. 222 del 5 dicembre 2018 dichiarasse l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione 6 all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Alla luce di Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01 1 ciò comporta che la durata deve essere determinata in concreto dal giudice del merito in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Ne segue, limitatamente a tale punto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 5. Poiché l'annullamento con rinvio riguarda esclusivamente profili concernenti il trattamento sanzionatorio, che non incidono sul fondamento e la consistenza della pretesa risarcitoria, il rapporto civilistico deve ritenersi definito. Ne consegue la necessità di procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 11/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso uditi i difensori: L'avv. MEYER ALDO conclude come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;
L'avv. BRIGANTI FABRIZIO insiste nell'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 26753 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 11/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 novembre 2020 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia AS IN, avendolo ritenuto responsabile: a) del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, nella qualità di concorrente morale, a ridosso del fallimento della Nuova MGT s.r.I., dichiarato in data 29 aprile 2015, distratto la somma corrispondente al corrispettivo della fornitura, da parte di Tecso Import s.r.I., amministrata da RA Samnnarchi, di beni di nessun valore commerciale e comunque estranei al ciclo produttivo della stessa Nuova MGT s.r.I.; somma, infine, utilizzata, dopo vari passaggi, per costituire una nuova società, la Mac Lift s.r.I., destinata a proseguire la medesima attività della Nuova MGT s.r.I.; b) del delitto di autoriciclaggio, in relazione al trasferimento, da parte del AM, su indicazione dell'IN, della somma di 12.400,00 euro, facente parte del corrispettivo della fornitura della quale s'è detto, in favore della MI Lda, che avrebbe poi provveduto a ritrasferirla a IV NO e RI NO, al fine di finanziare l'attività imprenditoriale della nuova società della quale s'è detto. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo - che investe anche l'ordinanza dibattimentale del 6 giugno 2017 e la conseguente acquisizione del materiale informatico estrapolato presso la sede di Tecso Import s.r.l. - si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che la conclusione della Corte territoriale, secondo la quale non è qualificabile come perquisizione informatica l'operazione di back up effettuata sul computer di RA AM, in relazione ai flussi informatici della posta elettronica, contrasta con il tenore del decreto di perquisizione e sequestro notificato tanto al ricorrente che al Samnnarchi;
b) che la scelta dell'indagato di ottemperare all'invito rivoltogli ex art. 248 cod. proc. pen. non può condurre a privarlo delle garanzie poste a salvaguardia della genuina acquisizione probatoria;
c) che dal verbale delle operazioni eseguite dalla p.g. emergeva, secondo quanto tempestivamente eccepito, la violazione dell'art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen., dal momento che la riproduzione dei dati su cd non riscrivibili messi a disposizione del AM non era idonea a garantire la genuinità di quanto acquisito e l'identità tra quest'ultimo e il supporto originale. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando che la Corte territoriale, chiamata a valutare il contributo concorsuale dell'IN quale mero istigatore morale, aveva del tutto trascurato 1 di considerarne il ruolo meramente commerciale, dimostrato dall'accordo di servizi tra l'IN e la MI Lda, legata da un'intesa di collaborazione con la Tecso Import s.r.I., così come di apprezzare il fatto che l'IN aveva una conoscenza estremamente superficiale dei signori NO. In definitiva, l'IN si era limitato a svolgere attività di intermediazione commerciale tra i protagonisti della cessione delle 103 fusioni sferoidee in ghisa, senza fornire alcun contributo all'evento distrattivo, peraltro di portata irrisoria rispetto al passivo fallimentare accertato. Si aggiunge: a) che l'estraneità della commessa all'attività caratteristica della fallita rappresentava il risultato di una valutazione di merito che non competeva ad una figura commerciale esterna all'organigramma aziendale;
b) che la sollecitazione alla corresponsione del pagamento, promanante dall'IN, si collocava al di fuori del perimetro sanzionato, esprimendo un mero post factum. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, denunciando un difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, per avere la Corte d'appello, a fronte dell'impossibilità di operare un rassicurante scrutinio del contestato contributo morale, valorizzato un concorso materiale, che era stato escluso dal Tribunale. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo B), per avere la Corte territoriale omesso di considerare che dall'atto costitutivo della MI Lda, munito di apostille e relativa traduzione, emergeva l'assoluta estraneità dell'IN rispetto alla governance della società. In tale contesto, il trasferimento della modesta somma di euro 12.400,00 effettuato dal primo in favore della seconda, era attività contrattualmente imposta. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla confermata durata delle pene accessorie fallimentari. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del giorno 11 aprile 2023 si è svolta la trattazione orale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen., invocato dal ricorrente, dispone che, quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta 2 la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. La previsione, come reso palese dal tenore letterale, si occupa della conservazione dei dati originali, laddove la questione che il ricorrente solleva investe l'attendibilità del dato acquisito. In realtà, il complesso sistema di regole concernente l'acquisizione di dati informatici non si esaurisce nella previsione invocata ed è stato oggetto di puntuale analisi da parte di Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01, le quali, dopo avere ripercorso il contenuto della regolamentazione legislativa, si sono, in particolare, occupate dell'art. 260, comma 2, cod. proc. pen. Esso dispone che l'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti;
quando si tratta di dati informatici, la norma stabilisce che la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria. Ora, Sez. U Andreucci hanno chiarito che se, in generale, l'acquisizione e la conservazione del dato informatico devono assicurare la possibilità di successive analisi nello stato e nelle condizioni nelle quali esso si trovava all'interno del sistema attraverso la creazione, appunto, di un clone", può, tuttavia, verificarsi l'ipotesi in cui tale necessità non sia avvertita, essendo sufficiente la mera copia del contenuto del dato informatico mediante estrapolazione dello stesso in una copia priva delle suddette caratteristiche. Tale è appunto il caso di specie, nel quale ciò che assumeva rilievo era appunto l'acquisizione dei documenti presenti nei sistemi informatici e che sono stati copiati dal AM su due cd non riscrivibili anziché essere stampati. Per queste ragioni, come emerge dal "verbale di operazioni compiute" del 2 dicembre 2015, prodotto come allegato al ricorso, "i verbalizzanti non hanno proceduto alle attività di perquisizione". Il fatto che l'acquisizione abbia riguardato i documenti consegnati dallo stesso AM non fa certamente venir meno l'interesse alla rigorosa verifica della genuinità del dato destinato ad essere utilizzato ai fini della decisione, ma colloca la protezione di siffatto interesse in un ambito regolamentare diverso da quello invocato dal ricorrente. Proprio perché la valutazione investe il contenuto del dato e la sua genuinità si pone l'esigenza non di applicare norme finalizzate, nei termini appena ricordati, ad assicurare la possibilità di successive analisi dello 3 stato e delle condizioni nelle quali esso si trovava all'interno del sistema, ma di verificare l'idoneità del documento a dimostrare fatti rilevanti per il giudizio. In tale contesto, la mancata contestazione di una alterazione del contenuto della corrispondenza elettronica utilizzata ai fini del decidere giustifica le conclusioni della Corte territoriale che, come si vedrà nell'esame dei motivi successivi, ha tratto da tali comunicazioni la dimostrazione del ruolo di "regista" dell'intera operazione da parte dell'IN. 2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Essi sono inammissibili per assenza di specificità e per manifesta infondatezza. Sotto il primo profilo, il secondo motivo, in particolare, reitera la prospettazione difensiva del ruolo di mero intermediario dell'IN, mosso semplicemente dal proprio interesse economico a massimizzare il profitto della sua personale attività. Esso però non si confronta specificamente con la messe di risultanze istruttorie e di considerazioni logiche dai giudici di merito che, dalle dichiarazioni di RI NO e del AM, confermate dall'attivismo operativo dell'IN - quale emerge anche dalle comunicazioni elettroniche -, hanno tratto la razionale conferma che sia stato proprio quest'ultimo a organizzare l'intera operazione finalizzata a indirizzare le risorse della Nuova MGT s.r.l. sulla società di nuova costituzione, sempre riconducibile ai NO e destinata a proseguire l'attività della prima. In particolare, RI NO ha riferito di aver parlato con l'IN delle pesanti difficoltà nelle quali si trovava la Nuova MGT s.r.I., come pure del progetto di continuare l'attività con altra società, e di essere stato indirizzato proprio dal secondo verso la Tecso Import s.r.I.: scelta che ha senso solo nella prospettiva non di realizzare un affare che avrebbe garantito la continuità della prima società ma di conseguire l'obiettivo di un "nuovo inizio", appunto con la Mac Lift s.r.l. Ciò si desume non solo dalla correlazione delle dichiarazioni del NO, ma soprattutto dal logico rilievo della Corte territoriale, secondo cui l'IN, esperto mediatore del settore commerciale di riferimento e operante negli stessi locali della società che aveva inizialmente ordinato le 103 fusioni in ghisa, salvo poi revocare la commessa, era ben consapevole che si trattava di pezzi prodotti su misura e non convertibili, se non in termini diseconomici, alla produzione della Nuova MGT s.r.I., peraltro ormai non in grado di svolgere utilmente qualunque attività economica (la procedura fallimentare, iniziata poche settimane dopo l'ordine, ha registrato un passivo di dieci milioni di euro). D'altra parte, le condizioni dell'operazione, che prevedeva un prezzo largamente superiore al valore delle fusioni, destinato a confluire, secondo quanto immediatamente rilevato dal AM, nel pagamento di una provvigione, 4 assolutamente sproporzionata, di circa il 70% del corrispettivo, rispetto ad una percentuale di mercato oscillante fra il 3 e il 5%, sono rivelatrici del fatto che la prima aveva solo la finalità di occultare, con un contratto di compravendita, la fuoriuscita di somme destinate non al venditore, ma, attraverso i vari passaggi sopra descritti, alla nuova società dei NO. In tale contesto, le non equivoche comunicazioni dell'IN, che sollecitava i pagamenti del AM, per non pregiudicare l'operazione voluta dai NO, scardinano in radice la tesi difensiva secondo la quale le condizioni irragionevoli della vendita delle fusioni erano estranee all'area di competenza e di interesse del ricorrente, il quale avrebbe solo cercato di massimizzare le proprie entrate. Quelle comunicazioni, al contrario, saldamente correlate alle dichiarazioni degli altri protagonisti della vicenda, rappresentano la coerente conferma, nel razionale apprezzamento dei giudici di merito, di un progetto concepito dall'IN e da lui condotto in porto. Vanno poi considerati gli aspetti, puntualmente valorizzati dalla sentenza di secondo grado, relativi al rapporto dell'IN con il contesto negoziale portoghese e l'altrettanto significativa assenza di rapporti dei NO con quest'ultimo. Resta da osservare - in tal modo specificamente sottolineando la manifesta infondatezza del terzo motivo del ricorso - che le condotte materiali poste in essere dall'IN, quali colte dalla sentenza impugnata, non hanno affatto alterato la correlazione della decisione con l'imputazione di concorso morale. E ciò sia perché la Corte d'appello ha osservato come l'IN abbia "anche" materialmente concorso all'operazione sia perché il contributo effettuale rivelato dalle risultanze istruttorie è stato valorizzato dai giudici di secondo grado, nella sostanza, per superare la ricostruzione alternativa prospettata dall'imputato e sottolineare il ruolo di "vero regista dell'operazione", quale documentato dal suo dinamismo attuativo. 3. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Come anche di recente ribadito da Sez. 5, n. 38919 del 05/07/2019, De Marco, Rv. 276853 - 0, non ricorrono ragioni ostative a che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione concorra, in qualità di reato presupposto, con il delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1 c.p., in presenza di tutti gli elementi costitutivi di tale ultima fattispecie: ciò sia nel caso di bancarotta per distrazione post-fallimentare che in quella prefallimentare. D'altra parte, accanto alle condotte rilevanti (ossia, l'impiegare, il sostituire e il trasferire il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 5 speculative) destinate a reinnmettere le utilità provenienti ex delicto nei canali economici legali, occorre che emerga anche l'esistenza degli ulteriori elementi caratterizzanti la fattispecie e segnatamente l'idoneità delle prime ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità stesse. Come rilevato da Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Rv. 276974, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza. Ora, nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente sottolineato proprio i molteplici passaggi di denaro, generati da un'operazione priva di qualunque portata sostanziale, quale la compravendita di beni inutilizzabili da parte dell'acquirente ad un prezzo fuori mercato, destinato solo a occultare la ragione della fuoriuscita di denaro, destinato ad essere impiegato nella capitalizzazione della nuova società dei NO. Il coinvolgimento dell'IN emerge, come detto, dalla raggiunta dimostrazione della sua regia dell'intera operazione. Il fatto che, da un punto di vista formale, l'imputato sia estraneo alla governance della MI Lda non scardina affatto la decisività degli elementi tratti sia dalla scansione dell'intera vicenda, illuminata dalle dichiarazioni e dalle comunicazioni sopra ricordate, sia dal contratto di collaborazione con la società di diritto portoghese da ultimo menzionata, che appare solo confermativo di un rapporto invece inesistente quanto ai NO. Le restanti censure del ricorso insistono su irrilevanti aspetti di dettaglio che non intaccano la sostanza del ragionamento della Corte territoriale, quale sopra compendiato. 4. Fondato è, invece, il quinto motivo di ricorso, dal momento che la Corte territoriale non ha provveduto ad argomentare in ordine alla durata delle pene accessorie fallimentari, fissata dalla sentenza del Tribunale di Bologna del 19 settembre 2017, nella misura fissa prevista dall'art. 216, ult. co ., I. fall., prima che Corte cost., sent. n. 222 del 5 dicembre 2018 dichiarasse l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione 6 all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Alla luce di Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01 1 ciò comporta che la durata deve essere determinata in concreto dal giudice del merito in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Ne segue, limitatamente a tale punto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 5. Poiché l'annullamento con rinvio riguarda esclusivamente profili concernenti il trattamento sanzionatorio, che non incidono sul fondamento e la consistenza della pretesa risarcitoria, il rapporto civilistico deve ritenersi definito. Ne consegue la necessità di procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 11/04/2023